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LEGGE 18 luglio 1911, n. 799

Per la proroga del termine stabilito nell'art. 1 della legge 12 luglio 1896, n. 303 per l'esecuzione delle opere di fognatura della città di Torino e modificazione degli articoli 10 e 11 della legge medesima. (011U0799)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 20-8-1911
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il termine di quindici anni, stabilito nell'art. 1 della  legge  12
luglio 1896, n. 303, per la esecuzione delle opere di fognatura della
citta' di Torino, giusta il piano approvato  dal  Consiglio  comunale
con deliberazione del 16 gennaio 1893, e' prorogato  di  altri  dieci
anni. 
 
  Per le opere ultimate e collaudate dal comune negli ultimi due anni
del decennio di proroga rimarranno ferme,  per  altri  tre  anni,  le
facolta' concesse dall'art. 8 della legge medesima.