stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 luglio 1911, n. 774

Recante provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni. (011U0774)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1919)
nascondi
Testo in vigore dal: 18-8-1911
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
             per grazia di Dio e volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nei bacini montani dei corsi d'acqua sono eseguite a cura  e  spese
dello Stato, con appositi fondi stanziati nel bilancio del  Ministero
dei lavori pubblici, le  opere  di  sistemazione  idraulico-forestale
necessariamente coordinato e collegate ad opere idrauliche o portuali
di qualunque categoria o classe,  ovvero  ad  altre  opere  pubbliche
eseguito o sussidiate dal Ministero dei lavori pubblici. 
 
  I  lavori  di  rimboscamento  e  rinsodamento  di  bacini   montani
necessariamente coordinati ad  opere  di  bonifica  continueranno  ad
essere compresi nei progetti di tali opere, secondo l'art. 7  lettera
b del testo unico approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195,  ed
il riparto della relativa spesa continuera' ad essere regolato  dalle
disposizioni dello stesso testo  unico;  ma  anche  a  questi  lavori
saranno applicabili le disposizioni degli articoli 3, 5,  6,  9,  10,
11, 12, 13 e 14 della presente legge.