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LEGGE 13 aprile 1911, n. 310

Che approva le modificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato ed il miglioramento economico del personale. (011U0310)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-5-1911 al: 15-12-2009
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Art. 1



L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha la diretta gestione di tutti gli affari che comunque si riferiscono all'esercizio delle linee ferroviarie e di navigazione ad essa affidate.

Con decreti Reali, udita una Commissione consultiva, nella quale saranno compresi anche rappresentanti del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e del lavoro, sarà provveduto, entro il giugno 1912, a riformare l'ordinamento delle ferrovie dello Stato a scopo di semplificazione e di decentramento, con facoltà di modificare le disposizioni delle leggi vigenti, escluse quelle relative ai bilanci ed alla Commissione parlamentare di vigilanza.