stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 marzo 1911, n. 177

Concernente modificazioni agli articoli 3 e 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate. (011U0177)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-3-1911 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Al comma 1° dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 141, è sostituito il seguente:

«Le Commissioni giudicatrici dei concorsi generali e speciali saranno nominate dal ministro e composte di almeno tre membri».