stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2011, n. 117

Regolamento recante criteri e modalità di riconoscimento a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche di forme organizzative speciali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. (11G0155)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2011
nascondi
Testo in vigore dal: 23-7-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2010,  n.  64,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, ed in  particolare
l'articolo 1, comma 1, lettera f); 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 ottobre 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni,  nella
seduta del 16 dicembre 2010; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 dicembre  2010
e del 27 gennaio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 2011; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento reca disposizioni per la disciplina  dei
presupposti   e   dei    requisiti    richiesti    alle    fondazioni
lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto  di  dotarsi
di forme organizzative speciali. Definisce e disciplina, altresi',  i
contenuti e le modalita'  di  attuazione  delle  forme  organizzative
speciali contemplate  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  f),  del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito,  con  modificazioni,
dalla   legge    29    giugno    2010,    n.    100,    di    seguito
denominato: «decreto-legge». 
  2.  La  fondazione  dotata  di  forma  organizzativa  speciale   ha
personalita' giuridica di diritto privato  ed  e'  disciplinata,  per
quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  regolamento,  dal
codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. 
  3.  Alla  fondazione  dotata  di   forma   organizzativa   speciale
continuano,  inoltre,  ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  nel
settore  lirico-sinfonico,  non   incompatibili   con   il   presente
regolamento, ed in particolare quelle di cui dal decreto  legislativo
29 giugno 1996, n. 367, di seguito denominato: «decreto legislativo»,
per cio' che attiene: 
  a) alle finalita' di diffusione dell'arte musicale,  di  formazione
professionale dei quadri artistici e  di  educazione  musicale  della
collettivita',  nel  rispetto  del  vincolo  di  bilancio,   di   cui
all'articolo 3 del decreto legislativo; 
  b) alla disciplina in tema di patrimonio  e  di  gestione,  di  cui
all'articolo 15 del decreto legislativo; 
  c) alla disciplina in materia di scritture contabili e di bilancio,
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo; 
  d) alla disciplina in materia di conservazione di diritti,  di  cui
all'articolo 17 del decreto legislativo; 
  e) alla disciplina in materia di  decadenza  dai  diritti  e  dalle
prerogative  riconosciute,  di  cui  all'articolo  18   del   decreto
legislativo; 
  f) alla disciplina in  materia  di  vigilanza,  di  insolvenza,  di
amministrazione straordinaria, di personale, di corpi artistici e  di
disposizioni tributarie, di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25
del decreto legislativo. 
  4. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continua,
altresi', ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 23  della
legge 14 agosto 1967, n. 800, in base alla quale il Comune in cui  ha
sede la fondazione e' tenuto a mettere a disposizione della  medesima
i teatri ed i locali occorrenti per lo  svolgimento  delle  attivita'
nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 3,  della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, in  materia  di  incompatibilita'  di
impieghi e di attivita' di lavoro autonomo o professionale svolta dai
dipendenti a tempo indeterminato. 
          AVVERTENZA: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              «Art. 17. Regolamenti- 1. Con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  30
          aprile 2010, n. 64  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          spettacolo  e   attivita'   culturali),   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  29  giugno  2010,   n.   100,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 30 giugno 2010, n. 150: 
              «Art. 1.  Disposizioni  per  il  riordino  del  settore
          lirico-sinfonico. -  1.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  da
          adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni
          e  le  attivita'  culturali,  il  Governo   provvede   alla
          revisione    dell'attuale    assetto    ordinamentale     e
          organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui  al
          decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367,  e  successive
          modificazioni, e di cui allalegge 11 novembre 2003, n. 310,
          anche  modificando  le  disposizioni  legislative  vigenti,
          attenendosi ai seguenti criteri: 
              a)   razionalizzazione   dell'organizzazione   e    del
          funzionamento  sulla  base  dei  principi   di   tutela   e
          valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza,
          corretta  gestione,  economicita',   imprenditorialita'   e
          sinergia tra le  fondazioni,  anche  al  fine  di  favorire
          l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati nelle
          fondazioni  tenendo  in  ogni  caso  conto  dell'importanza
          storica  e  culturale  del  teatro  di  riferimento   della
          fondazione  lirico-sinfonica,   desunta   dalla   data   di
          fondazione  del  teatro  e  dalla  sua  collocazione  nella
          tradizione operistica italiana; 
              a-bis)  miglioramento  e   responsabilizzazione   della
          gestione   attraverso   l'individuazione    di    indirizzi
          imprenditoriali e di criteri,  da  recepire  negli  statuti
          delle  fondazioni,  volti  alla  designazione   di   figure
          manageriali di comprovata e specifica esperienza alle quali
          compete di indicare il direttore artistico e che rispondono
          del proprio operato sotto il controllo di un  collegio  dei
          revisori presieduto  da  un  rappresentante  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e  composto  da  altri  due
          membri, di cui almeno uno magistrato della Corte dei conti; 
              b) individuazione degli  indirizzi  ai  quali  dovranno
          informarsi   le   decisioni   attribuite   alla   autonomia
          statutaria  di   ciascuna   fondazione,   con   particolare
          riferimento alla composizione degli organi, alla gestione e
          al controllo dell'attivita', nonche' alla partecipazione di
          soggetti  pubblici  e  privati  finanziatori  nel  rispetto
          dell'autonomia   e   delle   finalita'   culturali    della
          fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative
          modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni  e  le
          attivita'  culturali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              c) previsione del controllo  e  della  vigilanza  sulla
          gestione economico-finanziaria della fondazione, in  ordine
          alla  quale  e'  attribuita   totale   responsabilita'   al
          sovrintendente e al consiglio di amministrazione  circa  il
          rispetto dei vincoli e dell'equilibrio di bilancio; 
              c-bis) previsione di specifici  strumenti  di  raccordo
          dell'operato delle fondazioni al fine di realizzare la piu'
          ampia sinergia operativa possibile; 
              d) incentivazione del miglioramento dei risultati della
          gestione attraverso  la  rideterminazione  dei  criteri  di
          ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni
          caso la specificita' della fondazione  nella  storia  della
          cultura  operistica  italiana   e   tenendo   conto   degli
          interventi strutturali effettuati a  carico  della  finanza
          pubblica nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto; 
              d-bis)   ottimizzazione   delle   risorse    attraverso
          l'individuazione di criteri e modalita'  di  collaborazioni
          nelle produzioni; 
              d-ter)  destinazione  di  una   quota   crescente   del
          finanziamento  statale  in   base   alla   qualita'   della
          produzione; 
              e) disciplina organica del  sistema  di  contrattazione
          collettiva; 
              e-bis) incentivazione di un'adeguata  contribuzione  da
          parte degli enti locali; 
              f) eventuale previsione di forme organizzative speciali
          per le fondazioni lirico-sinfoniche in relazione alla  loro
          peculiarita', alla loro assoluta rilevanza  internazionale,
          alle loro eccezionali capacita' produttive,  per  rilevanti
          ricavi propri o per il significativo e continuativo apporto
          finanziario  di  soggetti  privati,  con  attribuzione   al
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  del  potere
          di approvazione dello statuto e delle  relative  modifiche.
          Lo statuto di ciascuna delle predette  fondazioni  prevede,
          tra  l'altro,  che  l'erogazione  del  contributo   statale
          avvenga sulla base di programmi di attivita'  triennali  in
          ragione di una percentuale minima prestabilita a valere sul
          Fondo unico dello spettacolo di cui alla  legge  30  aprile
          1985, n. 163, con  verifica  successiva  dei  programmi  da
          parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Lo
          statuto dell'Accademia nazionale di Santa  Cecilia  prevede
          la   presenza   del   presidente-sovrintendente   e   della
          componente  del  corpo  accademico,   eletti   direttamente
          dall'assemblea degli accademici. Il Ministero dell'economia
          e delle finanze e' sentito per le materie di sua  specifica
          competenza; 
              f-bis)  individuazione  delle  modalita'  con  cui   le
          regioni concorrono all'attuazione dei principi fondamentali
          in materia di spettacolo dal  vivo  secondo  i  criteri  di
          sussidiarieta',  adeguatezza,  prossimita'  ed   efficacia,
          nell'ambito delle  competenze  istituzionali  previste  dal
          titolo V della parte seconda della Costituzione. 
              1-bis. Ai fini della riorganizzazione e della revisione
          dell'assetto   delle   fondazioni   lirico-sinfoniche,    i
          regolamenti di  cui  al  comma  1  rispondono  altresi'  ai
          seguenti criteri direttivi: 
              a) prevedere l'attivazione di un percorso che coinvolga
          tutti i soggetti interessati, quali le regioni, i comuni, i
          sovrintendenti   delle   fondazioni,   le    organizzazioni
          sindacali rappresentative; 
              b) costituire un tavolo di  confronto  con  le  diverse
          fondazioni ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, al
          fine di  revisionare  gli  aspetti  carenti  della  riforma
          attuata con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; 
              c)  prevedere  interventi,  ove  necessario   anche   a
          carattere  normativo,  volti  a   favorire   una   maggiore
          stabilita' del settore tramite strumenti di finanziamento a
          carattere pluriennale che permettano di  conoscere  con  il
          giusto anticipo le risorse  di  cui  disporre  al  fine  di
          mettere in atto una corretta gestione delle stesse; 
              d)  stabilire  che   gli   statuti   delle   fondazioni
          lirico-sinfoniche     attribuiscano      con      chiarezza
          all'amministratore  generale,  ovvero  sovrintendente,   la
          responsabilita' della gestione, che dovra' rispondere  alle
          linee di indirizzo e di bilancio disposte dal consiglio  di
          amministrazione, nonche' l'adeguata autonomia decisionale; 
              e) prevedere la valorizzazione del sistema  dei  grandi
          teatri d'opera  italiani,  come  definiti  dalla  legge  14
          agosto 1967, n. 800, all'interno di un progetto di  riforma
          che valorizzi  le  eccellenze  specifiche,  ripartendo  dal
          principio    dell'intervento    culturale    inteso    come
          investimento e non come spesa; 
              f)  prevedere  che  siano  mantenuti  la  capacita'  di
          produzione  culturale  sul  territorio  e  il   genere   di
          spettacolo,  lirica,  balletto,  musica   sinfonica,   come
          tipicita'   caratterizzanti   l'identita'    e    i    fini
          istituzionali delle fondazioni; 
              g) valorizzare le finalita'  ed  il  carattere  sociale
          delle fondazioni lirico-sinfoniche, il loro ruolo educativo
          verso i giovani, la loro mission di trasmissione dei valori
          civili fondamentali, verso cui sono sempre state  orientate
          le grandi istituzioni teatrali e culturali italiane. 
              2. Sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  1  e'
          acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 della legge 28  agosto  1997,  n.  281,  del
          Consiglio  di  Stato   e   delle   competenti   commissioni
          parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta  giorni
          dalla ricezione. Decorso tale termine,  il  regolamento  e'
          comunque emanato. Dalla data di  entrata  in  vigore  delle
          norme  regolamentari  di  cui  al  presente  articolo  sono
          abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con  esse
          incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione  in
          sede  di  emanazione   delle   disposizioni   regolamentari
          previste dal presente articolo. 
              3. I regolamenti previsti  dal  comma  1  sono  emanati
          entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.». 
              -  Il  decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.
          281(Definizione ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 1 del citato decreto-legge  n.
          64 del 2010, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  29  giugno  1996,  n.  367
          (Disposizioni per la trasformazione degli enti che  operano
          nel settore musicale in fondazioni di diritto privato),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  23  della  legge  14
          agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici  e
          delle  attivita'  musicali),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 settembre 1967, n. 233: 
              «Art. 23. Teatri e locali. - I  Comuni,  nei  quali  ha
          sede l'ente  lirico  o  l'istituzione  concertistica,  sono
          tenuti a mettere a  disposizione  dell'ente  o  istituzione
          medesimi,  i  teatri  ed  i  locali   occorrenti   per   lo
          svolgimento dell'attivita'.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge  23
          dicembre 1992, n. 498 (Interventi  urgenti  in  materia  di
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 1992, n. 304: 
              «Art.  9  -  1.  Il  rapporto   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato del  personale  amministrativo,  artistico  e
          tecnico   degli   enti   lirici   e    delle    istituzioni
          concertistiche assimilate e'  incompatibile  con  qualsiasi
          altro lavoro dipendente pubblico o privato. 
              2. Coloro che  vengono  a  trovarsi  in  situazione  di
          incompatibilita' possono optare entro trenta giorni per  la
          trasformazione  del   rapporto   in   contratto   a   tempo
          determinato di durata biennale. 
              3. Le attivita'  di  lavoro  autonomo  o  professionale
          svolte dai dipendenti a tempo indeterminato sono consentite
          solo, a carattere saltuario, per prestazioni di alto valore
          artistico e professionale, fatti salvi i principi  del  non
          aggravio economico e le esigenze produttive  degli  enti  o
          istituzioni di cui al comma 1. Tali attivita' devono essere
          preventivamente autorizzate dal sovrintendente, sentito  il
          direttore artistico. I criteri  per  la  concessione  delle
          autorizzazioni   sono   stabiliti   dalla    contrattazione
          collettiva nazionale di lavoro  entro  quattro  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              4. Per il 1993, gli enti e le  istituzioni  di  cui  al
          comma  1   non   possono   assumere   personale   a   tempo
          indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato
          dal servizio. Sono altresi' vietate assunzioni di personale
          a tempo determinato,  salvo  che  si  tratti  di  personale
          artistico e  tecnico  da  impiegare  per  singole  opere  o
          spettacoli,   o   di   personale   tecnico,   artistico   e
          amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento
          di festival estivi o all'aperto di fama internazionale  che
          risultino  realta'   consolidate   e   con   carattere   di
          continuita'. Non si applicano le disposizioni  della  legge
          18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni. 
              5.  La   permanenza   della   idoneita'   professionale
          artistica ai fini della continuazione del rapporto a  tempo
          indeterminato del personale artistico  in  servizio  al  31
          dicembre 1992 e' accertata su richiesta del sovrintendente,
          sentito il direttore artistico,  da  apposita  commissione,
          nominata dal sovrintendente stesso, attenendosi ai  criteri
          fissati  per  l'espletamento  dei  concorsi  pubblici.  Gli
          effetti della verifica e le conseguenti modalita' attuative
          sono regolate dalla contrattazione collettiva nazionale  di
          lavoro entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, senza oneri finanziari  aggiuntivi  a
          carico degli enti. 
              6. Il Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo  con
          proprio  decreto,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  legge,  detta  direttive
          agli enti lirici per l'individuazione degli  interventi  da
          attuarsi in ordine alla eventuale mobilita'  del  personale
          anche a seguito dell'applicazione del comma 5. 
              7. Per il 1993, la diaria per gli spettacoli fuori sede
          non puo' essere  superiore  alla  quota  giornaliera  dello
          stipendio  base  lordo  del  dipendente  non  dirigente  di
          qualifica piu' elevata. Per lo stesso anno, non puo' essere
          autorizzata una spesa complessiva per lavoro  straordinario
          superiore al 90 per cento della media di  quella  sostenuta
          negli anni 1990, 1991 e 1992. 
              8. Sono vietati  contratti  integrativi  aziendali  che
          comportino oneri finanziari diretti o  indiretti  a  carico
          degli enti, anche tramite riduzione  dell'orario  ordinario
          di lavoro. 
              9. Al fine di contenere  i  costi  per  compensi  degli
          artisti, nonche' per i contratti di carattere professionale
          o di collaborazione, l'Autorita' competente in  materia  di
          spettacolo, sentito il comitato  di  coordinamento  di  cui
          all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n.  800,  e  la
          Commissione  centrale  per  la   musica,   puo'   procedere
          biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli  massimi
          dei  suddetti  compensi  tenendo  conto  del  livello   dei
          tariffari degli ultimi tre anni. 
              10.   Entro   due   mesi   dall'inizio   dell'esercizio
          finanziario  sara'  liquidato  agli  enti  lirici  ed  alle
          istituzioni concertistiche assimilate un acconto di importo
          pari al 60 per cento  del  contributo  ordinario  dell'anno
          precedente. L'assegnazione  di  una  quota  del  contributo
          ordinario, da quantificare con  decreto  del  Ministro  del
          turismo e dello spettacolo,  e'  condizionata  per  ciascun
          ente ad una contribuzione annua della regione e degli  enti
          locali complessivamente non inferiore alla quota  di  spesa
          globale di ciascun  ente  accertata  nel  conto  consuntivo
          dell'anno precedente, al netto  delle  partite  di  giro  e
          delle anticipazioni bancarie,  stabilita  con  il  medesimo
          decreto. 
              11.  Una  seconda  quota  dell'acconto,  pari   ad   un
          ulteriore 20 per cento, e' erogata entro il 30 giugno  1993
          qualora entro tale data non siano stati  individuati  nuovi
          parametri e approvati nuovi organici  per  i  singoli  enti
          lirici  da  parte  del  Ministro  del   turismo   e   dello
          spettacolo. 
              12.  Le  minori  entrate  derivanti  da  riduzione  del
          contributo statale costituiscono causa di forza maggiore ai
          fini della risoluzione senza  penalita'  dei  contratti  di
          scrittura artistica.».