stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2011, n. 46

Regolamento recante l'attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (11G0086)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2011
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-5-2011
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 4, della medesima  legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18
giugno 2009, n. 69; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione in data  12  gennaio  2010,  concernente  «Approvazione
delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge
18 giugno 2009, n. 69»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio  1995,  n.  227,  recante:
«Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7  agosto
1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e  diritto  d'accesso  ai  documenti  amministrativi,
relativamente ai procedimenti amministrativi di competenza di  organi
dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244, recante: «Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
in data 1° dicembre 2004, come modificato dal  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali del 31 marzo  2010,  concernente
«l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale  non  generale
del Segretariato generale e delle direzioni generali e al definizione
dei relativi compiti»; 
  Tenuto conto  della  sostenibilita'  dei  tempi  sotto  il  profilo
dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura  degli  interessi
pubblici tutelati e della particolare complessita'  dei  procedimenti
ricompresi nelle allegate tabelle; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 ottobre 2010; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  n.  4918  espresso  dalla
sezione consultiva  per  gli  atti  normativi,  nell'adunanza  del  9
dicembre 2010; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 febbraio 2011; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  del
Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  del
Ministro per la semplificazione normativa; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua i procedimenti  amministrativi  di
competenza delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di  parte,
sia che debbano  essere  promossi  d'ufficio,  i  cui  termini  siano
superiori a novanta giorni. 
  2. Ciascun procedimento si conclude  nel  termine  stabilito  nella
tabella allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
regolamento. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
              I regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non
          possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti
          emanati dal Governo.  Essi  debbono  essere  comunicati  al
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro
          emanazione.» 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          agosto 1990, n. 192, come modificato, nei commi dal 2 al 5,
          dal comma 3 dell'art. 7, legge 18 giugno 2009, n. 69: 
              «Art. 2 (Conclusione del procedimento).  -  1.  Ove  il
          procedimento      consegua       obbligatoriamente       ad
          un'istanza,ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,   le
          pubbliche amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo
          mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, adottati ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione.» 
              - Il decreto ministeriale 12 gennaio 2010 (Approvazione
          delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della
          legge 18 giugno 2009, n. 69) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76. 
              - Il decreto  ministeriale  12  gennaio  1995,  n.  227
          (Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e  10  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti  amministrativi,  relativamente  ai  procedimenti
          amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale),  abrogato  dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
          giugno 1995, n. 134, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa. - Testo A -) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29  luglio
          2004, n. 244 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali), e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2004, n. 223. 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali 31  marzo  2010  (Individuazione  degli  uffici  di
          livello dirigenziale non generale del Segretariato generale
          e delle direzioni generali e la  definizione  dei  relativi
          compiti),  e'  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario   al
          Bollettino ufficiale  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali 30 giugno 2010, n. 6.