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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 gennaio 2011, n. 32

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (11G0070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
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Testo in vigore dal: 13-4-2011
al: 17-9-2017
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                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   r),   della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  recante
attuazione della direttiva  2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
misura; 
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n.  59,  concernente  la  delega  al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli  articoli  20  e
50, relativi all'attribuzione delle  funzioni  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che  conserva  allo  Stato  le
funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti  della
normativa comunitaria  di  norme  tecniche  uniformi  e  standard  di
qualita' per prodotti e servizi; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della  legge
15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare
l'articolo 29, comma 2, relativo alla facolta' da parte del Ministero
dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici  delle  Camere  di
commercio; 
  Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000,  n.  256,  che  reca
norme  di   attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il  trasferimento  alle  Camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca  norme
di attuazione dello  statuto  speciale  della  regione  Trentino-Alto
Adige concernente, tra  l'altro,  il  trasferimento  alle  Camere  di
commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca  norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della   Regione   siciliana
concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle  funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici; 
  Vista la legge regionale 20  maggio  2002,  n.  7,  concernente  il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003,  n.  167,  concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il trasferimento alle  Camere  di  commercio  delle  funzioni  e  dei
compiti degli uffici metrici provinciali e degli  uffici  provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, concernente l'individuazione dei beni  e  delle  risorse  degli
uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio,  a
decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'articolo  5,  comma
2, che attribuisce le funzioni  e  le  risorse  dell'ufficio  metrico
provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto
luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.
532, a decorrere dal 1° gennaio 2000; 
  Visto  il  decreto  29  agosto  2007  che  incarica  le  Camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di  svolgere  la
vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo
2 febbraio 2007, n. 22; 
  Visto in particolare l'articolo 19, comma  2,  del  citato  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo  cui  il  Ministro  dello
sviluppo economico stabilisce, con uno o piu' decreti, i criteri  per
l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti  di
misura disciplinati dal predetto decreto legislativo; 
  Esperita la procedura  di  informazione  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE che codifica la procedura di  notifica  83/189/CEE  recepita
con legge 21 giugno  1986,  n.  317,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2010; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988, con
nota n. 24774 dell'11 novembre 2010; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai controlli successivi  relativi
ai sistemi di misura  per  la  misurazione  continua  e  dinamica  di
quantita' di liquidi diversi dall'acqua, definiti all'allegato MI-005
del decreto legislativo 2  febbraio  2007,  n.  22  e  conformi  alle
prescrizioni del medesimo decreto. 
                                     NOTE 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  117,  secondo  comma,
          lettera r), della Costituzione: 
              «Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a)-q) (omissis); 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno;» 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,   recante:   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,
          recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli
          strumenti di misura, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          17 marzo 2007, n. 64, S.O. 
              - La direttiva 2004/22/CE relativa  agli  strumenti  di
          misura, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 135 del
          30 aprile 2004. 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la  delega
          al Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997,  n.  63,
          S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 20, 50 e 47, comma
          2,  del  decreto  legislativo  31  marzo   1998,   n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge n. 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria
          artigianato e  agricoltura).  -  1.  Sono  attribuite  alle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          le funzioni esercitate dagli uffici metrici  provinciali  e
          dagli uffici provinciali per l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai  brevetti  e
          alla tutela della proprieta' industriale. 
              2.  Presso   le   camere   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura e'  individuato  un  responsabile
          delle attivita' finalizzate alla tutela del  consumatore  e
          della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
          in materia di  controllo  di  conformita'  dei  prodotti  e
          strumenti di misura gia' svolti  dagli  uffici  di  cui  al
          comma 1.» 
              «Art. 50  (Accorpamenti  e  soppressioni  di  strutture
          amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse).
          - 1. Sono soppressi gli uffici metrici  provinciali  e  gli
          uffici  provinciali  per  l'industria,   il   commercio   e
          l'artigianato.  Sono,   inoltre,   soppressi   gli   uffici
          periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la  promozione
          dello sviluppo per il Mezzogiorno  (Agensud),  a  decorrere
          dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione
          stralcio. 
              2. 
              3. 
              4. Il personale e le dotazioni  tecniche  degli  uffici
          metrici  provinciali  e  degli   uffici   provinciali   per
          l'industria, il commercio e l'artigianato  sono  trasferiti
          alle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura.» 
              «2. Sono conservate, altresi', allo Stato  le  funzioni
          amministrative concernenti la definizione, nei limiti della
          normativa  comunitaria,  di  norme  tecniche   uniformi   e
          standard  di  qualita'   per   prodotti   e   servizi,   di
          caratteristiche merceologiche dei  prodotti,  ivi  compresi
          quelli alimentari e  dei  servizi,  nonche'  le  condizioni
          generali di sicurezza negli impianti  e  nelle  produzioni,
          ivi comprese le strutture ricettive.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  29,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  di  riforma
          dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59: 
              «2. Il Ministero delle attivita' produttive  si  avvale
          degli uffici territoriali di Governo, nonche',  sulla  base
          di  apposite  convenzioni,  delle  camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura.» 
              - Il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256,  che
          reca norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
          regione Friuli-Venezia Giulia concernente il  trasferimento
          alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli
          uffici provinciali metrici, e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 settembre 2000, n. 216. 
              - Il decreto legislativo 1° marzo  2001,  n.  113,  che
          reca norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
          regione Trentino-Alto Adige concernente,  tra  l'altro,  il
          trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei
          compiti degli uffici  provinciali  metrici,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2001, n. 86. 
              - Il decreto legislativo 16 marzo  2001,  n.  143,  che
          reca norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
          Regione siciliana concernente il trasferimento alle  Camere
          di commercio delle funzioni  e  dei  compiti  degli  uffici
          provinciali metrici, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 aprile 2001, n. 94. 
              - La legge regionale 20 maggio 2002, n. 7,  concernente
          il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e  che
          istituisce la  Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle
          professioni - Chambre valdôtaine  des  entreprises  et  des
          activites liberales, e' pubblicata nel B.U.  Valle  d'Aosta
          11 giugno 2002, n. 25. 
              - Il  decreto  legislativo  23  maggio  2003,  n.  167,
          concernente norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale
          della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere  di
          commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici
          provinciali e degli uffici provinciali dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 luglio 2003, n. 159. 
              - La legge 17 luglio 2006, n. 233,  di  conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,
          n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino
          delle  attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri e dei  Ministeri,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164. 
              - Il decreto 29 agosto 2007 che incarica le  Camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere
          la vigilanza sul mercato di cui  all'art.  14  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007, n.  22,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2007, n. 225. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 2 febbraio 2007,  n.  22  di  Attuazione  della
          direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura: 
              «Art. 14 (Vigilanza  sul  mercato).  -  1.  I  soggetti
          individuati con successivo decreto ministeriale, diversi da
          quelli di cui all'art. 9, svolgono attivita'  di  vigilanza
          sul mercato. 
              2. Il Ministero dello sviluppo economico e' l'autorita'
          competente per lo scambio di  informazioni  con  gli  altri
          Stati membri e con la Commissione europea.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  2,  del
          decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.  22  di  attuazione
          della  direttiva  2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
          misura: 
              «2. Il Ministro dello  sviluppo  economico  stabilisce,
          con uno o piu' decreti,  i  criteri  per  l'esecuzione  dei
          controlli metrologici successivi sugli strumenti di  misura
          disciplinati dal presente decreto dopo la  loro  immissione
          in servizio.» 
              - La direttiva 98/34/CE che codifica  la  procedura  di
          notifica 83/189/CEE sono pubblicate  rispettivamente  nella
          Gazzetta Ufficiale n. L 204 del 21 luglio 1998  e  Gazzetta
          Ufficiale n. L 109 del 26 aprile 1983. 
              -  La  legge  21  giugno  1986,   n.   317   (Procedura
          d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione in attuazione  della  direttiva  98/34/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno  1998,
          modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 20 luglio 1998),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, si
          veda nelle note alle premesse.