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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 novembre 2010, n. 253

Regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 114, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati Membri dell'U.E. relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione Europea, dei Quartieri generali e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'U.E. (SOFA-UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003. (11G0022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/02/2011
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vigente al 23/05/2024
Testo in vigore dal: 17-2-2011
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
 
                                e con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione  Europea  relativo
allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le
istituzioni dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle forze
che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea  (SOFA
- UE) fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; 
  Visto l'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 114,  di  ratifica
ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri  dell'Unione  Europea
relativo allo statuto dei militari e del personale civile  distaccati
presso le istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri  generali  e
delle forze che potrebbero essere messi  a  disposizione  dell'Unione
europea, di seguito denominato semplicemente  «Accordo  SOFA  -  UE»,
fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; 
  Considerato che, ai sensi del citato articolo 3 della legge n.  114
del 2009 occorre individuare le Autorita' Competenti  e  definire  le
procedure e le modalita' per l'attuazione degli articoli 8, parr. 3 e
5, e 17, par. 6, dell'Accordo SOFA - UE; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio  e  del
25 ottobre 2010 (n. 03260/2010); 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 12 novembre 2010; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi  del  presente  per  «autorita'  competente»  ai  sensi
dell'articolo 8 dell'Accordo SOFA - UE si intende  l'autorita'  dello
Stato  d'origine  che  sospende,  senza  pregiudicare  gli  interessi
dell'Unione Europea, le immunita' dei militari e del personale civile
distaccati presso le istituzioni dell'Unione  Europea,  qualora  tali
immunita' impediscano alla giustizia di fare il suo corso. 
                                    N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - L'Accordo tra gli Stati  membri  dell'Unione  europea
          relativo allo statuto dei militari e del  personale  civile
          distaccati presso le istituzioni dell'Unione  europea,  dei
          Quartieri generali, e delle  Forze  che  potrebbero  essere
          messi a disposizione dell'Unione europea (SOFA - UE)  fatto
          a  Bruxelles  il  17  novembre  2003  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie  C321  del  31
          dicembre 2003. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3  agosto
          2009, n. 114 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti  Accordi:
          a)  Accordo  tra  gli  Stati  membri  dell'Unione   europea
          relativo allo statuto dei militari e del  personale  civile
          distaccati presso le istituzioni dell'Unione  europea,  dei
          Quartieri generali, e delle  Forze  che  potrebbero  essere
          messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito  della
          preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui  all'art.
          17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea,  comprese
          le esercitazioni, nonche'  dei  militari  e  del  personale
          civile degli Stati membri messi a disposizione  dell'Unione
          europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA  -  UE),
          fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003): 
              «Art.  3  (Procedure   relative   all'esercizio   della
          giurisdizione).  -  1.  Con  decreto  del  Ministro   della
          giustizia, di concerto con il Ministro della difesa  e  con
          il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le autorita'
          competenti e definite  le  procedure  e  le  modalita'  per
          l'attuazione degli articoli 8,  paragrafi  3  e  5,  e  17,
          paragrafo 6, dell'Accordo  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera a), della presente legge.». 
          Note all'art. 1: 
          Note agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6: 
              - Per i riferimenti normativi agli articoli 2, 3, 4, 5,
          6 relativi all'attuazione dell'Accordo SOFA - UE, vedi note
          al preambolo.