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REGIO DECRETO 27 novembre 1910, n. 953

Che approva gli annessi regolamento e tariffe pei trasporti interni sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato e condizioni e tariffe pei trasporti fruenti di concessioni speciali e pei trasporti militari in servizio interno delle linee di navigazione esercitate dallo Stato. (010U0953)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  1-12-1910 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 13 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime;
Visti gli articoli 16 e 18 della legge 5 aprile 1908, n. 111, pei servizi postali e commerciali marittimi;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato pel tesoro e per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvati il «Regolamento e tariffe pei trasporti interni sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato» e le «Condizioni e tariffe pei trasporti fruenti di concessioni speciali e pei trasporti militari in servizio interno delle linee di navigazione esercitate dallo Stato», in conformità degli annessi progetti, che, firmati d'ordine Nostro dai ministri proponenti, formano parte integrante del presente decreto.

Il «Regolamento e tariffe» e le «Condizioni e tariffe», di cui al comma precedente, entreranno in vigore, in via di esperimento per un anno, dal 1° dicembre 1910.