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REGIO DECRETO 28 ottobre 1910, n. 944

Che regola i lavori, gl'impianti, i trasporti e le provviste per la costituzione di una flottiglia aerea. (010U0944)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1911 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-3-1911 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 16 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge 10 luglio 1910, n. 422 che autorizza la maggiore assegnazione di L. 10,000,000 sulla parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 da servire per la costruzione di dirigibili, aeroplani, relativi impianti, lavori, trasporti e indennità speciali al personale;
Riconosciuta l'opportunità di disciplinare con apposite norme l'esecuzione in economia dei lavori, degli impianti, dei trasporti e delle provviste occorrenti alla costituzione della flottiglia aerea;
Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso in adunanza del dì 8 ottobre 1910, n. 1852 (sezione 3ª finanze);

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, fatta d'accordo col ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I lavori, gl'impianti, i trasporti e le provviste che, a norma di quanto è previsto dalla legge 10 luglio 1910, n. 422 di concessione di fondi straordinari per la costituzione di una flottiglia aerea, possono essere eseguiti in economia, sotto la immediata responsabilità degli ufficiali del genio preposti a tale servizio, saranno approvati di volta in volta con decreto del ministro della guerra, in base ad un regolare estimativo della spesa e sul conforme parere del comandante del battaglione specialisti del genio, espresso in apposito rapporto.