stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 28 luglio 1910, n. 577

Che approva i testi unici di talune disposizioni relative ai dazi doganali. (010U0577)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  7-10-1910 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 della legge del 29 luglio 1909, n. 591, il quale prescrive che siano pubblicati i testi unici della tariffa generale dei dazi doganali e delle relative disposizioni preliminari, coordinandone e suddividendone le voci e sottovoci e sopprimendo o modificandone le note, in relazione con le disposizioni della citata legge, con quelle tuttora in vigore di leggi precedenti o di decreti dipendenti da tali leggi, e con quelle del repertorio per l'applicazione della tariffa doganale; e siano altresì pubblicate in testo unico le disposizioni sulle tare e quelle sul diritto di statistica, coordinando col nuovo testo unico della tariffa doganale la tabella annessa alla legge del 25 luglio 1896, n. 324;
Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 510, la quale dispone che il testo unico della tariffa dei dazi doganali, da pubblicare con decreto Reale in virtù dell'art. 5 dell'altra legge sopra citata sia coordinato, nella parte che riguarda il sughero e la magnesite calcinata o caustica, anche con le disposizioni rispettivamente portate dai RR. decreti del 17 aprile 1910, n. 171 e del 14 aprile 1910, n. 172;
Visti, in materia di tariffa doganale e relative disposizioni preliminari: il testo unico della tariffa generale dei dazi doganali, approvato col R. decreto del 24 novembre 1895, n. 679, emanato in virtù dell'art. 8 della legge dell'8 agosto 1895, n. 486; l'art. 4 della stessa legge dell'8 agosto 1895, n. 486; la legge 23 giugno 1896, n. 318; il R. decreto 29 giugno 1896, n. 236, convalidato con la legge del 26 luglio 1896, n. 335; l'art. 1 della legge 25 luglio 1896, n. 324; il R. decreto 9 agosto 1896, n. 371; gli articoli 1, 2 e 4 della legge 7 aprile 1898, n. 110; la legge 11 febbraio 1899, n. 36; il R. decreto 9 dicembre 1900, n. 400, che approva il repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, convalidato con la legge del 19 giugno 1902, n. 187; la legge 30 giugno 1901, n. 280; il R. decreto 16 luglio 1901, n. 363, convalidato con la legge del 19 giugno 1902, n. 187; la legge 19 giugno 1902, n. 187; la legge 2 luglio 1902, n. 238; la legge 28 dicembre 1902, n. 576; il R. decreto 30 ottobre 1904, n. 606, convalidato con la legge del 5 maggio 1907, n. 229; la legge 29 dicembre 1904, n. 679; il R. decreto 2 marzo 1905, n. 46; la legge 6 luglio 1905, n. 334; la legge 10 dicembre 1905, n. 577; il R. decreto 4 marzo 1906, n. 54, convalidato con la legge del 5 maggio 1907, n. 230; la legge 15 luglio 1906, n. 354; la legge 24 marzo 1907, n. 86; la legge del 29 luglio 1909, n. 591; i Regi decreti 17 aprile 1910, n. 171 e 14 aprile 1910, n. 172, convalidati con la legge del 17 luglio 1910, n. 510;
Visti in materia di disposizioni sulle tare: il R. decreto 10 settembre 1895, n. 574, convalidato con la legge del 7 luglio 1902, n. 294, e il R. decreto 17 aprile 1907, n. 179, convalidato con la legge del 24 dicembre 1908, n. 745;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvati i testi unici:

a) della tariffa generale dei dazi doganali e relative disposizioni preliminari;

b) delle disposizioni sulle tare;

c) delle disposizioni sul diritto di statistica;

annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 28 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Luzzatti - Facta.

Visto, Il guardasigilli: Fani.


----------------


(N. B. - I testi unici sono integralmente inseriti nella Raccolta ufficiale degli atti del Governo).