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LEGGE 17 luglio 1910, n. 491

Provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano. (010U0491)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-8-1910 al: 21-12-2008
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Art. 1



Il Governo, sentita la Commissione centrale di vigilanza per l'Agro romano, potrà con decreti Reali:

1° determinare quali altri terreni dell'Agro romano, oltre quelli designati nel testo unico 10 novembre 1905, n. 647, siano ritenuti suscettibili di utile trasformazione agraria e ad essi estendere l'applicazione delle disposizioni di bonificamento obbligatorio risultanti dall'anzidetto testo unico;

2° accogliere le domande di proprietari dell'Agro romano, per ottenere che si estendano a tenute non incluse per legge o per precedenti decreti, nella zona del bonificamento obbligatorio, le norme di cui all'anzidetto testo unico di leggi, rimanendo i detti proprietari assoggettati a tutti gli obblighi ivi specificati ed acquistando il diritto ai corrispondenti benefici.