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LEGGE 13 luglio 1910, n. 467

Provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910 ed a quello del 25 agosto 1909. (010U0467)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-8-1910 al: 15-12-2009
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Art. 1



È autorizzata la spesa di L. 1,400,000 per provvedere ai bisogni e ad opere urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910, e per riparare le case danneggiate nei Comuni stessi, o ricostruire caso abbattute o demolite appartenenti a persone di condizione povera.

Questa somma sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 700,000 nello esercizio finanziario 1909-910, e per L. 700,000 nell'esercizio 1910-911.

Dei Comuni predetti sarà compilato apposito elenco da approvarsi con R. decreto.

Sul detto fondo di L. 1,400,000 saranno pure prelevate le somme necessarie:

a) per eseguire lavori indilazionabili per consolidamento di frane aggravate o cagionate dall'ultimo terremoto;

b) per sussidiare, nella proporzione del 50 per cento, i lavori di ricostruzione e riparazione delle scuole e degli edifici pubblici comunali o di enti morali aventi scopo di benificenza, e di edifici di uso pubblico, danneggiati dal terremoto nei Comuni sovra indicati.
Il sussidio sarà corrisposto anche per l'acquisto di altri edifici in sostituzione di quelli danneggiati.