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LEGGE 29 giugno 1910, n. 351

Riguardante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1910. (010U0351)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1910 al: 13-1-1911
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Art. 1



Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911, e non oltre il 31 dicembre 1910, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati, e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge, tenuto conto altresì delle note di variazioni presentate dal Governo fino al 13 giugno 1910 e delle modificazioni proposte dalla Giunta generale del bilancio, colle relazioni presentate alla Camera dei deputati.