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REGIO DECRETO 19 maggio 1910, n. 293

Relativo alle indennità spettanti al personale dei R. corpo delle miniere. (010U0293)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1910 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto del 29 luglio 1909, n. 605, col quale, in applicazione dell'art. 4, comma 2°, della legge del 9 luglio 1908, n. 403, esteso al R. corpo delle miniere con la legge del 1° luglio 1909, n. 434, sono stabiliti gli aumenti d'indennità da concedersi agli ufficiali del corpo medesimo, per pernottazioni fuori della loro residenza, nelle gite che debbono fare per ragioni di servizio;
Visto il Nostro decreto del 21 novembre 1909, n. 747, che fissa le indennità di missione al personale delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;
Ritenuta la opportunità di equiparare la misura delle indennità spettanti agli ufficiali del corpo predetto, nelle gite che eseguono per ragioni di servizio, a quelle degli altri corpi tecnici posti alla dipendenza del Dicastero sopra menzionato;

Sulla

proposta del ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Nelle gite che gli ufficiali del R. corpo delle miniere, esclusi gli ispettori superiori, debbono fare per ragioni di servizio, e che richiedono più di un giorno di assenza dalla loro residenza, computato ciascun giorno fra una mezzanotte e la successiva, sarà corrisposto per ogni pernottazione l'aumento di due terzi sulle indennità giornaliere stabilite secondo i vari gradi e secondo i casi, dal primo, o dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge sull'ordinamento del corpo reale del genio civile (testo unico, 3 settembre 1906, n. 522), estesa al corpo reale delle miniere con la legge 5 luglio 1908, n. 408 e col Nostro decreto del 20 dicembre 1908, n. 828.