stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 2010, n. 95

Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri ((e della cooperazione internazionale)), a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0118)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/2023)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-12-2023
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis e l'articolo 5, comma 3,
lettere a) e a-bis); 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Vista la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 404; 
  Visto l'articolo  74  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49; 
  Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15; 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre  2007,
n. 258; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
maggio 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  208  dell'  8
settembre 2009, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche
del  personale   della   carriera   diplomatica,   delle   qualifiche
dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero  degli
affari esteri; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°
agosto  2008,  recante  «Attivita'  di  coordinamento,  vigilanza   e
direzione svolta dai capi delle missioni diplomatiche»; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010; 
  Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei  deputati  e
del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 2010; 
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con  i
Ministri  per  la  pubblica   amministrazione   e   l'innovazione   e
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Amministrazione centrale 
 
  1.  Ferma  restando  la  disciplina   degli   uffici   di   diretta
collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli  affari
esteri e' articolata nelle seguenti strutture di primo livello: 
    a) Segreteria generale; 
    b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica; 
    c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; 
    d) Direzioni generali: 
  1) Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza; 
  2) Direzione  generale  per  la  mondializzazione  e  le  questioni
globali; 
  3) Direzione  generale  per  l'Europa  e  la  politica  commerciale
internazionale; 
  4) Direzione generale per la promozione del sistema Paese; 
  5) Direzione generale per gli italiani all'estero  e  le  politiche
migratorie; 
  6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; 
  6-bis) Direzione generale per la diplomazia pubblica e culturale; 
  7) Direzione generale per le risorse e l'innovazione; 
  8) Direzione generale per  l'amministrazione,  l'informatica  e  le
comunicazioni. 
    e) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico
e dei trattati. 
  2. Ciascun Direttore  generale  e'  coadiuvato  da  Vice  direttori
generali / Direttori centrali, in numero non superiore a  cinque  per
ciascuna Direzione generale  e  nel  limite  massimo  complessivo  di
ventidue, nominati con decreto del  Ministro  recante  l'attribuzione
dei settori  di  rispettiva  competenza.  Le  funzioni  vicarie  sono
conferite ad un Vice direttore generale / Direttore centrale  con  il
grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale. 
  2-bis. Nell'ambito  della  Direzione  generale  per  la  diplomazia
pubblica e culturale, con il decreto di nomina adottato conformemente
all'articolo 16, commi terzo, secondo periodo, quinto e  decimo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad  un
Vice direttore generale/direttore centrale e' conferito il titolo  di
Capo del Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, nel
rispetto  del  numero  complessivo  di  posti  di  funzione  di  Vice
direttore generale/direttore centrale stabilito dal comma  2,  ed  e'
attribuito il trattamento economico riconosciuto  al  Vice  direttore
generale/direttore centrale. 
  3.  Nell'ambito  della  Direzione  generale  per   le   risorse   e
l'innovazione viene conferito, ai sensi dell'articolo 19,  comma  10,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni,  un  incarico  dirigenziale   di   prima   fascia   di
coordinatore delle attivita' di programmazione  economico-finanziaria
e di bilancio. Tale incarico viene conferito  a  dirigenti  di  prima
fascia appartenenti ai ruoli del  Ministero,  fermo  restando  quanto
previsto dalla specifica normativa  in  materia  di  conferimento  di
incarichi dirigenziali di livello generale in qualita' di consiglieri
ministeriali. 
  4. PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.P.R.  29  DICEMBRE  2016.  Presso  la
Direzione  generale  per  l'amministrazione,   l'informatica   e   le
comunicazioni, un incarico di Vice  direttore  generale  /  Direttore
centrale puo' essere  attribuito  ad  un  funzionario  di  grado  non
inferiore a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento
delle funzioni vicarie del Direttore generale. 
  5. All'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale, nel numero complessivo di  ((centodieci))  unita',  nonche'
alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro  120  giorni
dalla  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  con  decreto
ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo  17,
comma 4-bis, lettera e), della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni.