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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 47

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. (10G0069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2010
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Testo in vigore dal: 1-4-2010
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta  la  commercializzazione,
l'importazione nella Comunita' e l'esportazione fuori della Comunita'
di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono; 
  Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2007),  ed  in  particolare
l'articolo 3; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate; 
  Ritenuto necessario predisporre delle disposizioni applicative  del
citato  regolamento  (CE)  n.  1523/2007  per  quanto  concerne,   in
particolare, l'attuazione dell'articolo 8 e del considerando (18) del
Regolamento medesimo; 
  Ritenuto altresi'  opportuno  armonizzare  la  normativa  nazionale
vigente rispetto a quella comunitaria; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2009; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata dalle riunione del 1° marzo 2010; 
  Sulla proposta dei  Ministri  per  le  politiche  europee  e  della
giustizia, di concerto con i Ministri della  salute,  dello  sviluppo
economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  la  disciplina  integrativa  delle
disposizioni  della  legge  20  luglio  2004,  n.  189,  nella  piena
attuazione del regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e
dell'11   dicembre   2007   che   vieta    la    commercializzazione,
l'importazione e l'esportazione, dentro e fuori della  Comunita',  di
pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il Regolamento (CE) n. 1523/2007 e' pubblicato  nella
          G.U.C.E. 27 dicembre 2007, n. L 343. 
              - L'art.  3  della  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo  2008,  n.  56,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art.  3  (Delega  al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme
          comunitarie nell'ordinamento nazionale, il  Governo,  fatte
          salve le norme penali vigenti,  e'  delegato  ad  adottare,
          entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative per le violazioni di  direttive  comunitarie
          attuate in via regolamentare  o  amministrativa,  ai  sensi
          delle  leggi  comunitarie   vigenti,   e   di   regolamenti
          comunitari vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative. 
              2. La delega di cui  al  comma  1,  e'  esercitata  con
          decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.  14  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri o del Ministro per le  politiche
          europee e del Ministro della giustizia, di concerto  con  i
          Ministri competenti per materia. I decreti  legislativi  si
          informano ai principi e criteri direttivi di  cui  all'art.
          2, comma 1, lettera c). 
              3. 3. Gli schemi  di  decreto  legislativo  di  cui  al
          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
          al Senato della Repubblica per l'espressione del parere  da
          parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e
          nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.». 
              - L'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 20 luglio 2004, n. 189, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 31 luglio 2004, n. 178. 
          Note all'art. 1: 
              - Per la legge 20 luglio 2004, n. 189 e il  Regolamento
          (CE) n. 1523/07 vedi note alle premesse.