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REGIO DECRETO 18 novembre 1909, n. 855

Che modifica l'art. 20 del regolamento speciale della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali. (009U0855)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1910 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-3-1910 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 della legge 31 luglio 1862, n. 719;

Visto il regolamento speciale per la Facoltà di scienze approvato con R. decreto 17 maggio 1906, n. 409;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 20 del vigente regolamento speciale per la 'Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, approvato con Nostro decreto del 17 maggio 1906, n. 409, è sostituito il seguente:

«Art. 20. - Per essere ammesso al secondo biennio per la laurea in scienze naturali, lo studente dovrà avere il certificato di licenza in scienze naturali.

«Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze naturali, lo studente dovrà aver frequentato i corsi e aver superato gli esami speciali di geologia, di mineralogia, e due altri corsi scelti fra quelli di geografia fisica, paleontologia e antropologia.

«Quando nella Facoltà non esistano questi insegnamenti dati a titolo ufficiale, o non ve ne sia che uno, la Facoltà designerà i corsi fra i quali lo studente dovrà scegliere quelli da seguire.

«Lo studente dovrà frequentare un laboratorio di scienze naturali per due anni, e per un anno altri due laboratori e superare alla fine del biennio o dell'anno, rispettivamente, le prove pratiche stabilite dalla Facoltà.

«Inoltre lo studente che non provenga dall'Istituto tecnico, dovrà avere superato nel 1° nel 2° biennio una prova di disegno a mano libera».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Rava.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.