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REGIO DECRETO 15 luglio 1909, n. 542

Che estende a tutti i comuni della Calabria e dei circondari di Messina e Castroreale le norme tecniche e igieniche approvate col R. decreto 18 aprile 1909 n. 193, e fissa le aree per le nuove edificazioni. (009U0542)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-8-1909 al: 29-6-2002
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 7 e 14 della legge 12 gennaio 1909;
Viste le proposte della Commissione consultiva, istituita col Nostro decreto del 13 gennaio 1909 ed incaricata, tenuto conto della conformazione geologica delle provincie di Messina e di Reggio Calabria e delle altre località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da quelli precedenti, di indicare le zone più adatte per la ricostruzione degli abitati;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per la grazia, giustizia e dei culti e per l'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1



In tutti i Comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e dei circondari di Messina e di Castroreale della provincia di Messina non designati all'art. 1 del R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, e colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti, sono estese e rese obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati le norme tecniche ed igieniche approvate col R. decreto medesimo.