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REGIO DECRETO 30 maggio 1909, n. 329

Concernente autorizzazioni per assegnazioni somme occorrenti per provvedere ai danni prodotti dal terremoto del 28 dicembre 1908. (009U0329)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-7-1909 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia ai Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 12 gennaio 1909, n. 12, recante provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, la quale all'art. 1 assegna la somma di lire trentamilioni da prelevarsi dalle eccedenze di Cassa provenienti dagli avanzi dell'esercizio 1907-908, allo scopo di provvedere a bisogni ed opere urgenti e a riparare o ricostruire edifici pubblici danneggiati, autorizzando il Governo a ripartire detta somma fra i bilanci dello Stato, secondo le rispettive competenze;
Visti i Nostri decreti 4 e 18 aprile 1909, nn. 202 e 222, coi quali vennero rispettivamente inscritte in bilancio le somme di L. 1440 e di L. 3000 per provvedere all'arredamento dei locali ad uso di abitazioni dei funzionari di ragioneria dell'intendenza di finanza di Messina e degli impiegati dipendenti dal Ministero delle finanze destinati nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria;
Riconosciuta la necessità di completare le assegnazioni di cui ai decreti precitati provvedendo fra altro all'arredamento dei locali per gli impiegati di ragioneria dell'intendenza di finanza di Reggio Calabria;
Considerato che sul predetto fondo di L. 30,000,000, in conseguenza delle assegnazioni già autorizzate in L. 29,719,739, rimane disponibile la somma di L. 280,261:
Viste le leggi 24 e 28 maggio 1908, nn. 205 e 213, che approvano rispettivamente lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e quello dei Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

In conto del fondo di L. 30,000,000 stabilito dall'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12 è autorizzata l'assegnazione della somma di lire millesettecento (L. 1700) da inscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 come segue:

Ministero del tesoro:

lire cinquecento (L. 500) in aumento alla dotazione del capitolo n. 156-octies, la cui denominazione è così modificata: «Assegnazione prelevata dal fondo di lire 30,000,000, di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere agli arredamenti dei locali per i funzionari di ragioneria destinati alle Intendenze di finanza di Messina e di Reggio Calabria».

Ministero delle finanze:

lire milleduecento (L. 1200) in aumento alla dotazione del capitolo n. 258-quater «Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30,000,000, di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere agli arredamenti dei locali ad uso di abitazioni degli impiegati destinati nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI-CARCANO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.