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REGIO DECRETO 6 maggio 1909, n. 264

Portante norme per la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti di stabilimenti industriali e commerciali nei paesi colpiti dal terremoto. (009U0264)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-6-1909 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n, 12;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, col ministro segretario di Stato della grazia, giustizia e dei culti, e con quello dell' agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per un periodo di cinque anni a partire dalla data della pubblicazione del presente decreto, il Governo del Re è autorizzato a dichiarare di pubblica utilità, nei Comuni colpiti dar terremoto del 28 dicembre 1908,

gli impianti di stabilimenti industriali e commerciali, che possano favorirne il risorgimento economico.