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LEGGE 12 gennaio 1909, n. 12

Concernente provvedimenti a sollievo dei danneggiali dal terremoto del 28 dicembre 1908. (009U0012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-1-1909 al: 15-12-2009
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Art. 1



È assegnata la somma di lire trenta milioni, da prelevarsi dalle eccedenze di Cassa provenienti dagli avanzi dell'esercizio 1907-908, allo scopo di provvedere a bisogni ed opere urgenti e riparare o ricostruire edifici pubblici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, nei Comuni che saranno indicati in un elenco da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Governo del Re è autorizzato a ripartire le dette somme fra i bilanci dello Stato, secondo le rispettive competenze.

Per tinti i lavori di cui nel primo comma, il Governo è autorizzato a derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione o a trattativa privata, od anche in economia.

Per i pagamenti, il mandato di anticipazione non può superare L. 50,000 e il mandato a disposizione non può essere emesso per somma maggiore di L. 100,000.

L'approvazione dei progetti principali o suppletivi riguardanti opere a carico delle amministrazioni civili dello Stato, qualunque ne sia l'importo, sarà data dall'ispettore compartimentale del genio civile ovvero dal capo dell'ufficio che per decreto del ministro dei lavori pubblici sarà istituito per un determinato servizio, ed essa avrà effetto per ogni riguardo sia d'ordine tecnico, sia di convenienza amministrativa.