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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 luglio 2009, n. 110

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio delle professioni di dottore agronomo e di dottore forestale. (09G0118)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/8/2009
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vigente al 14/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-8-2009
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 novembre 2007, n. 206, attuativo
della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali,  nonche'  della  direttiva 2006/100/CE che
adegua  determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
  Visto  l'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206
che,  in  regime  di  libera  prestazione  di  servizi,  in  caso  di
differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore
e  la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui
tale  differenza  sia  tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla
sanita'  pubblica,  prevede  che  il  prestatore  possa  colmare tali
differenze   attraverso   il   superamento  di  una  specifica  prova
attitudinale;
  Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
che,   in   regime   di  stabilimento,  in  presenza  di  determinate
condizioni,  subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di
una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento
a scelta del richiedente;
  Visti,  in particolare, gli articoli 5 e 24 del decreto legislativo
9  novembre  2007,  n.  206,  secondo i quali sono definite, mediante
decreto  del  Ministro  della giustizia, con riferimento alle singole
professioni,   le   eventuali   ulteriori  procedure  necessarie  per
assicurare   lo   svolgimento,  la  conclusione,  l'esecuzione  e  la
valutazione delle misure di cui agli articoli 11 e 23;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2009 e
recepite  le osservazioni formulate nel suddetto parere, ad eccezione
di quella concernente l'articolo 3, comma 2, nella considerazione che
la  norma  non pregiudica la competenza tecnica degli esaminatori, in
quanto  tende  a  garantire,  in  fase  di  iniziale applicazione, la
possibilita'   di  comporre  la  commissione  esaminatrice  anche  in
mancanza di professionisti iscritti da almeno otto anni nella sezione
B dell'albo;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(nota n. 4760 del 22 giugno 2009);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.


                             Definizioni


  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
   a)  «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007,
n.   206,   attuativo   della   direttiva   2005/36/CE   relativa  al
riconoscimento   delle   qualifiche   professionali,   nonche'  della
direttiva  2006/100/CE  che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione  delle  persone  a  seguito  dell'adesione di Bulgaria e
Romania;
   b)  «decreto  di  riconoscimento»,  il  decreto  di riconoscimento
adottato  dal  Direttore  generale  della  Giustizia civile presso il
Ministero  della  giustizia,  ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
   c)   «richiedente»,   il   professionista  che  domanda,  ai  fini
dell'esercizio  della  professione  di  dottore agronomo e di dottore
forestale  in  Italia,  il  riconoscimento  del titolo rilasciato dal
Paese  di appartenenza attestante una formazione professionale al cui
possesso  la  legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o
l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo
e  occasionale  nella  ipotesi  di  cui all'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
   d)  «Consiglio  nazionale», il Consiglio dell'ordine nazionale dei
dottori agronomi e dei dottori forestali.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400,  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
             «Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
             4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.
             4-ter.  Con  regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
          del  presente  articolo,  si provvede al periodico riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa  abrogazione  di  quelle che hanno esaurito la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.».
             -  Il  testo del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
          206,  reca: (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
          al  riconoscimento  delle qualifiche professionali, nonche'
          della   direttiva   2006/100/CE   che   adegua  determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania)».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 22 del citato decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
             «Art.  22  (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
          di   cui  al  presente  capo  puo'  essere  subordinato  al
          compimento  di  un tirocinio di adattamento non superiore a
          tre  anni  o  di  una  prova  attitudinale,  a  scelta  del
          richiedente, in uno dei seguenti casi:
              a)  se  la  durata  della  formazione da lui seguita ai
          sensi  dell'art. 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un
          anno a quella richiesta in Italia;
              b)   se   la   formazione   ricevuta  riguarda  materie
          sostanzialmente  diverse  da  quelle  coperte dal titolo di
          formazione richiesto in Italia;
              c)  se  la professione regolamentata include una o piu'
          attivita'   professionali   regolamentate,  mancanti  nella
          corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
          richiedente,  e  se  la differenza e' caratterizzata da una
          formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e
          relativa   a  materie  sostanzialmente  diverse  da  quelle
          dell'attestato  di competenza o del titolo di formazione in
          possesso del richiedente.
             2.  Nei  casi  di  cui  al  comma  1  per l'accesso alle
          professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
          e   perito   commerciale,   consulente  per  la  proprieta'
          industriale,  consulente  del  lavoro,  attuario e revisore
          contabile,   nonche'  per  l'accesso  alle  professioni  di
          maestro  di  sci  e  di  guida alpina, il riconoscimento e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale.
             3. Con decreto dell'autorita' competente di cui all'art.
          5,  sentita  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie,  sono  individuate  altre  professioni  per le
          quali  la prestazione di consulenza o assistenza in materia
          di  diritto  nazionale costituisce un elemento essenziale e
          costante dell'attivita'.
             4.  Nei  casi  di  cui  al  comma 1 il riconoscimento e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale se:
              a)  riguarda  casi  nei  quali  si  applica  l'art. 18,
          lettere b) e c), l'art. 18, comma 1, lettera d), per quanto
          riguarda  i  medici  e gli odontoiatri, l'art. 18, comma 1,
          lettera  f),  qualora  il migrante chieda il riconoscimento
          per   attivita'   professionali  esercitate  da  infermieri
          professionali   e   per  gli  infermieri  specializzati  in
          possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono
          la  formazione  che  porta  al possesso dei titoli elencati
          all'allegato  V,  punto 5.2.2 e l'art. 18, comma 1, lettera
          g);
              b)  riguarda  casi di cui all'art. 18, comma 1, lettera
          a),  per  quanto  riguarda  attivita'  esercitate  a titolo
          autonomo  o  con  funzioni direttive in una societa' per le
          quali   la  normativa  vigente  richieda  la  conoscenza  e
          l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.
             5.  Ai  fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e
          c),  per  «materie  sostanzialmente  diverse»  si intendono
          materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
          professione  regolamentata  e  che  in  termini di durata o
          contenuto  sono  molto  diverse  rispetto  alla  formazione
          ricevuta dal migrante.
             6.  L'applicazione  del  comma 1 comporta una successiva
          verifica  sull'eventuale esperienza professionale attestata
          dal  richiedente  al  fine  di  stabilire  se le conoscenze
          acquisite  nel  corso  di detta esperienza professionale in
          uno  Stato  membro  o  in un Paese terzo possano colmare la
          differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
             7.  Con  decreto  del  Ministro  interessato, sentiti il
          Ministro  per  le politiche europee e i Ministri competenti
          per   materia,   osservata   la  procedura  comunitaria  di
          preventiva  comunicazione  agli  altri  Stati membri e alla
          Commissione   contenente   adeguata  giustificazione  della
          deroga,  possono  essere individuati altri casi per i quali
          in   applicazione   del   comma 1  e'  richiesta  la  prova
          attitudinale.
             8.  Il  decreto  di  cui al comma 7 e' efficace tre mesi
          dopo  la  sua comunicazione alla Commissione europea, se la
          stessa   nel   detto   termine   non  chiede  di  astenersi
          dall'adottare la deroga.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 11 del citato decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
             «Art.  11  (Verifica  preliminare).  - 1. Nel caso delle
          professioni  regolamentate  aventi ripercussioni in materia
          di  pubblica  sicurezza  o  di  sanita'  pubblica,  che non
          beneficiano  del  riconoscimento  ai  sensi del titolo III,
          capo  IV,  all'atto  della  prima prestazione di servizi le
          Autorita'  di  cui  all'art.  5  possono  procedere  ad una
          verifica  delle  qualifiche  professionali  del  prestatore
          prima della prima prestazione di servizi.
             2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata
          ad  evitare  danni  gravi  per la salute o la sicurezza del
          destinatario  del  servizio  per  la  mancanza di qualifica
          professionale del prestatore.
             3.  Entro  un mese dalla ricezione della dichiarazione e
          dei documenti che la corredano, l'autorita' di cui all'art.
          5  informa  il prestatore che non sono necessarie verifiche
          preliminari,  ovvero comunica l'esito del controllo ovvero,
          in  caso di difficolta' che causi un ritardo, il motivo del
          ritardo  e  la  data  entro  la  quale  sara'  adottata  la
          decisione  definitiva,  che  in  ogni  caso  dovra'  essere
          adottata  entro  il  secondo  mese  dal  ricevimento  della
          documentazione completa.
             4.  In  caso di differenze sostanziali tra le qualifiche
          professionali  del  prestatore  e  la  formazione richiesta
          dalle  norme nazionali, nella misura in cui tale differenza
          sia  tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita'
          pubblica,   il  prestatore  puo'  colmare  tali  differenze
          attraverso   il   superamento   di   una   specifica  prova
          attitudinale,  con  oneri a carico dell'interessato secondo
          quanto  previsto  dall'art.  25.  La prestazione di servizi
          deve  poter essere effettuata entro il mese successivo alla
          decisione adottata in applicazione del comma 3.
             5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorita'
          competente  entro  il termine fissato nei commi precedenti,
          la prestazione di servizi puo' essere effettuata.».
             -  Si  riporta il testo degli articoli 5 e 24 del citato
          decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
             Art.   5  (Autorita'  competente).  -  1.  Ai  fini  del
          riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
          e  IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
          dichiarazioni e a prendere le decisioni:
              a)   la   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  per  le  politiche  giovanili  e le attivita'
          sportive,  per  le  attivita'  che  riguardano  il  settore
          sportivo  ed,  in  particolare,  quelle  esercitate  con la
          qualifica di professionista sportivo;
              b)   la   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  per lo sviluppo e competitivita' del turismo,
          per le attivita' che riguardano il settore turistico;
              c)   il  Ministero  titolare  della  vigilanza  per  le
          professioni   che   necessitano,  per  il  loro  esercizio,
          dell'iscrizione   in  ordini,  collegi,  albi,  registri  o
          elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);
              d)   la   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica, per le professioni
          svolte  in  regime di lavoro subordinato presso la pubblica
          amministrazione,  salvo quanto previsto alle lettere e), f)
          e g);
              e)  il  Ministero  della  salute,  per  le  professioni
          sanitarie;
              f)  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  per  i
          docenti  di  scuole  dell'infanzia, primaria, secondaria di
          primo  grado  e  secondaria  superiore  e  per il personale
          amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;
              g) il Ministero dell'universita' e della ricerca per il
          personale  ricercatore  e per le professioni di architetto,
          pianificatore  territoriale,  paesaggista, conservatore dei
          beni  architettonici  ed  ambientali,  architetto  junior e
          pianificatore junior;
              h)  il  Ministero  dell'universita' e della ricerca per
          ogni  altro  caso  relativamente  a professioni che possono
          essere  esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche
          professionali  di  cui  all'art. 19, comma 1, lettere d) ed
          e), salvo quanto previsto alla lettera c);
              i) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per
          le  attivita'  afferenti  al  settore  del restauro e della
          manutenzione  dei  beni  culturali, secondo quanto previsto
          dai  commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 del decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
              l)  il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
          essere  esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche
          professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e
          c);
              m) le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano  per le professioni per le quali
          sussiste  competenza  esclusiva,  ai  sensi  dei rispettivi
          statuti.
             2.  Per  le attivita' di cui al titolo III, capo III, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
          individuano  l'autorita'  competente  a  pronunciarsi sulle
          domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
             3.  Fino  all'individuazione  di  cui  al comma 2, sulle
          domande di riconoscimento provvedono:
              a)   la   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  per  le  politiche  giovanili  e le attivita'
          sportive,  per  le  attivita' di cui all'allegato IV, Lista
          III,  punto  4),  limitatamente alle attivita' afferenti al
          settore sportivo;
              b)   la   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
          turismo,  per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista II
          e III, e non comprese nelle lettere c), d), e) ed f);
              c)   il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  le
          attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
          III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
              d) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per
          le  attivita'  di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4),
          limitatamente  alle  attivita'  riguardanti  biblioteche  e
          musei;
              e)  il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          per  le  attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto
          4), classe ex 851 e 855;
              f)  il  Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
          all'allegato   IV,  Lista  II  e  Lista  III,  nelle  parti
          afferenti ad attivita' di trasporto.».
             «Art.  24  (Esecuzione  delle misure compensative). - 1.
          Con  riferimento  all'art.  5,  comma  1,  con  decreto del
          Ministro  competente  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23   agosto   1988,  n.  400,  sono  definite,  con
          riferimento   alle   singole   professioni,   le  procedure
          necessarie  per  assicurare lo svolgimento, la conclusione,
          l'esecuzione  e  la  valutazione  delle  misure di cui agli
          articoli 23 e 11.».
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 23 del citato decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
             «Art.    23    (Tirocinio   di   adattamento   e   prova
          attitudinale).  - 1. Nei casi di cui all'art. 22, la durata
          e  le  materie oggetto del tirocinio di adattamento e della
          prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente
          a  seguito  della Conferenza di servizi di cui all'art. 16,
          se  convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il
          tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i
          benefici  sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti
          dalla   normativa   vigente,   conformemente   al   diritto
          comunitario applicabile.
             2.  La  prova  attitudinale  si  articola  in  una prova
          scritta  o  pratica e orale o in una prova orale sulla base
          dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
          In  caso  di  esito  sfavorevole o di mancata presentazione
          dell'interessato  senza  valida  giustificazione,  la prova
          attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
             3.   Ai  fini  della  prova  attitudinale  le  autorita'
          competenti  di cui all'art. 5 predispongono un elenco delle
          materie  che,  in  base  ad  un confronto tra la formazione
          richiesta  sul  territorio nazionale e quella posseduta dal
          richiedente,  non sono contemplate dai titoli di formazione
          del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra
          quelle  che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e' una
          condizione  essenziale  per poter esercitare la professione
          sul  territorio  dello Stato. Lo status del richiedente che
          desidera  prepararsi per sostenere la prova attitudinale e'
          stabilito dalla normativa vigente.».
          Nota all'art. 1:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 16 del citato decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206:
             «Art.  16  (Procedura  di  riconoscimento  in  regime di
          stabilimento).    -   1.   Ai   fini   del   riconoscimento
          professionale  come  disciplinato  dal  presente titolo, il
          cittadino  di  cui  all'art.  2  presenta  apposita domanda
          all'autorita' competente di cui all'art. 5.
             2.  Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui  al  comma  1  l'autorita' accerta la completezza della
          documentazione  esibita,  e ne da' notizia all'interessato.
          Ove   necessario,   l'Autorita'   competente   richiede  le
          eventuali necessarie integrazioni.
             3.  Fuori dai casi previsti dall'art. 5, comma 2, per la
          valutazione  dei  titoli  acquisiti, l'autorita' indice una
          conferenza  di  servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  previa  consultazione del Consiglio Universitario
          Nazionale  per  le attivita' di cui al titolo III, capo IV,
          sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:
              a) delle amministrazioni di cui all'art. 5;
              b)   del   Dipartimento   per  il  coordinamento  delle
          politiche comunitarie;
              c) del Ministero degli affari esteri.
              4.   Nella  conferenza  dei  servizi  sono  sentiti  un
          rappresentante  dell'Ordine o Collegio professionale ovvero
          della categoria professionale interessata.
             5.   Il  comma  3  non  si  applica  se  la  domanda  di
          riconoscimento  ha  per oggetto titoli identici a quelli su
          cui  e'  stato provveduto con precedente decreto e nei casi
          di  cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III,
          IV, V, VI e VII.
             6.  Sul  riconoscimento  provvede l'autorita' competente
          con  decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi
          dalla  presentazione della documentazione completa da parte
          dell'interessato.  Il  decreto e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  della Repubblica italiana. Per le professioni di
          cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine
          e' di quattro mesi.
             7. Nei casi di cui all'art. 22, il decreto stabilisce le
          condizioni  del  tirocinio  di  adattamento  e  della prova
          attitudinale,  individuando  l'ente  o  organo competente a
          norma dell'art. 24.
             8.  Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,  nei  casi di cui all'art. 5, comma 2, individuano
          le  modalita'  procedimentali  di valutazione dei titoli di
          loro   competenza,   assicurando   forme   equivalenti   di
          partecipazione   delle   altre  autorita'  interessate.  Le
          autorita'  di  cui  all'art. 5, comma 2, si pronunciano con
          proprio  provvedimento,  stabilendo, qualora necessario, le
          eventuali  condizioni  di  cui  al  comma  7  del  presente
          articolo.
             9.  Se  l'esercizio  della  professione  in questione e'
          condizionato  alla  prestazione  di  un giuramento o ad una
          dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta
          una  formula  appropriata ed equivalente nel caso in cui la
          formula  del  giuramento  o  della  dichiarazione non possa
          essere utilizzata da detto cittadino.
             10.  I  beneficiari  del  riconoscimento  esercitano  la
          professione  facendo  uso  della  denominazione  del titolo
          professionale,   e   della   sua  eventuale  abbreviazione,
          prevista dalla legislazione italiana.».
             -   Per   il  testo  dell'art.  11  del  citato  decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si vedano le note alle
          premesse.