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REGIO DECRETO 10 dicembre 1908, n. 789

Che approva alcune aggiunte e varianti al regolamento per il servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria di guerra. (008U0789)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-2-1909 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto del 5 maggio 1907, n. 262, col quale venne approvato il regolamento per il servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria in guerra;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti al regolamento per il servizio di rifornimento dei materiali d'artiglieria in guerra:

n. 14, alla fine comma, dopo le parole: «ufficio trasporti», porre la chiamata «(1)» ed a piè di pagina aggiungere la seguente nota:

«(1) Presso alcuni dei depositi di rifornimento quadrupedi da tiro vengono raccolti anche un certo numero di militari dei plotoni requisizione, ed un certo numero di carri e finimenti di requisizione, a disposizione delle intendenze d'armata, per l'eventuale costituzione di speciali colonne di traino»

n. 19, quinto comma, cancellare le parole «e artificieri».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Casana.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.