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LEGGE 12 luglio 1908, n. 444

Concernente la concessione e costruzione di ferrovie (008U0444)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/08/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 16-8-1908
al: 18-4-1911
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono autorizzate  le  seguenti  spese  da  stanziarsi  nella  parte
straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici: 
 
    a) L. 66,000,000 in aggiunta alle somme autorizzate dalle leggi 9
luglio 1905, n. 413 o 21 giugno 1906, n. 238, e  cioe'  L.  7,000,000
per    le    linee     Pietra-fitta-Rogliano,     Cosenza-Paola     e
Lagonegro-Castrovillari-Spezzano  Albanese,  L.  30,000,000  per   le
complementari   della   Sicilia,   e    L.    29,000,000    per    la
Sant'Arcangelo-Urbino; 
 
    b) L. 90,000,000 per la costruzione delle ferrovie di  Basilicata
contemplate dalla legge 31 marzo 1904, n. 140; 
 
    c) L. 86,000,000 per la costruzione dei  tronchi  Roma-Amaseno  e
Minturno-Napoli della  direttissima  Roma-Napoli,  contemplata  dalla
legge 4 dicembre 1902, n. 506, e per l'impianto del  secondo  binario
sull'intera linea; 
 
    d)  L.  150,000,000  per  la   costruzione   della   direttissima
Genova-Tortona; 
 
    e)  L.  150,000,000  per  la   costruzione   della   direttissima
Firenze-Bologna; 
 
    f) L. 9,000,000 per la costruzione del raccordo a  Santo  Stefano
Belbo fra le linee Bra-Nizza e San Giuseppe-Acqui; 
 
    g) L. 500,000 per studi relativi a nuove ferrovie principali. 
 
  Gli stanziamenti per le costruzioni ferroviarie sono  stabiliti  in
conformita' alla tabella annessa alla presente legge per gli esercizi
1908-909, 1909-910, 1910-911  e  1911-912,  provvedendosi  con  altre
leggi per gli esercizi successivi sino a tutto il 1923-924. 
 
  Le somme assegnate per ogni linea o gruppo  di  linee  in  ciascuno
degli esercizi 1909-910, 1910-911, 1911-912 possono essere stornate a
favore di linee o gruppi di linee contemplate nella  tabella  stessa,
salvo reintegro nell'esercizio immediatamente successivo. 
 
  Con la  prima  legge  di  provvista  dei  fondi  per  gli  esercizi
successivi al 1911-912 sara' provveduto per il raddoppio  di  binario
da Bra a Ceva ovvero per la costruzione della Fossano-Mondovi-Ceva, e
per la costruzione di una seconda linea Savona - San Giuseppe. 
 
  Per le linee direttissime indicate ai  commi  c,  d,  e,  non  sono
applicabili le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 92  delle
tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate, ne' si  puo'
tener conto dei relativi abbreviamenti di percorso delle merci. 
 
  Nell'applicazione delle disposizioni relative alla tassazione delle
merci, di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 7 luglio  1907,
n. 429,  non  sara'  neppure  tenuto  conto  degli  abbreviamenti  di
percorso dipendenti da nuove  linee  concesse  all'industria  privata
dopo la promulgazione della presente legge, salvi  eventuali  accordi
sugli istradamenti. 
 
  E' soppresso l'ultimo comma dell'art. 78 della legge 7 luglio 1907,
n. 429.