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LEGGE 5 luglio 1908, n. 391

Aumento di stanziamento per la completa applicazione dalla legge 8 luglio 1904, n. 407, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari. (008U0391)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-7-1908 al: 22-8-1913
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Art. 1



In applicazione dell'art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407, è costituito in Roma, ed eretto in ente morale autonomo, l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio direttivo composto:

di un presidente;

di due rappresentanti il Ministero della pubblica istruzione;

di un rappresentante la Cassa depositi e prestiti;

di tre rappresentanti la classe magistrale, designati dalla classe medesima.

Fanno parte del Consiglio, con voto consultivo, il sindaco di Assisi e il rettore del Convitto nazionale «Principe di Napoli», il sindaco di Anagni e la direttrice del Convitto «Regina Margherita» ove si tratti di discutere materie inerenti alla gestione interna dei rispettivi Istituti.

Il presidente è nominato con decreto Reale promosso dal ministro della pubblica istruzione; gli altri membri sono nominati con decreto del ministro della pubblica istruzione.

Il Consiglio direttivo dura in ufficio tre anni.

I membri che scadono sono rieleggibili.