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LEGGE 5 luglio 1908, n. 378

Concessione al comune di Bologna della facoltà di valersi delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per alcune opere di risanamento. (008U0378)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-7-1908 al: 29-6-2002
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il comune di Bologna è autorizzato ad applicare le disposizioni degli articoli 12 e 13 (3°, 4° e 5° capoverso) della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per l'esecuzione delle opere di risanamento indicate nell'annesso elenco e già comprese nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città, stato approvato con legge 11 aprile 1889, n. 6020.

L'attuazione delle opere anzidette dovrà farsi nel termine di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.