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LEGGE 6 aprile 1908, n. 116

Concernente modificazioni ed aggiunte alla legge 11 luglio 1907, n. 502, portante provvedimenti per la città di Roma. (008U0116)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-4-1908 al: 15-12-2009
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Art. 1



La concessione che il Governo del Re è autorizzato, a norma dell'art. 2 della legge 11 luglio 1907, n. 502, a fare al comune di Roma, di derivare acqua dal fiume Aniene, per produzione di forza motrice, viene estesa al tratto compreso tra il piano di Roviano ed il punto corrispondente al chilometro 46 + 500 della ferrovia Roma-Sulmona, fermi restando, per la detta derivazione, e per quella del fiume Nera, il limite massimo complessivo di 25 mila cavalli dinamici nominali, e l'obbligo del comune di Roma di tacitare gli eventuali diritti dei terzi.

Della forza che sarà generata con la presente concessione il comune di Roma darà gratuitamente al comune di Castel Madama duecento cavalli elettrici consegnati all'officina generatrice che sarà dal comune di Roma costruita.