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DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2008, n. 51

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/4/2008
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Testo in vigore dal: 22-4-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  18  aprile  2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alla  Comunita'  europea  - Legge comunitaria 2004, ed in particolare
l'articolo 1, comma 5;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  aprile  2006,  n.  216, recante
attuazione  delle  direttive  2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di
scambio  di  quote  di  emissione  dei  gas  a  effetto  serra  nella
Comunita',  con  riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo
di Kyoto;
  Vista  la  decisione  280/2004/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  febbraio  2004,  relativa  ad  un meccanismo per
monitorare  le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e per
attuare  il  Protocollo  di  Kyoto,  ed in particolare, l'articolo 4,
paragrafo 4;
  Considerato  che  si  ritiene  necessario  apportare  modifiche  al
decreto  legislativo  4  aprile  2006,  n.  216,  ai fini di una piu'
completa  attuazione  della  citata  direttiva  2003/87/CE,  cosi' da
consentire all'italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del
Protocollo di Kyoto;
  Considerato,  che,  per  permettere all'Italia la partecipazione ai
meccanismi  di  progetto del Protocollo di Kyoto, si rende necessaria
anche  l'istituzione  di  un  sistema  nazionale per la realizzazione
dell'inventario  nazionale  dei  gas-serra,  conformemente  a  quanto
stabilito   all'articolo   4,   paragrafo   4,   della  decisione  n.
280/2004/CE,  all'articolo  5.1  del  Protocollo  di  Kyoto  e  dalla
decisione   19/CMP.   1   della  Convenzione-Quadro  sui  cambiamenti
climatici;
  Considerata  la  necessita'  di  apportare al decreto legislativo 4
aprile  2006,  n.  216,  disposizioni  integrative e correttive volte
definirne piu' opportunamente alcune modalita' applicative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 29 gennaio 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
  Rilevato  che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica
non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle  finanze, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e
le autonomie locali;

             E m a n a il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

       Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216
  1.  All'articolo  3  del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  lettera  a),  dopo la parola: "congiunta" sono
inserite le seguenti: ", di seguito JI";
    b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: "pulito" sono inserite
le seguenti: ", di seguito CDM";
    c) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
    "e-bis)  credito  di  emissione:  unita'  di credito di emissione
prodotte,  commerciate  e  contabilizzate  a  norma del Protocollo di
Kyoto. Dette unita' comprendono le seguenti tipologie:
      1)  unita'  del  monte-emissioni  assegnato,  di  seguito  AAU:
un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del
Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della
Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;
      2)  unita'  di  rimozione  delle  emissioni,  di  seguito  RMU:
un'unita'  di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli
3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate
a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo medesimo;";
    d) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
      "a-bis)  autorita'  nazionale designata, di seguito denominata:
"DNA":  l'autorita'  designata  a  livello nazionale per l'attuazione
dell'articolo  12 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni
adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;
      a-ter)  punto  di  contatto  nazionale,  di seguito denominato:
"Punto  di  contatto":  l'autorita' designata a livello nazionale per
l'attuazione  dell'articolo  6  del  Protocollo  di Kyoto, sulla base
delle  decisioni  adottate  a  norma  della  Convenzione UNFCCC e del
Protocollo di Kyoto;".
  2.  All'articolo  4  del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    "1-bis.  L  `autorizzazione  e'  rinnovata per ciascun periodo di
riferimento  di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 3. Fino
al   rinnovo   dell'autorizzazione   resta   valida  l'autorizzazione
rilasciata in precedenza.".
  3.  All'articolo  5  del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  comma  1  le parole: "il gestore di un impianto che esercita"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i  gestori  degli  impianti  che
esercitano";
    b)   al   comma  2,  dopo  le  parole:  "all'autorita'  nazionale
competente"  sono  inserite  le  seguenti : "non prima di centottanta
giorni ed";
    c)  al  comma  4 le parole: "del supporto operativo del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  -  Direzione per la
ricerca  ambientale  e  lo  sviluppo"  sono sostituite dalle seguenti
parole: "del supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 8,
comma 3".
  4.  All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n.  216, le parole: "almeno novanta giorni prima della data in cui la
modifica  o  l'ampliamento ha effetto" sono sostituite dalle seguenti
parole:  "non  prima  di  centottanta giorni ed almeno novanta giorni
prima  della data in cui la modifica della natura o del funzionamento
dell'impianto   o  i  suoi  ampliamenti  ovvero  le  modifiche  della
metodologia   di   monitoraggio   hanno   effetto.   Le   domande  di
autorizzazione  inerenti  le  modifiche  relative  all'identita'  del
gestore  sono presentate all'Autorita' Nazionale competente non oltre
trenta giorni dalla data in cui hanno effetto".
  5.  All'articolo  8  del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
      "1.  E'  istituito  il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva  2003/87/CE  e  per la gestione delle attivita' di progetto
del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha
sede  presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e   del   mare  che  ne  assicura  l'adeguato  supporto  logistico  e
organizzativo.".
      1-bis.  Il  Comitato  di  cui  al comma 1 svolge la funzione di
Autorita' nazionale competente ed e' designato Punto di contatto per
      le   attivita'  JI  e  Autorita'  nazionale  designata  per  le
      attivita' CDM.
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta
al   Parlamento   una   relazione   sull'attivita'  svolta  nell'anno
precedente.";
    b) al comma 2, dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:
      "t-bis)  predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA,
il  regolamento  per  l'eventuale  assegnazione  di  quote  a  titolo
oneroso;
      t-ter)   definire  i  criteri  per  la  gestione  del  Registro
nazionale   delle  emissioni  e  delle  quote  di  emissione  di  cui
all'articolo 14;
      t-quater)  partecipare,  attraverso rappresentanti scelti fra i
propri  componenti e all'uopo delegati, alle riunioni dei Comitato di
cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni
in  sede  comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del
Protocollo di Kyoto.";
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    "2-bis.  Il  Comitato svolge, altresi', attivita' di indirizzo al
fine di coordinare azioni volte a:
    a)  promuovere  le  attivita'  progettuali  legate  ai meccanismi
flessibili del Protocollo di Kyoto;
    b)  favorire  la  diffusione  dell'informazione,  la promozione e
l'orientamento  con  riferimento  al  settore  privato  e  pubblico a
livello nazionale;
    c)  valorizzare  e  rafforzare,  attraverso  la  rete diplomatica
italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi
ed  operativi  per  fornire  adeguati punti di riferimento al sistema
industriale ed imprenditoriale italiano;
    d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a
beneficio  del  Sistema-Paese,  le attivita' pianificate e le risorse
allocate  per  lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in
attuazione  di  accordi  intergovernativi  legati  ai  meccanismi  di
progetto del Protocollo di Kyoto;
    e)  fornire  il  supporto  tecnico  ai  Paesi  destinatari  delle
attivita'  progettuali per lo svolgimento di attivita' di formazione,
per   l'assistenza   nella  creazione  delle  necessarie  istituzioni
competenti,  per  la  messa  a  punto  di  procedure  decisionali per
l'approvazione  dei  progetti,  per  la  semplificazione dei percorsi
amministrativi  autorizzatori  e  per ogni altra necessaria attivita'
funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
    f)  supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti
specifici  corrispondenti  alle priorita' di sviluppo sostenibile del
Paese destinatario;
    g)     valorizzare     il    potenziale    dei    vari    settori
tecnologico-industriali   italiani   nello   sviluppo   di   progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni";
    d) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
    "3.  Il  Comitato  e' composto da un Consiglio direttivo e da una
Segreteria  tecnica.  La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e
non  ha  autonomia  decisionale,  se  non nell'ambito dello specifico
mandato conferito dal Consiglio medesimo.
    3-bis)  Il Consiglio direttivo e' composto da otto membri, di cui
tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare,  tre  dal  Ministro dello sviluppo economico e due, con
funzioni  consultive,  rispettivamente  dal Ministro per le politiche
europee   e  dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni.  Per
l'espletamento  dei  compiti  cui al comma 2, lettera t-quater) ed al
comma  2-bis  il  Consiglio  direttivo  e'  integrato  da due membri,
nominati dal Ministro degli affari esteri.
    3-ter).  I  direttori  generali  delle  competenti  direzioni del
Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare e
del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono  membri  di  diritto
permanenti  del  Consiglio.  I  rimanenti  membri rimangono in carica
quattro anni.
    3-quater).  La  Segreteria  tecnica  e'  composta  da quattordici
membri  di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza
in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto.
Il  coordinatore  della  Segreteria  tecnica  e  quattro  membri sono
nominati  dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  cinque  membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo
economico,  due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal
Gestore servizi elettrici, di seguito: "GSE";
    e) al comma 5, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
    "e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter";
    f) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
    "5-bis.  I  membri del Comitato non devono trovarsi in situazione
di  conflitto  di  interesse  rispetto  alle  funzioni del Comitato e
dichiarano    la    insussistenza    di   tale   conflitto   all'atto
dell'accettazione   della  nomina.  Essi  sono  tenuti  a  comunicare
tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta
situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione
il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.
  5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato e'
determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare  di  concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  5-quater.  Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri
a  carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono
partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici,
sociali e ambientali maggiormente interessati.
  5-quinquies.  Per  le attivita' di cui al comma 2-bis, il Consiglio
direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio  dello  Stato,  di  un gruppo di lavoro costituito presso il
GSE.  In  tale  caso  il  gruppo  di  lavoro  presenta  al  Consiglio
direttivo:
    a)  entro  i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro
programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
    b)  entro  il  31  dicembre  di  ogni anno, una relazione annuale
dell'attivita' svolta.
  5-sexies.  La  partecipazione  al  Comitato  per  l'espletamento di
attivita' non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1,
non  deve  comportare  nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.  Ai  componenti  del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al
comma  5-quater  non  spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso
spese a qualsiasi titolo dovuto.";
    g) i commi 6 e 7 sono abrogati.
  6.  All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
    "b-bis)  la  legge  1°  giugno  2002,  n.  120,  di  ratifica  ed
esecuzione  del  Protocollo  di  Kyoto  alla Convenzione quadro delle
Nazioni  Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre
1997.".
  7. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
  "3.   Per  gli  impianti  nuovi  entranti  il  Comitato  predispone
l'assegnazione   delle  quote  di  emissione  entro  sessanta  giorni
dall'avvio   dell'impianto   o  dell'esercizio  commerciale  per  gli
impianti del settore termoelettrico.".
  8.  All'articolo  14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  "E'  istituito e
conservato  senza  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato presso la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del
Ministero   dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "E'  istituito  e gestito senza nuovi o
maggiori  oneri  per il bilancio dello Stato, presso l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, di seguito APAT",
    b)  al  comma  1,  il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Nel  Registro  e'  annotato  il  valore  complessivo delle emissioni
contenuto  nella  dichiarazione  annuale  di  ciascun impianto di cui
all'articolo 15 comma 5.";
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  L'APAT  svolge le funzioni di amministratore del registro di
cui  all'art.  8  del  regolamento (CE) n. 2216/2004 sulla base delle
disposizioni  del  Comitato,  come stabilito all'articolo 8, comma 2,
lettera l).";
    d) il comma 6 e' abrogato.
  9. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n.  216, dopo le parole: "C (2004)/130" sono aggiunte le seguenti: "e
successive modificazioni".
  10.  Dopo  l'articolo  14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, e' inserito il seguente:
  "Art.   14-bis.   (Istituzione   del   Sistema   nazionale  per  la
realizzazione  dell'Inventario  nazionale  dei  gas  serra).  - 1. E'
istituito,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato  il  "Sistema  nazionale  per  la realizzazione dell'Inventario
Nazionale   dei   Gas   Serra",   conformemente  a  quanto  stabilito
all'articolo   4,   paragrafo  4,  della  decisione  2004/280/CE  del
Parlamento   europeo   e   del   Consiglio   dell'11  febbraio  2004,
all'articolo  5.1  del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1
della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
    2.  L'APAT  e' responsabile della realizzazione, della gestione e
dell'archiviazione  dei  dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra
della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma
di controllo e di garanzia della qualita'.
    3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  e'  responsabile  dell'approvazione  dell'aggiornamento annuale
dell'Inventario   Nazionale   dei   gas   serra   nonche'  della  sua
trasmissione  agli organismi della Convenzione-quadro sui cambiamenti
climatici e del Protocollo di Kyoto.
    4   L'APAT   predispone,  aggiorna  annualmente  e  trasmette  al
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare un
progetto   per   l'organizzazione   del   Sistema  nazionale  per  la
realizzazione  dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente
a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-quadro
sui cambiamenti climatici.
    5.  Sulla  base  del  progetto  di  cui  al  comma 4, il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare approva
l'organizzazione   del   Sistema   nazionale,  nonche'  i  successivi
aggiornamenti.
    6.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non devono derivare
nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I soggetti
pubblici  interessati  provvedono  ad  attuare  le  disposizioni  del
presente  articolo  con  le  risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.".
  11.  All'articolo  15,  comma  7,  del decreto legislativo 4 aprile
2006, n 216, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
    "Il  gestore di impianti in chiusura e' tenuto a restituire quote
secondo  le  modalita' definite nell'ambito del PNA. L'amministratore
del  Registro  procede  al  ritiro  e alla cancellazione dal Registro
delle quote di emissione restituite.".
  12.   All'articolo  16,  comma  3,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo le parole: "al Comitato" sono
inserite le seguenti: "e all'APAT".
  13.  All'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituto dal seguente:
    "2.  Per  l'espletamento  delle  procedure  di  accreditamento il
Consiglio direttivo si avvale del supporto della Segreteria tecnica e
dell'APAT,   che   provvede   con  le  risorse  umane  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
    b) il comma 3 e' sostituto dal seguente:
    "3.  E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico
del   bilancio  dello  Stato  presso  il  Comitato  il  registro  dei
verificatori accreditati.";
    c) il comma 5 e' abrogato.
  14.  All'articolo 19 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
il comma 7 e' abrogato.
  15.  All'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di
una quantita' di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente
rilasciate.";
    b) ai commi 4 e 5, dopo le parole: "un numero di quote di
    emissioni  corrispondenti alle" sono inserite le seguenti: "quote
    di";
c) al comma 7, le parole: "16, comma 5" sono sostituite dalle
seguenti.  "15, comma 5" e la parola: "assegnate" e' sostituita dalla
seguente "rilasciate";
    d)  al  comma  8  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo:
"All'accertamento  della  violazione  consegue in ogni caso l'obbligo
per  il  gestore  di  restituire  un  numero  di  quote  di emissioni
corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate.";
    e)  al  comma  9  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La
sanzione e' aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido
di  carbonio  equivalente  emessa in mancanza di autorizzazione. Sono
inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di
una quantita' di quote di emissione pari alle emissioni prodotte.".
  16.  All'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di
sospensione  comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura
o  stato  di  sospensione  entro  dieci  giorni dal verificarsi dello
stesso.";
    b) il comma 4 e' abrogato.
  17.  All'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  Le  decisioni  concernenti  l'assegnazione  delle  quote  di
emissioni,  le  informazioni  sulle  attivita' di progetto alle quali
l'Italia  partecipa  o  per  le  quali autorizza la partecipazione di
entita'  private  o  pubbliche,  nonche' le notifiche delle emissioni
previste  dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e
che   sono   detenute   dall'autorita'  competente  vengono  messe  a
disposizione  del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, e dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004.".
  18.  All'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  1 le parole: "di cui agli articoli 4, 7 e 17" sono
sostituite  dalle seguenti: "di cui agli articoli 4, 7, 11, commi 2 e
3, 14 e 17";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Le  tariffe  di  cui  al  comma  1  devono  coprire il costo
effettivo   dei   servizi   resi   e  tenere  conto,  altresi'  della
complessita'   delle   prestazioni   richieste;   le   tariffe   sono
predeterminate  e  pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni,
sulla  base  del  criterio  della  copertura  del costo effettivo del
servizio.".
    c)  al comma 3, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite
le  seguenti:  ", ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per
la  gestione del Registro di cui all'articolo 14 che sono versate dai
soggetti interessati direttamente all'APAT,".
  19. All'Allegato C, punto 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216, le parole: "dell'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 13".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note qui' pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    legge,
          sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  regolamenti  e  direttive  CE  vengono forniti gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE).

          Note alle premesse:
              - L'art. 76 della Costituzione delega 1'esercizio della
          funzione  legislativa  al  Governo, per un periodo di tempo
          limitato  e  per oggetti definiti, previa determinazione di
          principi e criteri direttivi.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n.
          62,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n.
          96, S.O., cosi' recita:
              «  5.  Entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  di  ciascuno  dei  decreti  legislativi  di  cui al
          comma 1,  nel  rispetto  dei  principi  e criteri direttivi
          fissati  dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con
          la  procedura  indicata  nei  commi 2,  3 e 4, disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi   del   comma 1,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
          comma 5-bis.».
              - Il  decreto  legislativo  4 aprile  2006,  n. 216, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140,
          S.O.
              - La  decisione n. 280/2004/CE dell'11 febbraio 2004 e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49.
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art. 3 del citato decreto legislativo
          4 aprile   2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art. 3. Definizioni. - 1. Ai fini del presente decreto
          si intende per:
                a) attivita'  di  attuazione congiunta, di seguito JI
          un'attivita'  di  progetto  approvata  da  una o piu' parti
          incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 6 del Protocollo
          di  Kyoto  e  delle  decisioni  successive adottate a norma
          della   Convenzione   quadro   delle   Nazioni   Unite  sui
          cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994,
          n. 65, o del Protocollo di Kyoto;
                b) attivita'  di  meccanismo  di  sviluppo pulito, di
          seguito  CDM  un'attivita'  di  progetto approvata da una o
          piu'  parti  incluse  nell'allegato I ai sensi dell'art. 12
          del  Protocollo  di  Kyoto  e  delle  decisioni  successive
          adottate  a  norma  della  Convenzione quadro delle Nazioni
          Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;
                c) attivita'  di  progetto:  un'attivita' di progetto
          approvata  da  una  o piu' parti incluse nell'allegato I ai
          sensi  dell'art. 6 o dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e
          delle  decisioni  adottate a norma della Convenzione quadro
          delle   Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici  o  del
          Protocollo di Kyoto;
                d) autorizzazione  ad  emettere  gas a effetto serra:
          l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 4;
                e) emissioni:  il  rilascio  in  atmosfera  dei gas a
          effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;
                e-bis)  credito  di  emissione:  unita' di eredito di
          emissione  prodotte,  commerciate  e contabilizzate a norma
          del  Protocollo  di  Kyoto.  Dette  unita'  comprendono  le
          seguenti tipologie:
                  1) unita' del monte-emissioni assegnato, di seguito
          AAU:  un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi
          dell'art.  3  del  Protocollo  di  Kyoto  e  delle relative
          decisioni  adottate  a norma della Convenzione UNFCCC o del
          protocollo medesimo;
                  2)  unita' di rimozione delle emissioni, di seguito
          RMU:  un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi
          degli  articoli 3.3  e  3.4 del Protocollo di Kyoto e delle
          relative  decisioni  adottate  a  norma  della  Convenzione
          UNFCCC o del protocollo medesimo;
                f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;
                g) gestore:   persona   che  detiene  o  gestisce  un
          impianto o alla quale e' stato delegato un potere economico
          determinante  per  quanto  riguarda l'esercizio tecnico del
          medesimo;
                h) impianto: un'unita' tecnica permanente in cui sono
          svolte  una  o  piu'  attivita'  elencate nell'allegato A e
          altre   attivita'   direttamente  associate  che  hanno  un
          collegamento  tecnico  con le attivita' svolte nel medesimo
          sito   e   che   potrebbero   incidere  sulle  emissioni  e
          sull'inquinamento;
                i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione
          di  energia  elettrica,  anche  in  combinazione  con altri
          flussi  energetici  appartenente  al settore termoelettrico
          cosi'  come  definito  nell'ambito  del  Piano nazionale di
          assegnazione;
                l) Italian  Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti
          derivanti  da attivita' di attuazione congiunta e derivanti
          da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal
          Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio -
          Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo presso la
          Banca Mondiale;
                m) nuove   entrante:   per   il   primo   periodo  di
          riferimento  un  impianto che esercita una o piu' attivita'
          indicate   nell'allegato   A,   entrato  in  esercizio  dal
          1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal
          1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un
          impianto   che  esercita  una  o  piu'  attivita'  indicate
          nell'allegato  A,  che  ha  ottenuto  una autorizzazione ad
          emettere  gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua
          autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di
          modifiche  significative  alla  natura  o  al funzionamento
          dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica
          alla   Commissione   europea   del   Piano   nazionale   di
          assegnazione;
                n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;
                o) pubblico:   una   o   piu'   persone   nonche'  le
          associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
                p) quota  di  emissioni:  il  diritto ad emettere una
          tonnellata  di  biossido  di carbonio equivalente nel primo
          periodo   di  riferimento  o  nei  periodi  di  riferimento
          successivi,    valido    unicamente   per   rispettare   le
          disposizioni  del presente decreto e cedibile conformemente
          al medesimo;
                q) riduzione  delle emissioni certificate: di seguito
          denominata  CER,  un'unita'  di  riduzione  delle emissioni
          rilasciata  ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e
          delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o
          del Protocollo di Kyoto;
                r) tonnellata  di  biossido  di carbonio equivalente:
          una  tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una
          quantita'  di  qualsiasi altro gas a effetto serra elencato
          nell'allegato  B  che  abbia  un  equivalente potenziale di
          riscaldamento planetario;
                s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai
          sensi  dell'art. 17 con la responsabilita' di verificare le
          dichiarazioni  del gestore sui dati delle emissioni secondo
          quanto stabilito dall'art. 16;
                t) parte  inclusa nell'allegato I: una parte elencata
          nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite
          sui  cambiamenti  climatici,  UNFCCC,  che ha ratificato il
          Protocollo  di Kyoto come indicato all'art. 1, paragrafo 7,
          del protocollo medesimo;
                u) unita'  di  riduzione  delle emissioni: di seguito
          denominata  ERU,  un'unita'  di  riduzione  delle emissioni
          rilasciata  ai  sensi dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto e
          delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o
          del protocollo medesimo.
              2.  Ai  fini  del  presente decreto si intende altresi'
          per:
                a) autorita'    nazionale   competente:   l'autorita'
          competente   ai   fini   dell'attuazione   della  direttiva
          2003/87/CE di cui all'art. 8;
                a-bis)  autorita'  nazionale  designata,  di  seguito
          denominata:   "DNA":   l'autorita'   designata   a  livello
          nazionale  per  l'attuazione dell'art. 12 del Protocollo di
          Kyoto,  sulla  base  delle decisioni adottate a norma della
          Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;
                a-ter)   punto  di  contatto  nazionale,  di  seguito
          denominato:  "Punto  di  contatto": l'autorita' designata a
          livello   nazionale   per   l'attuazione  dell'art.  6  del
          Protocollo  di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a
          norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.
                b) direttiva  2003/87/CE:  la direttiva 2003/87CE del
          Parlamento  europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che
          istituisce  un sistema per lo scambio di quote di emissioni
          dei  gas  a effetto serra nella Comunita' e che modifica la
          direttiva 96/61/CE del Consiglio;
                c) direttiva  2004/101/CE:  la  direttiva 2004/101/CE
          del  Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004
          recante  modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce
          un  sistema  per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
          effetto  serra  nella  Comunita', riguardo ai meccanismi di
          progetto del Protocollo di Kyoto;
                d) entrata   in   esercizio:  l'avvio  o  il  riavvio
          dell'attivita'  dell'impianto  con rilascio in atmosfera di
          emissioni  di  gas  a  effetto  serra  anche  in assetto di
          collaudo.  Per  gli  impianti  termoelettrici, l'entrata in
          esercizio  corrisponde  con  la  data  di  primo  parallelo
          dell'impianto;
                e) fonte:   un   punto   o  processo  individualmente
          identificabile  dell'impianto  da  cui  sono  emessi  gas a
          effetto  serra  rientranti  nel  campo  di applicazione del
          presente decreto;
                f) impianto   esistente:  per  il  primo  periodo  di
          riferimento  un  impianto entrato in esercizio prima del 1°
          gennaio  2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima
          del   1° gennaio   2005;   per  i  periodi  di  riferimento
          successivi  un  impianto che ha ottenuto una autorizzazione
          ad  emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla
          Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
                g) primo  periodo  di riferimento: il triennio che ha
          inizio il 1° gennaio 2005;
                h) periodi  di riferimento successivi: i quinquenni a
          partire dal 1° gennaio 2008;
                i) PNA:  Piano  nazionale di assegnazione delle quote
          di emissione di cui all'art. 10;
                l) quantita'  di  emissioni:  quantita'  di emissioni
          misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
                m) Registro  nazionale  delle emissioni e delle quote
          di  emissioni:  di seguito denominato «Registro», banche di
          dati   in   formato  elettronico  secondo  quanto  definito
          nell'art. 14.».
              -  Il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo
          4 aprile   2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.  4  (Autorizzazione  ad  emettere  gas ad effetto
          serra).  -  1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  nessun impianto puo' esercitare le
          attivita' elencate nell'allegato A che comportino emissioni
          di  gas  ad effetto serra specificati nel medesimo allegato
          in   relazione   a  tali  attivita',  senza  essere  munito
          dell'autorizzazione   ad  emettere  gas  ad  effetto  serra
          rilasciata dall'autorita' nazionale competente.
              1-bis.  L  `autorizzazione  e'  rinnovata  per  ciascun
          periodo  di  riferimento di cui alla lettera h) del comma 2
          dell'art.  3.  Fino  al  rinnovo  dell'autorizzazione resta
          valida l'autorizzazione rilasciata in precedenza.».
              -  Il  testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
          4 aprile   2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.  5  (Domanda di autorizzazione). - 1. Fatto salvo
          gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero
          delle      attivita'      produttive     DEC/RAS/2179/2004,
          DEC/RAS/2215/04  e DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono
          state   inoltrate   le   domande  di  autorizzazione  o  di
          aggiornamento   dell'autorizzazione  prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, i gestori degli
          impianti che esercitano le attivita' elencate nell'allegato
          A   che  comportino  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra
          specificati   nel   medesimo   allegato  hanno  obbligo  di
          presentare  all'autorita'  nazionale  competente domanda di
          autorizzazione ad emettere gas serra.
              2.  La  domanda  di  autorizzazione  ad emettere gas ad
          effetto   serra   e'   presentata  all'autorita'  nazionale
          competente  non  prima  di  centottanta  giorni  ed  almeno
          novanta  giorni  prima  della  data di entrata in esercizio
          dell'impianto.
              3.   L'autorita'  nazionale  competente  stabilisce  le
          informazioni che il gestore deve fornire e le modalita' per
          l'invio  della  domanda.  L'allegato  C individua un elenco
          minimo  delle  informazioni  da trasmettere con la domanda,
          nonche' le modalita' di trasmissione delle stesse.
              4.  Per  la  raccolta e l'elaborazione delle domande di
          cui  ai  commi 1, 2 e 3 l'autorita' nazionale competente si
          avvale   del  supporto  della  Segreteria  tecnica  di  cui
          all'art. 8, comma 3.».
              -  Il  testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
          4 aprile   2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.  7 (Aggiornamento  dell'autorizzazione).  - 1. Il
          gestore  richiede  l'aggiornamento dell'autorizzazione, con
          le   modalita'   e   nelle  forme  definite  dall'autorita'
          nazionale  competente, nel caso di modifiche della natura o
          del  funzionamento  dell'impianto,  di suoi ampliamenti, di
          modifiche  dell'identita'  del gestore, ovvero di modifiche
          della   metodologia   di   monitoraggio.   La   domanda  di
          aggiornamento   dell'autorizzazione,   e'   presentata  dal
          gestore  dell'impianto  all'autorita'  nazionale competente
          non  prima  di  centottanta giorni ed almeno novanta giorni
          prima  della  data  in  cui  la modifica della natura o del
          funzionamento  dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le
          modifiche  della metodologia di monitoraggio hanno effetto.
          Le domande di autorizzazione inerenti le modifiche relative
          all'identita'  del  gestore  sono  presentate all'autorita'
          nazionale  competente non oltre trenta giorni dalla data in
          cui hanno effetto.
              2.   L'autorita'   nazionale   competente  verifica  la
          completezza   e   la   correttezza   della   richiesta   di
          aggiornamento      dell'autorizzazione      e      rilascia
          l'autorizzazione  ad  emettere  gas  ad effetto serra entro
          quarantacinque  giorni  dal ricevimento della richiesta. Il
          suddetto  termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte
          dell'autorita'    nazionale    competente    di   ulteriori
          informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento
          delle informazioni richieste.
              3.  L'autorita'  nazionale competente aggiorna altresi'
          le   autorizzazioni  a  seguito  di  modifiche  del  quadro
          normativo di riferimento nazionale e comunitario.».
              Il  testo  dell'art.  8  del citato decreto legislativo
          4 aprile   2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.  8 (Autorita'  nazionale  competente).  -  1.  E'
          istituito  il  Comitato  nazionale  per  la  gestione della
          direttiva  2003/87/CE  e per la gestione delle attivita' di
          progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'art. 3.
          Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente della
          tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato
          supporto logistico e organizzativo.
              1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione
          di  Autorita' nazionale competente ed e' designato Punto di
          contatto   per   le  attivita'  JI  e  Autorita'  nazionale
          designata per le attivita' CDM.
              1-ter.  Entro  il 30 aprile di ciascun anno il Comitato
          presenta  al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
          nell'anno precedente.
              2. Il Comitato ha il compito di:
                a) predisporre  il  Piano  nazionale di assegnazione,
          presentarlo  al  pubblico per la consultazione e sottoporlo
          all'approvazione  del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio e del Ministro delle attivita' produttive;
                b) notificare  alla Commissione il Piano nazionale di
          assegnazione  approvato  dal Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e  dal  Ministro  delle  attivita'
          produttive;
                c) predisporre  la  decisione  di  assegnazione delle
          quote  di  emissione  sulla base del PNA e del parere della
          Commissione  europea  di  cui  all'art.  9,  comma 3, della
          direttiva   n.  2003/87/CE,  presentarla  al  pubblico  per
          consultazione  e  sottoporla  all'approvazione del Ministro
          dell'ambiente  e della tutela del territorio e del Ministro
          delle attivita' produttive;
                d) disporre  l'assegnazione  di  quote  agli impianti
          nuovi   entranti   sulla   base  delle  modalita'  definite
          nell'ambito del PNA;
                e) definire  le  modalita'  di presentazione da parte
          del  pubblico  di  osservazioni  sulle  materie  di  cui al
          presente  comma,  lettere a)  e c),  nonche' i criteri e le
          modalita'   con   cui  tali  osservazioni  sono  tenute  in
          considerazione;
                f) rilasciare  le  autorizzazioni  ad  emettere gas a
          effetto serra, di cui all'art. 4;
                g) aggiornare  le  autorizzazioni  ad  emettere gas a
          effetto serra ai sensi dell'art. 7;
                h) rilasciare   annualmente  una  parte  delle  quote
          assegnate;
                i) approvare  ai  sensi dell'art. 19 i raggruppamenti
          di    impianti    che    svolgono   un'attivita'   elencata
          nell'allegato A;
                1) impartire   disposizioni   all'amministratore  del
          registro di cui all'art. 14;
                m) accreditare   i   verificatori  ed  esercitare  il
          controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'art. 17;
                n) definire  i criteri di svolgimento delle attivita'
          di  verifica  e  di  predisposizione del relativo attestato
          conformemente  a  quanto  previsto  dall'allegato D e dalla
          decisione della Commissione europea C(2004)130;
                o) irrogare  le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere
          pubblici  i  nomi dei gestori che hanno violato i requisiti
          per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'art.
          16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;
                p) definire   eventuali   disposizioni  attuative  in
          materia  di  monitoraggio  delle  emissioni, sulla base dei
          principi  di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla
          decisione della Commissione europea C(2004)130;
                q) definire  le modalita' e le forme di presentazione
          della  domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto
          serra   e   della   richiesta   di  aggiornamento  di  tale
          autorizzazione;
                r) definire  le  modalita'  per  la predisposizione e
          l'invio  della  dichiarazione  di cui all'art. 15, comma 5,
          sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;
                s) rilasciare  quote  in cambio di CER ed ERU secondo
          quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9;
                t) predisporre  e presentare alla Commissione europea
          la relazione di cui all'art. 23.
              t-bis)  predisporre,  sotto  forma di apposito capitolo
          del  PNA,  il  regolamento  per l'eventuale assegnazione di
          quote a titolo oneroso;
              t-ter)  definire i criteri per la gestione del Registro
          nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui
          all'art. 14;
              t-quater) partecipare, attraverso rappresentanti scelti
          fra  i propri componenti e all'uopo delegati, alle riunioni
          del  Comitato di cui all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE
          ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale
          concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto.
              2-bis.  Il  Comitato  svolge,  altresi',  attivita'  di
          indirizzo al fine di coordinare azioni volte a:
                a) promuovere  le  attivita'  progettuali  legate  ai
          meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
                b) favorire   la   diffusione  dell'informazione,  la
          promozione  e  l'orientamento  con  riferimento  al settore
          privato e pubblico a livello nazionale;
                c) valorizzare   e  rafforzare,  attraverso  la  rete
          diplomatica   italiana   e   le   strutture  internazionali
          dell'ICE,  i  canali  informativi  ed operativi per fornire
          adeguati  punti  di  riferimento  al sistema industriale ed
          imprenditoriale italiano;
                d) valorizzare  e rafforzare, nel quadro di un'azione
          concertata  a  beneficio  del Sistema - Paese, le attivita'
          pianificate  e  le  risorse  allocate  per  lo  sviluppo di
          programmi  di  cooperazione  bilaterale  in  attuazione  di
          accordi  intergovernativi  legati ai meccanismi di progetto
          del Protocollo di Kyoto;
                e) fornire  il  supporto tecnico ai Paesi destinatari
          delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
          di  formazione,  per  l'assistenza  nella  creazione  delle
          necessarie  istituzioni competenti, per la messa a punto di
          procedure  decisionali per l'approvazione dei progetti, per
          la     semplificazione    dei    percorsi    amministrativi
          autorizzatori   e   per  ogni  altra  necessaria  attivita'
          funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
                f) supportare  le aziende italiane nella preparazione
          di  progetti  specifici  corrispondenti  alle  priorita' di
          sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
                g) valorizzare   il   potenziale   dei  vari  settori
          tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti
          internazionali per la riduzione delle emissioni.
              3.  Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e
          da  una  Segreteria  tecnica.  La  Segreteria  risponde  al
          Consiglio  direttivo e non ha autonomia decisionale, se non
          nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio
          medesimo.
              3-bis)  Il  Consiglio  direttivo  e'  composto  da otto
          membri,  di  cui  tre nominati dal Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio e del mare, tre dal Ministro
          dello  sviluppo  economico  e due, con funzioni consultive,
          rispettivamente  dal  Ministro  delle  politiche  europee e
          dalla   Conferenza   dei   presidenti  delle  regioni.  Per
          l'espletamento   dei   compiti   cui  al  comma 2,  lettera
          t-quater)  ed  al  comma 2-bis),  il Consiglio direttivo e'
          integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari
          esteri.
              3-ter). I direttori generali delle competenti direzioni
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare  e  del  Ministero  dello sviluppo economico sono
          membri  di  diritto  permanenti  del Consiglio. I rimanenti
          membri rimangono in carica quattro anni.
              3-quater).   La   Segreteria  tecnica  e'  composta  da
          quattordici  membri di elevata qualifica professionale, con
          comprovata  esperienza  in materia ambientale e nei settori
          interessati  dal  presente  decreto.  Il coordinatore della
          Segreteria  tecnica  e  quattro  membri  sono  nominati dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  cinque  membri  sono  nominati  dal  Ministero dello
          sviluppo  economico,  due  membri  dall'Ente  per  le nuove
          tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente,  uno  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore dei Servizi
          Elettrici, di seguito "GSE".
              4.  Le  modalita' di funzionamento del Comitato saranno
          definite  in  un  apposito  regolamento  da  approvarsi con
          decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
          territorio,  di  concerto  con il Ministero delle attivita'
          produttive;  il  regolamento  dovra' assicurare la costante
          operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione agli
          atti  e  deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi
          del presente decreto.
              5.  Le  decisioni  del  Comitato  sono formalizzate con
          proprie    deliberazioni,   assunte   a   maggioranza   dei
          componenti,  di  cui  viene  data  adeguata informazione ai
          soggetti   interessati.   Sono  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana, a cura del Ministero
          dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio,   le
          deliberazioni inerenti:
                a) il   Piano   nazionale  di  cui  alla  lettera a),
          comma 2, da sottoporre alla consultazione del pubblico;
                b) il  Piano  nazionale  di  assegnazione di cui alla
          lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;
                c) la   decisione   di   assegnazione   di  cui  alla
          lettera c) del comma 2 da sottoporre alla consultazione del
          pubblico;
                d) la   decisione   di   assegnazione   di  cui  alla
          lettera c) del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente
          e   della  tutela  del  territorio  e  dal  Ministro  delle
          attivita' produttive;
                e) le  deliberazioni  inerenti ai compiti di cui alle
          lettere p), q) e r) del comma 2;
                e-bis. La relazione di cui al comma 1-ter.
              5-bis.  I  membri  del  Comitato non devono trovarsi in
          situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni
          del   Comitato   e  dichiarano  la  insussistenza  di  tale
          conflitto  all'atto  dell'accettazione  della  nomina. Essi
          sono  tenuti  a  comunicare tempestivamente, al Ministero o
          all'ente   designante,   ogni  sopravvenuta  situazione  di
          conflitto  di interesse. A seguito di tale comunicazione il
          Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.
              5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del
          Comitato   e'   determinato   con   decreto   del  Ministro
          dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di
          concerto  con il Ministro dello sviluppo economico e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              5-quater.  Il  Comitato  puo'  istituire, senza nuovi o
          maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di
          lavoro  ai  quali  possono  partecipano  esperti esterni in
          rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali
          maggiormente interessati.
              5-quinquies. Per le attivita' di cui al comma 2-bis, il
          Consiglio   direttivo  si  puo'  avvalere,  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  del bilancio dello Stato, di un
          gruppo  di  lavoro costituito presso il GSE. In tal caso il
          gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
                a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
          di   lavoro   programmatico  da  approvarsi  da  parte  del
          Consiglio direttivo;
                b) entro  il  31 dicembre di ogni anno, una relazione
          annuale dell'attivita' svolta.
              5-sexties.    La   partecipazione   al   Comitato   per
          l'espletamento  di  attivita' non riconducibili a quelle di
          cui  all'art.  26,  comma 1,  non  deve  comportare nuovi o
          maggiori  oneri  per il bilancio dello Stato. Ai componenti
          del   Comitato   e   dei   gruppi   di  lavoro  di  cui  al
          comma 5-quater  non  spetta alcun emolumento, compenso, ne'
          rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
              6.(Abrogato).
              7. (Abrogato).
              -  Il  testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
          4 aprile   2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art. 9 (Coordinamento con altri dispositivi di legge).
          -   1.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  di  concerto  con  il Ministro delle attivita'
          produttive,  sentita  la  Conferenza unificata, promuove il
          coordinamento  degli  adempimenti disciplinati dal presente
          decreto con:
                a) il  decreto  legislativo  18 febbraio 2005, n. 59,
          che   recepisce   la   direttiva   96/61/CE,  e  successive
          modificazioni   relativo   alla   prevenzione  e  riduzione
          integrate dell'inquinamento;
                b) il  regolamento  CE  n.  761/2001 (EMAS), art. 10,
          comma 2.
              b-bis)  la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed
          esecuzione  del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
          delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici, fatto a
          Kyoto l'11 dicembre 1997.».
              -  Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
          4 aprile   2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.  11  (Assegnazione  e  rilascio  delle  quote  di
          emissioni  agli impianti). - 1. Il Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del territorio e il Ministro delle attivita'
          produttive,   approvano   la   decisione   di  assegnazione
          predisposta  dal  Comitato  ai  sensi dell'art. 8, comma 2,
          lettera c).  Il  Comitato  dispone  l'assegnazione di quote
          agli  impianti  nuovi  entranti  sulla base delle modalita'
          definite nell'ambito del PNA.
              2.  Entro  il  28 febbraio  di  ogni  anno, il Comitato
          rilascia,  sulla  base dell'assegnazione di cui al comma 1,
          le  quote  di  emissioni  al  gestore  di  ciascun impianto
          autorizzato  che,  al  1° gennaio dello stesso anno, non si
          trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all'art.
          21.
              3.   Per   gli  impianti  nuovi  entranti  il  Comitato
          predispone  l'assegnazione  delle  quote di emissione entro
          sessanta  giorni  dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio
          commerciale  per  gli  impianti del settore termoelettrico.
          Contestualmente il Comitato procede al rilascio delle quote
          di  emissione  relativamente  al  primo  anno  di attivita'
          dell'impianto o di parte di esso.
              4.  Il  Comitato  comunica  il  rilascio delle quote di
          emissioni al gestore dell'impianto e all'amministratore del
          registro di cui all'art. 14, comma 2.».
              -  Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
          4 aprile   2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.  14  (Registro  nazionale delle emissioni e delle
          quote  d'emissioni).  -  1.  E'  istituito e gestito, senza
          nuovi  o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso
          l'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  ed i servizi
          tecnici,  di  seguito  APAT,  il  Registro  nazionale delle
          emissioni  e delle quote di emissioni al fine dell'accurata
          contabilizzazione  delle  quote  di  emissioni  rilasciate,
          possedute,  trasferite,  restituite e cancellate secondo le
          modalita'  previste  dal  presente decreto. Nel Registro e'
          annotato  il  valore  complessivo delle emissioni contenuto
          nella  dichiarazione  annuale  di  ciascun  impianto di cui
          all'art.  15,  comma 5.  Il  Registro  assolve inoltre alle
          funzioni  del registro nazionale previsto dall'art. 6 della
          decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e
          opera   secondo   le   specifiche   funzionali  di  cui  al
          regolamento  (CE)  n.  2216/2004 della Commissione europea,
          del  21 dicembre  2004,  per  l'attuazione di un sistema di
          registri, standardizzato e sicuro.
              2.  L'APAT  svolge  le  funzioni  di amministratore del
          registro   di  cui  all'art.  8  del  regolamento  (CE)  n.
          2216/2004  sulla base delle disposizioni del Comitato, come
          stabilito all'art. 8, comma 2, lettera I).
              3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni.
          Il  Registro  contiene separata contabilita' delle quote di
          emissioni  possedute  da  ciascuna persona. Nei casi in cui
          una  stessa  persona  rivesta  il  ruolo di gestore di piu'
          impianti,  il  Registro  contiene contabilita' separata per
          ciascun impianto.
              4.  Il gestore di un impianto che esercita le attivita'
          elencate  nell'allegato  A,  nonche'  qualsiasi persona che
          intenda  trasferire, restituire o cancellare quote ai sensi
          dell'art.  15 ha l'obbligo di presentare all'amministratore
          del   registro  domanda  di  iscrizione;  le  modalita'  di
          richiesta    della    suddetta   domanda   sono   stabilite
          dall'amministratore del Registro.
              5.  Il  Registro  e' accessibile al pubblico secondo le
          modalita'  e  nei  limiti  previsti  dall'Allegato  XVI del
          regolamento (CE) n. 2216/2004.
              6. (Abrogato)».
              -  Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
          4 aprile   2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.  13  (Monitoraggio  delle  emissioni).  -  1.  Il
          gestore  e' tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute
          sia  nell'autorizzazione  ad  emettere gas ad effetto serra
          rilasciata  dal  Comitato  ai  sensi  dell'art. 4 sia nelle
          disposizioni  di  attuazione  della  decisione  C(2004)/130
          della Commissione europea.
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal
          Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di
          quanto  stabilito nella decisione della Commissione europea
          C(2004)/130 e successive modificazioni.».
              -  Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
          4 aprile   2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.  15 (Trasferimento,  restituzione e cancellazione
          delle  quote  di  emissioni).  -  1. Il trasferimento delle
          quote   di  emissioni  e'  libero,  salvi  gli  adempimenti
          previsti dal presente articolo.
              2.  Le  quote  di  emissioni  rilasciate  da  autorita'
          competenti   di  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea
          possono  essere utilizzate per l'adempimento degli obblighi
          previsti dal presente decreto.
            3.  L'amministratore  del  registro  di  cui all'art. 14,
          comma 2,  effettuate  le  necessarie  verifiche, procede al
          trasferimento  delle  quote  di  emissione. Le modalita' di
          richiesta del trasferimento e le modalita' di verifica sono
          definite dal Comitato.
              4.  Le  operazioni  di  trasferimento,  restituzione  o
          cancellazione  di  quote  sono  soggette ad annotazione nel
          Registro.
              5.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006,  il gestore di
          ciascun  impianto  invia  al Comitato, entro il 31 marzo di
          ciascun  anno, una dichiarazione relativa alle attivita' ed
          alle  emissioni  dell'impianto nell'anno solare precedente.
          La  dichiarazione  deve  essere corredata dall'attestato di
          verifica di cui all'art. 16.
              6.  Nei  casi in cui la dichiarazione di un gestore non
          e'  corredata  dall'attestato di verifica, l'amministratore
          del registro provvede affinche' il gestore dell'impianto o,
          nel   caso   in   cui   l'impianto   faccia   parte  di  un
          raggruppamento   di   cui   all'art.  19,  l'amministratore
          fiduciario  del  raggruppamento  di cui l'impianto fa parte
          non  possa trasferire quote di emissioni fino al momento in
          cui  la  suddetta  dichiarazione  non  sia corredata ditale
          attestato.
              7.   Il   gestore  di  ciascun  impianto  e'  tenuto  a
          restituire,  entro  il  30 aprile di ciascun anno, quote di
          emissione  annotate  sul  Registro  e  corrispondenti  alle
          quantita'  di  emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno
          solare  precedente,  come  dichiarate e verificate ai sensi
          del  comma 5.  Ai  fini  dell'adempimento degli obblighi di
          restituzione  di  cui  al  presente  comma, il gestore puo'
          unicamente  utilizzare  quote  di  emissione  di  cui abbia
          ottenuto  l'annotazione  nel  Registro a proprio favore. Il
          gestore  di impianti in chiusura tenuto a' restituire quote
          secondo   le   modalita'   definite  nell'ambito  del  PNA.
          L'amministratore  del  Registro  procede  al  ritiro e alla
          cancellazione   dal   registro  delle  quote  di  emissione
          restituite.
              8.  Fatto  salvo quanto previsto al comma 10, nel corso
          del  primo  periodo  di  riferimento, ai fini' del rispetto
          dell'obbligo  annuale di restituzione delle quote di cui al
          comma 7,  i  gestori  sono autorizzati ad utilizzare le CER
          derivanti  dalle  attivita'  di  progetto  nell'ambito  del
          sistema  comunitario  di  scambio. Cio' avviene mediante il
          rilascio  e l'immediata cessione, da parte del Comitato, di
          una   quota   di   emissioni   in   cambio   di   una  CER.
          L'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da
          gestori nel corso del primo periodo di riferimento.
              9.  Fatto  salvo quanto previsto al comma 10, nel corso
          di  ciascuno dei periodi di riferimento successivi, al fini
          del  rispetto  dell'obbligo  annuale  di restituzione delle
          quote  di  cui  al  comma 7,  i gestori sono autorizzati ad
          utilizzare  le  ERU  e  le CER derivanti dalle attivita' di
          progetto  nell'ambito  del  sistema  comunitario di scambio
          fino  ad una percentuale della quota di emissioni assegnata
          ad  ogni  impianto  cosi' come specificata nel PNA per tale
          periodo.  La  conversione  avviene  mediante  il rilascio e
          l'immediata  cessione,  da parte dello Stato membro, di una
          quota  di  emissioni  in  cambio  di  una  CER o di una ERU
          detenuta dal gestore interessato nel Registro.
              10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono
          essere  utilizzate  ai sensi della convenzione UNFCCC e del
          Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a
          norma  di  tali  strumenti  possono  essere  utilizzate nel
          sistema comunitario:
                a) fatto  salvo  l'obbligo per i gestori di astenersi
          dall'utilizzare  CER  ed  ERU generate da impianti nucleari
          nell'ambito   del  sistema  comunitario  durante  il  primo
          periodo   di   riferimento  ed  il  primo  dei  periodi  di
          riferimento successivi;
              e
                b) fatta  eccezione  per  le  CER ed ERU derivanti da
          attivita'  di  utilizzo  del  territorio,  variazione della
          destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.
              11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle
          condizioni  di  cui  comma 10  nonche' a porre in essere le
          attivita'  connesse all'applicazione dell'art. 11-ter della
          direttiva 2003/87/CE.
              12.   L'amministratore   del   registro  provvede  alla
          cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi momento
          su richiesta del detentore delle stesse.».
              -  Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo
          4 aprile   2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.    16 (Verifica    delle    comunicazioni   delle
          emissioni).  -  1.  La verifica della dichiarazione accerta
          l'affidabilita',  credibilita'  e precisione dei sistemi di
          monitoraggio,  dei  dati  e delle informazioni presentate e
          riguardanti   le  emissioni  rilasciate  dall'impianto.  La
          verifica  ha  esito positivo qualora non rilevi discrepanze
          tra  i  dati  e  le  informazioni sulle emissioni contenute
          nella dichiarazione e le emissioni effettive.
              2.  L'attestato  di  verifica  della  dichiarazione  e'
          rilasciato    in   esito   a   positivo   controllo   della
          dichiarazione   stessa,   da  un  verificatore  accreditato
          secondo quanto previsto all'art. 17, comma 1.
              3.  Per  ciascun  periodo  di  riferimento  di cui alle
          lettere g)  ed h)  del comma 2 dell'art. 3, contestualmente
          alla  prima verifica della dichiarazione delle emissioni di
          ogni   impianto,   il   verificatore   accerta  inoltre  la
          congruenza della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5,
          con  la  comunicazione  di  cui  all'art.  12,  comma 1. Il
          verificatore  comunica  i  risultati  di  tale  verifica al
          Comitato    e    all'APAT   contestualmente   al   rilascio
          dell'attestato di verifica.
              4. Il verificatore deve essere persona indipendente dal
          gestore  che presenta la dichiarazione a cui la verifica si
          riferisce  e  deve svolgere la verifica stessa con serieta'
          ed obiettivita'.
              5. Ai fini dello svolgimento della verifica, il gestore
          deve  garantire al verificatore l'accesso all'impianto ed a
          tutti  i  documenti  ed informazioni relativi all'attivita'
          oggetto  della  verifica.  Il  verificatore  e' tenuto alla
          riservatezza dei dati e delle informazioni di cui e' venuto
          a conoscenza nello svolgimento di detta attivita'.».
              -  Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
          4 aprile   2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.  17  (Accreditamento  dei  verificatori). - 1. Il
          Comitato,  sulla  base  di proprio regolamento, accredita i
          verificatori  dotati  di  adeguata  professionalita'  e che
          dimostrino di conoscere:
                a) le  disposizioni  del  presente  decreto  e  della
          direttiva   2003/87/CE,   nonche'   le   specifiche  e  gli
          orientamenti  adottati  dalla  Commissione europea ai sensi
          dell'art. 14, paragrafo 1, della direttiva stessa;
                b) le   disposizioni   legislative,  regolamentari  e
          amministrative   attinenti   alle  attivita'  sottoposte  a
          verifica;
                c) tutte  le informazioni esistenti su ciascuna fonte
          di emissione, con particolare riguardo al rilevamento, alla
          misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.
              2.    Per    l'espletamento    delle    procedure    di
          accreditamento,   il  Consiglio  direttivo  si  avvale  del
          supporto della Segreteria tecnica e dell'APAT, che provvede
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente.
              3. E' istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri
          a  carico  del bilancio dello Stato, presso il Comitato, il
          registro dei verificatori accreditati.
              4. Il Comitato assicura il riconoscimento, in regime di
          reciprocita',   degli   attestati  di  verifica  emessi  da
          verificatori  accreditati in altri Stati membri dell'Unione
          europea.
              5. (Abrogato)».
              -  Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo
          4 aprile   2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.   19  (Raggruppamenti).  -  1.  I  gestori  degli
          impianti che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A
          che   intendono  costituire  un  raggruppamento  presentano
          istanza  al  Comitato  precisando gli impianti e il periodo
          per  i  quali  intendono  costituire  il  raggruppamento  e
          nominano  un  amministratore  fiduciario quale responsabile
          per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
              2.   Il  Comitato  presenta  alla  Commissione  europea
          l'istanza  di  cui  al  comma 1.  Il  Comitato si pronuncia
          sull'istanza  di  cui  al  comma 1 entro novanta giorni dal
          ricevimento della stessa. Il suddetto termine e' interrotto
          nel  caso  di  richiesta da parte del Comitato di ulteriori
          informazioni   ai   gestori   degli   impianti  e  fino  al
          ricevimento,  da  parte  del  Comitato,  delle informazioni
          richieste.
              3.  All'amministratore fiduciario del raggruppamento e'
          conferito  dai  gestori  degli  impianti  partecipanti,  un
          quantitativo  totale  di quote di emissione pari alla somma
          delle quote assegnate agli impianti stessi.
              4.  Ai  sensi dell'art. 15, comma 6, all'amministratore
          fiduciario    non    e'   permesso   effettuare   ulteriori
          trasferimenti   se   la   comunicazione   di   un   gestore
          appartenente  al  raggruppamento  non  sara  stata ritenuta
          conforme ai sensi dell'art. 15, comma 5.
              5.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 7,
          nel   caso   di   impianto  appartenente  a  raggruppamento
          l'amministratore    fiduciario   sostituisce   il   gestore
          dell'impianto    nell'ottemperanza    agli    obblighi   di
          restituzione previsti dall'art. 15, comma 7.
              6.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 7,
          relativamente  alla  restituzione  di  quote  di  emissioni
          corrispondenti   alle   emissioni   totali  degli  impianti
          appartenenti al raggruppamento, l'amministratore fiduciario
          e'   soggetto   alle   sanzioni  pecuniarie  amministrative
          previste   dall'art.   20,   comma 7.   La  responsabilita'
          dell'amministratore     fiduciario     non    esclude    la
          responsabilita'  di  ciascun gestore per il pagamento delle
          suddette  sanzioni  pecuniarie  qualora a cio' non provveda
          l'amministratore fiduciario.
              7. (Abrogato)».
              -  Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo
          4 aprile   2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.   20   (Sanzioni).   -   1.   Chiunque   esercita
          un'attivita'    regolata   dal   presente   decreto   senza
          l'autorizzazione  di cui all'articolo 4, e' soggetto ad una
          sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000
          euro  aumentata,  per  ciascuna  tonnellata  di biossido di
          carbonio  equivalente emessa in mancanza di autorizzazione,
          di  40  euro  per  il primo periodo di riferimento e di 100
          euro  per i periodi di riferimento successivi. Sono inoltre
          dovuti  i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro
          di  una  quantita'  di  quote emissione pari alle emissioni
          indebitamente rilasciate.
              2.   I  soggetti  di  cui  al  comma 1  sono  tenuti  a
          richiedere  l'autorizzazione di cui all'art. 4 entro trenta
          giorni  dalla data d'accertamento della violazione. Decorso
          inutilmente   tale   termine,   il   Comitato   dispone  la
          sospensione amministrativa dell'attivita' dell'impianto.
              3.  Il  gestore  dell'impianto  che  non  comunichi  le
          informazioni  di  cui  all'art.  12  nei  tempi  e  con  le
          modalita'   ivi   previsti  e'  soggetto  ad  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da 2.500 euro a 25.000 euro. Il
          Comitato  diffida  il  gestore  che  non  ha  comunicato le
          suddette  informazioni  a comunicarle entro quindici giorni
          dalla   data   di   ricevimento   della   diffida.  Decorso
          inutilmente   tale   termine,   il   Comitato   dispone  la
          sospensione amministrativa dell'attivita' dell'impianto.
              4.  Nel  caso in cui le informazioni di cui all'art. 12
          risultino  false  o non veritiere, il gestore dell'impianto
          e'  soggetto,  salvo che il fatto costituisca reato, ad una
          sanzione  amministrativa pecuniaria di 40 euro per il primo
          periodo  di  riferimento  e  di  100  euro per i periodi di
          riferimento   successivi,   per  ogni  quota  di  emissione
          indebitamente   assegnata  sulla  base  delle  informazioni
          risultate  false  e  non  veritiere. All'accertamento della
          violazione  consegue  in ogni caso l'obbligo per il gestore
          di   restituire   un   numero   di   quote   di   emissioni
          corrispondenti   alle   quote  di  emissioni  indebitamente
          assegnate.  Tale restituzione e' contestuale all'atto della
          restituzione  delle  quote nell'anno civile successivo alla
          rilevazione della non veridicita' della dichiarazione.
              5.  Nel caso in cui le informazioni di cui all'art. 12,
          verificate  ai sensi dell'art. 16, risultino non congruenti
          il  gestore  dell'impianto  e' soggetto, salvo che il fatto
          costituisca   reato,   ad   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria di 20 euro per il primo periodo di riferimento e
          di  100  euro  per i periodi di riferimento successivi, per
          ogni  quota di emissione indebitamente assegnata sulla base
          delle informazioni risultate non conformi. All'accertamento
          della  violazione  consegue  in  ogni caso l'obbligo per il
          gestore  di  restituire  un  numero  di  quote di emissioni
          corrispondenti   alle   quote  di  emissioni  indebitamente
          assegnate.  Tale restituzione e' contestuale all'atto della
          restituzione  delle  quote nell'anno civile successivo alla
          rilevazione della non veridicita' della dichiarazione.
              6.  Il  gestore dell'impianto, munito di autorizzazione
          alle  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra,  che entro il
          30 aprile di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui
          all'art.  15,  comma 5, corredata dal relativo attestato di
          verifica  di  cui all'art. 16 o renda dichiarazione falsa o
          incompleta,  e'  soggetto,  salvo  che il fatto costituisca
          reato,  ad  una  sanzione ammmistrativa pecuniaria da 2.500
          euro a 50.000 euro.
              7.  Il  gestore dell'impianto, munito di autorizzazione
          alle  emissioni  di  gas  ad  effetto  serra, che nei tempi
          previsti  all'art.  15,  comma  7, non restituisca quote di
          emissioni  [i]  nelle  quantita'  di cui alla dichiarazione
          prevista  all'art.  15,  comma 5,  [ii]  in  caso di omessa
          dichiarazione,  nelle  quantita'  pari  alla  quantita'  di
          emissioni   effettivamente   emesse,  e'  soggetto  ad  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria,  per  ogni  quota non
          restituita,  di 40 euro per il primo periodo di riferimento
          e  di  100  euro  per  i periodi di riferimento successivi.
          All'accertamento  della  violazione  consegue  in ogni caso
          l'obbligo  per  il gestore di restituire un numero di quote
          di  emissioni  corrispondenti  alle emissioni indebitamente
          rilasciate.
              8.  Il  gestore dell'impianto, munito di autorizzazione
          alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la
          comunicazione  ai sensi dell'art. 21 e' soggetto, salvo che
          il  fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa
          pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro
          a  100  euro  per  ogni  quota  di  emissione indebitamente
          rilasciata   a  seguito  della  mancata  ottemperanza  agli
          obblighi  previsti  dall'art.  21.  All'accertamento  della
          violazione  consegue  in ogni caso l'obbligo per il gestore
          di   restituire   un   numero   di   quote   di   emissioni
          corrispondenti   alle   quote  di  emissioni  indebitamente
          assegnate.
              9.  Il  gestore dell'impianto, munito di autorizzazione
          alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la
          comunicazione  ai  sensi dell'art. 7 e' soggetto, salvo che
          il  fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa
          pecuniaria  da  1000  euro  a  100.000 euro. La sanzione e'
          aumentata  di  100 euro per ciascuna tonnellata di biossido
          di    carbonio    equivalente   emessa   in   mancanza   di
          autorizzazione.  Sono  inoltre dovuti i costi di acquisto e
          di  trasferimento sul Registro di una quantita' di quote di
          emissione pari alle emissioni prodotte.
              10.  Le  sanzioni  di  cui  al  presente  articolo sono
          irrogate  dal Comitato di cui all'art. 8 ed al procedimento
          si applicano per quanto compatibili con il presente decreto
          le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
              11.  Il  verificatore che rilasci attestati di verifica
          pur  essendo a conoscenza di differenze significative tra i
          dati  e  le  informazioni  sulle  emissioni contenute nella
          dichiarazione  e  le  emissioni  effettive  e'  soggetto al
          ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione amministrativa
          pecuniaria  da  20  euro  a  40  euro  per  ogni tonnellata
          effettivamente   emessa   dall'impianto   in  eccesso  alle
          emissioni dichiarate e verificate.».
              -  Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo
          4 aprile  2006,  n.  216,  cosi'  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.  21 (Chiusure  e  sospensioni).  - 1. Un impianto
          viene  considerato  in  stato  di  chiusura nei casi in cui
          interrompe le proprie attivita' in via definitiva.
              2.   Un   impianto   viene   considerato  in  stato  di
          sospensione  nei casi in cui l'impianto sospende le proprie
          attivita' di produzione in via temporanea.
              3.  I  gestori degli impianti in stato di chiusura o in
          stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto
          stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni
          dal verificarsi dello stesso.
              4. (Abrogato).
              5.  Nei  casi di parziale chiusura o sospensione, per i
          quali le condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo
          a  parte  dell'impianto,  i  gestori  devono  comunicare al
          Comitato   almeno  sessanta  giorni  prima  della  data  di
          prevista  chiusura  o  sospensione parziale ed inoltrare la
          richiesta di aggiornamento della autorizzazione.
              6.  Il  PNA di cui all'art. 10, definisce i criteri per
          l'individuazione  e le modalita' di gestione degli impianti
          in stato di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse
          quelle parziali.
              -  Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo
          4 aprile   2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.  24 (Accesso all'informazione). - 1. Le decisioni
          concernenti  l'assegnazione  delle  quote  di emissioni, le
          informazioni   sulle   attivita'  di  progetto  alle  quali
          l'Italia   partecipa,   o   per   le   quali  autorizza  la
          partecipazione  di  entita' private o pubbliche, nonche' le
          notifiche   delle  emissioni  previste  dall'autorizzazione
          all'emissione  di  gas ad effetto serra e che sono detenute
          dall'autorita'  competente vengono messe a disposizione del
          pubblico  ai  sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005,
          n.   195,  e  dell'Allegato  XVI  al  regolamento  (CE)  n.
          2216/2004.».
              -  Il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo
          4  aprile  2006,  n.  216,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art.   26 (Disposizioni   finanziarie).   -   1.  Alle
          attivita'  di cui agli articoli 4, 7, 11, commi 2 e 3, 14 e
          17  si fa fronte mediante il versamento di un corrispettivo
          a  carico  dei  richiedenti' secondo tariffe e modalita' di
          versamento   da   stabilire   con   decreto   del  Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di concerto
          con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive  e  con  il
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, da adottare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.
              2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo
          effettivo  dei servizi resi e tenere conto, altresi', della
          complessita'  delle  prestazioni richieste; le tariffe sono
          predeterminate  e  pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni
          due anni, sulla base del criterio della copertura del costo
          effettivo del servizio.
              3.  Le  entrate  derivanti  dalle  tariffe  di  cui  al
          comma 1,  ad  eccezione  di quelle risultanti dalle tariffe
          per  la  gestione del Registro di cui all'art. 14, che sono
          versate  dai  soggetti  interessati  direttamente all'APAT,
          sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per
          essere,  successivamente, riassegnate, ai sensi dell'art. 4
          della legge 18 aprile 2005, n. 62, con decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, ad apposito capitolo dello
          stato  di previsione delle amministrazioni interessate alle
          predette attivita'.».
              -   Il   testo   dell'allegato  C  del  citato  decreto
          legislativo  4 aprile  2006,  n.  216,  come modificato dal
          presente decreto, cosi' recita:

                                                        «Allegato C
          Elenco  delle  informazioni  minime richieste ai fini della
          presentazione   di   domanda   per   rilascio/aggiornamento
          dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
              1. Dati identificativi del gestore [2] dell'impianto.
              2. Dati identificativi dell'impianto.
              3. Descrizione:
                dell'impianto   e   le   sue  attivita'  compresa  la
          capacita' il funzionamento e la tecnologia utilizzata;
                delle  materie  prime  e secondarie il cui impiego e'
          suscettibile  di  produrre emissioni elencate nell'allegato
          B;
                delle   fonti   di  emissioni  di  gas  dell'impianto
          elencate  nell'allegato  A,  e  delle  misure  previste per
          controllare  e  comunicare  le  emissioni  secondo le linee
          guida adottate a norma dell'art. 13.
              4. Sintesi non tecnica.

          Modalita'    principale   di   invio   della   domanda   di
                                autorizzazione
              I   gestori  degli  impianti  devono  sottoscrivere  il
          documento  con  firma  digitale  basata  su  un certificato
          qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai
          sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed
          inviare la domanda di autorizzazione per via telematica.
              [2]  In  un'apposita sezione, da compilare solo in caso
          di  gestori  non  proprietari, potrebbe essere richiesto di
          specificare  il  titolo  contrattuale in forza del quale il
          soggetto  richiedente  «gestisca  o  controlli  l'impianto»
          eventualmente   fornendo   alcuni   tipologie  contrattuali
          esemplificative,   quali   ad   esempio   affitto  di  ramo
          d'azienda,  usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso
          di  contratto  atipico  (non espressamente disciplinato dal
          codice  civile)  si  potrebbe  richiedere  di sintetizzarne
          brevemente il contenuto.».