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LEGGE 18 luglio 1907, n. 512

Cancellerie e segreterie giudiziarie. (007U0512)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1908 al: 15-12-2009
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Art. 1



Presso ogni Corte, tribunale e pretura vi è un cancelliere. Vi possono essere anche vice cancellieri, aggiunti di cancelleria ed alunni.

Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi è un segretario. Vi possono essere anche sostituti segretari, aggiunti di segreteria ed alunni.