stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 19 aprile 1907, n. 201

Che approva l'annesso regolamento per le indennità eventuali al R. esercito. (007U0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1953)
Testo in vigore dal: 1-4-1907
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio  esercito,
testo unico, approvato col R. decreto  14  luglio  1898,  n.  380,  e
modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216;
3 luglio 1904, nn. 300, 301  e  302;  19  luglio  1906,  n.  372;  30
dicembre 1906, n. 647 e 20 marzo 1907, n. 84; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro  segretario  di  Stato  per  gli
affari della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le indennita'  eventuali  pel  R.  esercito  sono  stabilite  dagli
specchi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine  Nostro,  dal
ministro della guerra. 
 
  Lo specchio I  stabilisce  le  indennita'  dovute  nei  viaggi  per
servizi collettivi, lo specchio II le indennita'  dovuto  nei  viaggi
per servizi isolati, lo specchio III  le  indennita'  per  servizi  o
posizioni speciali, lo specchio IV le indennita' per spese d'ufficio,
lo specchio V le indennita' 
 
  per spese d'alloggio.