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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 114

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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    Economia del Ministero dell'economia e delle finanze
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  • Riordino degli organismi operanti presso l'area
    finanze del ministero dell'economia e delle finanze
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Testo in vigore dal: 15-8-2007
al: 3-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 febbraio  1998,  n.  38,  e  successive  modificazioni,
recante le attribuzioni dei dipartimenti del  Ministero  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,  nonche'  disposizioni
in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7,
comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94; 
  Visto il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28  aprile  1998,  n.  154,  e  successive  modificazioni,
recante  norme  sull'articolazione  organizzativa  e   le   dotazioni
organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica, a norma  dell'articolo  7,  comma  3,
della legge 3 aprile 1997, n. 94; 
  Visti gli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 30  luglio
1999,  n.  300,   e   successive   modificazioni,   recante   riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2003,  n.  173,  recante
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6  luglio  2002,
n. 137; 
  Visto l'articolo 29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visti, in particolare, i commi 1 e 2 del  citato  articolo  29  del
decreto-legge n. 223 del 2006,  che  prevedono,  rispettivamente,  la
riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno
2005, della  spesa  sostenuta  dalle  amministrazioni  pubbliche  per
organi collegiali e  altri  organismi,  anche  monocratici,  comunque
denominati,  ed  il  riordino  di  tali  organismi,  anche   mediante
soppressione o accorpamento delle strutture; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  alla  ricognizione  ed  al
riordino  degli  organi  collegiali  e  degli  altri   organismi   di
perdurante  utilita'  per  i   fini   istituzionali   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2007; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 2007; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per l'attuazione del programma  di  Governo,
con il Ministro per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione e con il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio
1.  La  Commissione  consultiva  per  le  infrazioni   valutarie   ed
antiriciclaggio,  istituita  dall'articolo   32   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148,  svolge  attivita'
istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione  dei  decreti
di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazione  delle
norme: 
    a) in materia valutaria di cui al citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 148 del 1988; 
    b) in  materia  di  prevenzione  dell'utilizzazione  del  sistema
finanziario a scopo di riciclaggio, di cui al decreto-legge 3  maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5  luglio
1991, n. 197; 
    c) in materia di misure restrittive per  contrastare  l'attivita'
di Stati, individui o organizzazioni che  minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale di cui al decreto-legge 6  agosto  1990,  n.
220, convertito, con modificazioni, dalla legge 5  ottobre  1990,  n.
278,  al  decreto-legge  6  giugno  1992,  n.  305,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 355, al decreto-legge  15
maggio 1993, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
luglio 1993, n. 230, e  al  decreto-legge  7  aprile  1995,  n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1995, n. 222; 
    d)  in  materia  di  rilevazione,  a  fini  fiscali,  di   taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori di cui  al
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  ed  al  decreto  legislativo  30
aprile 1997, n. 125; 
    e) in materia di disciplina del mercato  dell'oro,  di  cui  alla
legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
    f) in materia di sistema statistico nazionale, di cui al  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 
    g) nelle altre materie previste da legge o da regolamento. 
  2. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da  cinque  membri,
nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
i Ministri  del  commercio  internazionale  e  della  giustizia,  tra
esperti  dotati  di  una  specifica  e  comprovata   specializzazione
professionale in materia di infrazioni valutarie ed  antiriciclaggio.
Il presidente fissa l'ordine del giorno  dei  lavori,  il  calendario
delle sedute, nel numero massimo  di  ottanta  l'anno,  e  designa  i
relatori per la trattazione dei singoli affari. 
  3. La  Commissione  delibera  validamente  con  la  presenza  della
maggioranza dei suoi membri ed a  maggioranza  dei  voti  dei  membri
presenti. In caso di parita', prevale  il  voto  del  presidente.  La
Commissione da' il suo parere motivato sulle  infrazioni,  formulando
le proposte sulla tipologia e sulla misura delle sanzioni che ritiene
applicabili. La Commissione ha facolta' di richiedere alle  Autorita'
di vigilanza di settore, alle Autorita' competenti ed alla Guardia di
finanza di integrare gli accertamenti compiuti. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio  decreto,
stabilisce l'emolumento spettante ai  componenti  della  Commissione,
nel rispetto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 8. 
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, udito il parere della
Commissione   consultiva   per    le    infrazioni    valutarie    ed
antiriciclaggio, determina con decreto motivato la somma  dovuta  per
la violazione e ne ingiunge il pagamento,  precisandone  modalita'  e
termini secondo quanto  previsto  dall'articolo  18  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  6. I commi 1 e 2 dell'articolo 32 del decreto del Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sono abrogati. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alla premessa:
              - L'art.   87   della   Costituzione,   quinto   comma,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il   testo  del  comma 2  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto  1988,  n. 400 recante «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          20 febbraio   1998,   n.   38:   «Regolamento   recante  le
          attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,  nonche'
          disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
          norma  dell'art.  7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
          94.».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
          1998, n. 154: «Regolamento recante norme sull'articolazione
          organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  a  norma  dell'art.  7,  comma 3,  della  legge
          3 aprile  1997,  n. 94», e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116.
              - Gli  articoli 23  e  seguenti del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300: «Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 30 agosto
          1999,  n.  203,  supplemento  ordinario,  fanno  parte  del
          «Titolo   IV  -  I  Ministeri  -  Capo  V  -  Il  Ministero
          dell'economia e delle finanze».
              - Il   decreto   legislativo  3 luglio  2003,  n.  173:
          «Riorganizzazione   del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
          legge  6 luglio  2002,  n.  137», e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2003, n. 161.
              - Il  testo  dell'art.  29  del  decreto-legge 4 luglio
          2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 agosto  2006, n. 248 recante «Disposizioni urgenti per il
          rilancio  economico  e  sociale,  per  il contenimento e la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
          e' il seguente:
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma 1,  della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  le  necessarie  misure  di
          adeguamento  ai  nuovi  limiti  di spesa. Tale riduzione si
          aggiunge  a  quella  prevista  dall'art. 1, comma 58, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a) eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d) diminuzione   del   numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e) riduzione  dei  compensi  spettanti  ai componenti
          degli organismi;
                e-bis) indicazione  di  un  termine  di  durata,  non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter) previsione  di  una  relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma 2,  con  atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15 maggio  2007  sono  soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove  prevista,  entro  il
          28 febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le   disposizioni  del  presente  articolo non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 32 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  31 marzo  1988,  n. 148
          (Approvazione  del  testo  unico  delle  norme  in  materia
          valutaria), cosi' come modificato dal presente decreto:
              «Art. 32 (Provvedimento di irrogazione delle sanzioni).
          1.-2. (Abrogati).
              3.  Il  Ministro  del tesoro ha facolta' di delegare il
          provvedimento   di   irrogazione   delle   sanzioni   a  un
          Sottosegretario o a un dirigente generale.
              4.  Con  il  decreto  di ingiunzione al pagamento della
          sanzione  amministrativa pecuniaria e' disposta la confisca
          amministrativa   dei   valori  sequestrati  secondo  quanto
          previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 24 novembre
          1981, n. 689.
              5.   Il  decreto  di  ingiunzione  al  pagamento  della
          sanzione  amministrativa  pecuniaria deve essere emesso nel
          termine  perentorio  di  centottanta giorni dalla ricezione
          degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.
              6.  La mancata emanazione del provvedimento nei termine
          indicato   comporta   l'estinzione   dell'obbligazione   al
          pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.
              7.  Contro  il decreto di ingiunzione al pagamento puo'
          essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in
          cui  e' stata commessa la violazione, ovvero, quando questa
          e'  stata  commessa  all'estero,  del luogo in cui e' stata
          accertata,  entro  i  termini  previsti  dall'art. 22 della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689. Il giudizio davanti al
          pretore  e'  regolato  dall'art. 23 della legge 24 novembre
          1981, n. 689.
              8.  Il  decreto del Ministro del tesoro che infligge la
          pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo.
              Si   applica   l'art.  18,  sesto  comma,  della  legge
          24 novembre 1981, n. 689.
              9.  L'esecuzione  ha  luogo  a  cura dell'intendente di
          finanza  competente  per territorio, con l'osservanza delle
          disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          28 gennaio 1988, n. 43.».
              - Il  decreto-legge  3 maggio 1991, n. 143, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  5 luglio  1991,  n. 197:
          «Provvedimenti  urgenti  per  limitare l'uso del contante e
          dei  titoli  al  portatore  nelle  transazioni  e prevenire
          l'utilizzazione   del   sistema   finanziario  a  scopo  di
          riciclaggio»,   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          8 maggio 1991, n. 106.
              - Il  decreto-legge  6 agosto 1990, n. 220, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  5 ottobre  1990, n. 278:
          «Misure   urgenti   relative   ai   beni  della  Repubblica
          dell'Iraq», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto
          1990, n. 182.
              - Il  decreto-legge  6 giugno 1992, n. 305, convertito,
          con  modificazioni  dalla  legge  7 agosto  1992,  n.  355:
          «Provvedimenti    urgenti   in   ordine   alla   situazione
          determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro»,
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n.
          133.
              - Il  decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  16 luglio  1993, n. 230:
          «Embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia», e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1993, n. 113.
              - Il  decreto-legge  7 aprile 1995, n. 107, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  7 luglio  1995,  n. 222:
          «Attuazione  delle  risoluzioni  ONU  numeri  942 e 944 del
          1994,    relative    all'embargo    nei   confronti   della
          Bosnia-Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti
          di   Haiti,   nonche'  autorizzazione  alla  partecipazione
          italiana  alla  missione  di  polizia civile della U.E.O. a
          Mostar»,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile
          1995, n. 84.
              - Il  decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  1990,  n. 227:
          «Rilevazione  a  fini  fiscali di taluni trasferimenti da e
          per  l'estero  di  denaro,  titoli e valori», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1990, n. 151.
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125: «Norme
          in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in
          attuazione della direttiva 91/308/CEE», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1997, n. 111.
              - La legge 17 gennaio 2000, n. 7: «Nuova disciplina del
          mercato  dell'oro,  anche  in  attuazione  della  direttiva
          98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16.
              - Il  decreto  legislativo  6 settembre  1989,  n. 322:
          «Norme   sul   Sistema   statistico   nazionale   e   sulla
          riorganizzazione  dell'Istituto nazionale di statistica, ai
          sensi  dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 22 settembre 1989 n.
          222.
              - Il  testo  dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981,
          n. 689: (Modifiche al sistema penale), e' il seguente:
              «Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione). - Entro il termine di
          trenta    giorni   dalla   data   della   contestazione   o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma  dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono
          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'.
              L'autorita'  competente,  sentiti  gli interessati, ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene  fondato  l'accertamento,  determina, con ordinanza
          motivata,  la  somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione   ed   alle   persone   che  vi  sono  obbligate
          solidalmente;   altrimenti  emette  ordinanza  motivata  di
          archiviazione   degli   atti   comunicandola  integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto.
              Con  l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta la
          restituzione,  previo  pagamento  delle  spese di custodia,
          delle  cose  sequestrate,  che  non siano confiscate con lo
          stesso    provvedimento.   La   restituzione   delle   cose
          sequestrate   e'   altresi'  disposta  con  l'ordinanza  di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
              Il  pagamento  e' effettuato all'ufficio del registro o
          al  diverso  ufficio  indicato nella ordinanza-ingiunzione,
          entro  il  termine  di trenta giorni dalla notificazione di
          detto   provvedimento,   eseguita   nelle   forme  previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo  giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
              Il  termine  per  il pagamento e' di sessanta giorni se
          l'interessato risiede all'estero.
              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita   dall'ufficio   che  adotta  l'atto,  secondo  le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
              L'ordinanza-ingiunzione  costituisce  titolo esecutivo.
          Tuttavia   l'ordinanza  che  dispone  la  confisca  diventa
          esecutiva   dopo   il  decorso  del  termine  per  proporre
          opposizione,  o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
          con  il  passaggio in giudicato della sentenza con la quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene  dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
          il   provvedimento   opposto  diviene  inoppugnabile  o  e'
          dichiarato  inammissibile  il  ricorso  proposto avverso la
          stessa.».