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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. 29

Regolamento per l'aggiornamento delle aree di giurisdizione dei centri secondari di ricerca e salvataggio marittimo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/4/2007
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Testo in vigore dal: 10-4-2007
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
    Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
    Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visti gli articoli 18, 69 e  70  del  codice  della  navigazione,
    approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
    Vista  la  legge  3  aprile  1989,  n.  147,  di  adesione   alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo,
adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  28  settembre
1994, n. 662; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile  2000,
n. 135, e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1°  marzo  2005,
n. 51, con cui e' stata istituita la direzione marittima di Pescara; 
    Visto il Memorandum d'intesa  fra  il  Governo  della  Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione
nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato
in Ancona il 19 maggio 2000,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  268  del  15
novembre 2002; 
    Visto il Memorandum d'intesa  fra  il  Governo  della  Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica ellenica  sulla  cooperazione
nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mar Ionio,  firmato  in
Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  177  del  30  luglio
2002; 
    Visto il Memorandum d'intesa  fra  il  Governo  della  Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione
nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato
in Ancona il 19 maggio 2000,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  268  del  15
novembre 2002; 
    Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni  regolamentari  al
fine di conformare l'organizzazione operativa italiana sulla  ricerca
e il salvataggio in mare  alla  luce  dei  recenti  provvedimenti  di
modifica delle circoscrizioni territoriali marittime; 
    Udito il parere del Consiglio di Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2007; 
    Sulla proposta del Ministro dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia e della difesa; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
    1. Gli annessi 2 e 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
28  settembre  1994,  n.  662,  sono  sostituiti  dai  corrispondenti
allegati al presente decreto. 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
      Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2007 
                             NAPOLITANO 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  Bianchi, Ministro dei trasporti 
                                  Mastella, Ministro della giustizia 
                                  Parisi, Ministro della difesa 
Visto, il Guardasigilli: Mastella 
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2007 
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto 
del territorio, registro n. 2, foglio n. 242 
          Avvertenza.
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni,
          recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri» (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214):
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.».
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 18, 69 e 70 del
          codice  della  navigazione,  approvato  con  regio  decreto
          30 marzo  1942, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 93 del 18 aprile 1942:
              «Art.  18 (Personale dell'amministrazione marittima). -
          Le  funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al
          traffico   marittimo   sono   esercitate  dal  Corpo  delle
          Capitanerie di porto.
              Ove se ne riconosca l'opportunita', l'esercizio di tali
          funzioni  puo'  essere  affidato,  nei  porti  e approdi di
          minore importanza, a persone estranee a detto corpo.».
              «Art. 69 (Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi). -
          L'autorita'  marittima,  che  abbia  notizia di una nave in
          pericolo  ovvero  di un naufragio o di altro sinistro, deve
          immediatamente  provvedere al soccorso, e, quando non abbia
          a disposizione ne' possa procurarsi i mezzi necessari, deve
          darne  avviso  alle  altre  autorita' che possano utilmente
          intervenire.
              Quando  l'autorita'  marittima non puo' tempestivamente
          intervenire,  i  primi  provvedimenti  necessari sono presi
          dall'autorita' comunale.».
              «Art.  70  (Impiego di navi per il soccorso). - Ai fini
          dell'articolo   precedente,  l'autorita'  marittima  o,  in
          mancanza,  quella comunale possono ordinare che le navi che
          si  trovano  nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro
          disposizione con i relativi equipaggi.
              Le  indennita' e il compenso per l'opera prestata dalle
          navi   sono   determinati   e   ripartiti  ai  sensi  degli
          articoli 491 e seguenti.».
              -  La  legge  3 aprile 1989, n. 147, recante: «Adesione
          alla   convenzione   internazionale  sulla  ricerca  ed  il
          salvataggio  marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il
          27 aprile  1979,  e  sua  esecuzione»,  e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1989.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          28 settembre   1994,   n.  662,  recante:  «Regolamento  di
          attuazione   della   legge   3 aprile   1947,   concernente
          l'adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed
          il  salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile
          1979»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del
          1° dicembre 1994.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          2000,    n.    135,   recante:   «Regolamento   concernente
          l'approvazione  della  nuova  tabella  delle circoscrizioni
          territoriali   marittime»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo
          2005, n. 51, recante: «Regolamento recante ridefinizione di
          uffici marittimi in Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna», e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 88 del 16 aprile
          2005.
              -   Il   Memorandum   d'intesa  fra  il  Governo  della
          Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica
          sulla   cooperazione   nelle   operazioni   di   ricerca  e
          salvataggio  nel  mar Ionio, firmato in Ancona il 19 maggio
          2000  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 154 alla
          Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2002.
              -   Il   Memorandum   d'intesa  fra  il  Governo  della
          Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della  Repubblica di
          Albania  sulla  cooperazione  nelle operazioni di ricerca e
          salvataggio  nel  mare  Adriatico,  firmato  in  Ancona  il
          19 maggio  2000  e' pubblicato nel supplemento ordinario n.
          211 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002.
              -   Il   Memorandum   d'intesa  fra  il  Governo  della
          Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della  Repubblica di
          Croazia  sulla  cooperazione  nelle operazioni di ricerca e
          salvataggio  nel  mare  Adriatico,  firmato  in  Ancona  il
          19 maggio  2000  e' pubblicato nel supplemento ordinario n.
          211 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002.
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
          settembre 1994, n. 662, si vedano le note alle premesse.