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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 9 febbraio 2007, n. 21

Trattamento di dati sensibili nell'ambito dei procedimenti amministrativi condotti dal Ministero delle infrastrutture. Regolamento di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/3/2007
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Testo in vigore dal: 31-3-2007
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare
gli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2, i quali stabiliscono che, nei
casi  in  cui  una  disposizione  di legge specifichi la finalita' di
rilevante  interesse  pubblico  ma  non  i  tipi  di dati sensibili e
giudiziari  trattabili  ed i tipi di operazioni su questi eseguibili,
il  trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati
e  di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che
ne  effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita'
perseguite nei singoli casi;
  Visto  il medesimo articolo 20, comma 2, nella parte in cui prevede
che  detta  identificazione debba essere effettuata, nel rispetto dei
principi  elencati  all'articolo 22  del  Codice,  con atto di natura
regolamentare  adottato in conformita' al parere espresso dal Garante
ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del Codice;
  Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari
da  parte  di  privati,  di  enti  pubblici  economici  e di soggetti
pubblici,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;
  Ritenuto  necessario indicare analiticamente nelle schede allegate,
con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti
maggiormente  significativi  per  l'interessato, quelle effettuate da
questa   Amministrazione,   in   particolare  quelle  riguardanti  la
comunicazione di dati sensibili a terzi;
  Ritenuto   altresi'  di  dover  indicare  sinteticamente  anche  le
operazioni  ordinarie che questa Amministrazione deve necessariamente
svolgere  per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico
individuate  dalla  legge  (operazioni  di  raccolta,  registrazione,
organizzazione,     conservazione,    consultazione,    elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione
e distruzione);
  Dato  atto  di  aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il
rispetto  dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del
«Codice in materia di protezione dei dati personali», con particolare
riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati
sensibili   e   giudiziari   rispetto   alle   finalita'  perseguite,
all'indispensabilita'  delle predette operazioni per il perseguimento
delle  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  individuate per
legge, nonche' dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare
l'effettuazione delle medesime operazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184,  recante organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
  Visto   il   decreto-legge   18 maggio   2006,   n.   181,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006,  n.  233,  e  in
particolare l'articolo 1, commi 4, 10 e 14;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio
2006,  recante  «Organizzazione  del Ministero delle infrastrutture»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n. 179 del 3 agosto 2006, adottato ai sensi dell'art. 1,
comma 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;
  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  provvedimento  generale del Garante della protezione dei
dati   personali   del  30 giugno  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005;
  Visto  il  parere del Garante per la protezione dei dati personali,
reso  ai  sensi  dell'articolo 154,  comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, adottato il 9 novembre 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2006;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,   con   nota   n.   541   del  16 gennaio  2007,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n.  196,  identifica  i  tipi  di  dati sensibili e
giudiziari  e  le  operazioni eseguibili da parte del Ministero delle
infrastrutture    nello    svolgimento    delle    proprie   funzioni
istituzionali.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il testo degli articoli 20, comma 2, 21,
          comma 2,   22   e  154,  comma 1,  lettera g)  del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
              «Art.  20  (Principi applicabili al trattamento di dati
          sensibili). - (Omissis).
              2.  Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di   dati   sensibili   e   di  operazioni  eseguibili,  il
          trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
          dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
          natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
          espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
          lettera g), anche su schemi tipo».
              «Art.  21 (Principi applicabili al trattamento dei dati
          giudiziari). - (Omissis).
              2.  Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari».
              «Art.  22  (Principi applicabili al trattamento di dati
          sensibili).   -   1. I   soggetti  pubblici  conformano  il
          trattamento   dei   dati  sensibili  e  giudiziari  secondo
          modalita'  volte  a prevenire violazioni dei diritti, delle
          liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato.
              2.  Nel  fornire  l'informativa  di  cui  all'art. 13 i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che  prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
              3.  I  soggetti  pubblici  possono trattare solo i dati
          sensibili   e   giudiziari   indispensabili   per  svolgere
          attivita'  istituzionali  che non possono essere adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa.
              4.  I  dati  sensibili  e  giudiziari sono raccolti, di
          regola, presso l'interessato.
              5.    In    applicazione    dell'art.    11,   comma 1,
          lettere c), d)   ed e),   i  soggetti  pubblici  verificano
          periodicamente   l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei  dati
          sensibili   e   giudiziari,  nonche'  la  loro  pertinenza,
          completezza,  non  eccedenza  e  indispensabilita' rispetto
          alle  finalita'  perseguite  nei  singoli  casi,  anche con
          riferimento  ai  dati che l'interessato fornisce di propria
          iniziativa.  Al  fine  di assicurare che i dati sensibili e
          giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
          compiti  loro  attribuiti,  i  soggetti  pubblici  valutano
          specificamente  il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I
          dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano
          eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
          essere utilizzati, salvo che per 1'eventuale conservazione,
          a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li
          contiene.  Specifica attenzione e' prestata per la verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti  a  soggetti  diversi da quelli cui si riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
              6.  I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
          registri   o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio  di
          strumenti   elettronici,  sono  trattati  con  tecniche  di
          cifratura    o    mediante    l'utilizzazione   di   codici
          identificativi  o  di  altre  soluzioni che, considerato il
          numero   e   la   natura  dei  dati  trattati,  li  rendono
          temporaneamente  inintelligibili anche a chi e' autorizzato
          ad  accedervi  e permettono di identificare gli interessati
          solo in caso di necessita'.
              7.  I  dati  idonei  a rivelare lo stato di salute e la
          vita  sessuale  sono conservati separatamente da altri dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui  al  comma 6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati  senza l'ausilio di strumenti
          elettronici.
              8.  I  dati  idonei  a  rivelare lo stato di salute non
          possono essere diffusi.
              9.    Rispetto   ai   dati   sensibili   e   giudiziari
          indispensabili  ai  sensi  del comma 3, i soggetti pubblici
          sono  autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
          trattamento   indispensabili  per  il  perseguimento  delle
          finalita'  per le quali il trattamento e' consentito, anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi.
              10.  I  dati  sensibili e giudiziari non possono essere
          trattati  nell'ambito  di  test  psicoattitudinali  volti a
          definire  il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
          operazioni  di  raffronto  tra dati sensibili e giudiziari,
          nonche'  i  trattamenti  di  dati sensibili e giudiziari ai
          sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
          scritta dei motivi.
              11.  In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
          al  comma 10,  se  effettuati utilizzando banche di dati di
          diversi  titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
          e  giudiziari,  sono  ammessi  solo se previsti da espressa
          disposizione di legge.
              12.  Le disposizioni di cui al presente articolo recano
          principi   applicabili,   in   conformita'   ai  rispettivi
          ordinamenti,  ai  trattamenti disciplinati dalla Presidenza
          della  Repubblica,  dalla  Camera  dei deputati, dal Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale».
              «Art.  154  (Compiti).  - 1. Oltre a quanto previsto da
          specifiche  disposizioni,  il  Garante,  anche  avvalendosi
          dell'Ufficio  e  in  conformita'  al presente codice, ha il
          compito di:
                a) - f) (omissis);
                g) esprimere pareri nei casi previsti».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio
          2004,   n.   184   (Riorganizzazione  del  Ministero  delle
          infrastrutture   e   dei  trasporti)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2004, n. 174.
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 1, commi 4, 10 e 14,
          del  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233:
              «Art. 1. - (Omissis).
              4.  E'  istituito  il Ministero delle infrastrutture. A
          detto  Ministero  sono  trasferite, con le inerenti risorse
          finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le  funzioni
          attribuite   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  dall'art.  42,  comma 1, lettere a), b), d-ter),
          d-quater)  e,  per quanto di competenza, lettera d-bis) del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
              (Omissis).
              10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  sentiti  i  Ministri  interessati,  si  procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
          alla  individuazione,  in  via provvisoria, del contingente
          minimo    degli    uffici    strumentali   e   di   diretta
          collaborazione,  garantendo in ogni caso l'invarianza della
          spesa.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze,   su   proposta   dei  Ministri  competenti,  sono
          apportate   le   variazioni   di  bilancio  occorrenti  per
          l'adeguamento  del  bilancio di previsione dello Stato alla
          nuova  struttura  del  Governo.  Le funzioni di controllo e
          monitoraggio  attribuite  alla  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  nella  fase  di  prima  applicazione, continuano ad
          essere   svolte   dagli  uffici  competenti  in  base  alla
          normativa previgente.
              (Omissis).
              14.  La  denominazione "Ministero delle infrastrutture"
          sostituisce   ad   ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
          denominazione   "Ministero   delle   infrastrutture  e  dei
          trasporti" in relazione alle funzioni di cui al comma 4».
              -  Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.:
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              (Omissis)».
          Nota all'art. 1:
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.