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REGIO DECRETO 16 dicembre 1906, n. 708

Indennità da corrispondersi ai componenti il Consiglio zootecnico che prendono parte alle riunioni del Consiglio stesso. (006U0708)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-2-1907 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Visto il R. decreto in data 25 febbraio 1904 col quale alla denominazione di Consiglio zootecnico e per le epizoozie creato col R. decreto del 9 luglio 1896, fu sostituita quella di Consiglio zootecnico;
Ritenuta la opportunità di regolarizzare il trattamento dovuto ai componenti del Consiglio zootecnico, per le riunioni di esso;

Sulla

proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai componenti del Consiglio zootecnico, quando prendono parte alle riunioni del Consiglio stesso, è dovuta una indennità di L. 20 al giorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio in prima classe.