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REGIO DECRETO 29 luglio 1906, n. 470

Sostituzione di articoli ai decreti riguardanti le medaglie e le croci commemorative. (006U0470)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 15-9-1906
al: 8-10-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  R.  decreto  4  marzo  1865,  n.  2174,  relativo   alla
istituzione  di  una  medaglia   commemorativa   delle   guerre   per
l'indipendenza e l'unita' d'Italia; 
 
  Visto il  R.  decreto  26  aprile  1883,  n.  1291,  relativo  alla
istituzione della medaglia a ricordo dall'unita' d'Italia; 
 
  Visto il R. decreto 3 novembre 1894, n.  463,  che  istituisce  una
medaglia a ricordo delle campagne d'Africa; 
 
  Visto il R. decreto 8 novembre 1900, n.  358,  che  istituisce  una
croce per anzianita' di servizio; 
 
  Visto il R. decreto 23 giugno 1901,  n.  338,  che  istituisce  una
medaglia commemorativa della campagna nell'estremo Oriente (Cina); 
 
  Sulla proposta dei Nostri  ministri  segretari  di  Stato  per  gli
affari della guerra, della marina, dell'interno e degli esteri; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 4 dei RR. decreti 4 marzo 1865, n. 2174, 26  aprile  1883,
n. 1291, 3 novembre  1894,  n.  463,  23  giugno  1901,  n.  338,  e'
sostituito il seguente: 
 
  «Il nastro potra' portarsi senza la medaglia».