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LEGGE 19 luglio 1906, n. 379

Conciliazione delle contravvenzioni in materia forestale. (006U0379)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-8-1906
al: 12-8-1907
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le contravvenzioni alla legge forestale  del  20  giugno  1877,  n.
3917,  nonche'  quelle  riguardanti  la  polizia   forestale   e   le
prescrizioni di massima stabilite dal Comitato forestale in  ciascuna
provincia del Regno, quando  e'  stabilita  la  pena  pecuniaria  non
superiore alle L. 300, potranno essere conciliate davanti il  sindaco
del luogo ove la contravvenzione siasi commessa, entro  un  mese  dal
giorno della loro constatazione  con  analogo  verbale,  pagando  una
somma corrispondente alla meta' del massimo della pena stabilita  per
la contravvenzione stessa, oltre le eventuali spese del procedimento,
fermo l'obbligo di rendere saldo o boscoso  il  terreno  dissodato  o
diboscato in contravvenzione alle leggi entro il termine di  diciotto
mesi dalla data della conciliazione avvenuta. 
 
  Dopo la seconda recidiva i contravventori sono esclusi da ulteriori
conciliazioni.