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LEGGE 28 giugno 1906, n. 273

Stato di previsione della spesa dei Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907. (006U0273)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-7-1906 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. Majorana.

Visto, Il guardasigilli: Gallo.