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LEGGE 8 aprile 1906, n. 141

Sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie regie e pareggiate. (006U0141)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-5-1906 al: 15-12-2009
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Art. 1



Nessuno può essere nominato insegnante nelle scuole medie governative (ginnasi, licei, scuole tecniche, istituti tecnici e nautici, scuole complementari e normali) e negli istituti pubblici di educazione femminile, neppure come semplice incaricato, e nessuno che sia già insegnante può passare all'insegnamento d'altra materia in qualunque scuola, o anche della stessa materia in scuole di grado superiore o d'altro ordine, sebbene di pari grado, se non in seguito a concorso.

Nel caso però che si tratti di conversione di una scuola pareggiata in governativa, si seguiranno le norme da stabilirsi nel regolamento.