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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 maggio 2006, n. 227

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2006
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Testo in vigore dal: 26-7-2006
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Vista  la  direttiva  2004/1/CE  della  Commissione del 6 gennaio
2004,   che  modifica  la  direttiva  2002/72/CE  relativamente  alla
sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante;
    Vista  la  direttiva  2004/13/CE della Commissione del 29 gennaio
2004,  che  modifica  la  direttiva  2002/16/CE  sull'uso  di  taluni
derivati  epossidici  in  materiali  e  oggetti  destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari;
    Vista  la  direttiva  2004/19/CE  della  Commissione del 1° marzo
2004,  che  modifica  la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e
agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari;
    Visto  l'articolo 3  del  decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
108;
    Visto  il  regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e
del  Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo 1973,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del   20 aprile   1973,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le  sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da
ultimo  con il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n.
299;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26 aprile 1993, n. 220, recante
aggiornamento  del  decreto  21 marzo  1973 concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto  con  le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Recepimento  delle  direttive  82/711/CEE,  85/572/CEE,  90/128/CEE e
92/39/CEE;
    Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n.
210,  recante  aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la
disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a  venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;
    Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123,
recante  aggiornamento  del  decreto  21 marzo  1973  concernente  la
disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a  venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale.  Recepimento  delle  direttive  2001/62/CE,  2002/16/CE  e
2002/17/CE ed in particolare gli articoli 9, comma 1, e 10;
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita' che si e' espresso
nella seduta del 13 ottobre 2005;
    Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;
    Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata in data 14 aprile 2006;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  1973 e'
modificato come segue:
      a) all'articolo 5,  come  modificato  da ultimo dall'articolo 1
del  decreto 28 marzo 2003, n. 123, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
    «La  verifica  del rispetto dei limiti di migrazione specifica di
cui  al  paragrafo 1  non  e'  obbligatoria  qualora  il valore della
determinazione  della  migrazione globale non comporti il superamento
dei limiti di migrazione specifica di cui allo stesso paragrafo.»;
      b) all'articolo 9,  comma 2,  dopo la lettera b) e' inserita la
seguente lettera:
      «c)  gli  additivi  di  cui  alla  lettera b)  consentiti  come
additivi  alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996,
n.  209,  o  ammessi  come  aromi  ai  sensi  del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 107, non devono migrare:
        1)  nei  prodotti  alimentari  finiti  in  quantita'  tale da
svolgere una funzione tecnologica;
        2)  nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi
alimentari o aromi in quantita' superiori alle restrizioni piu' basse
loro applicabili;
        3)  nei  prodotti  alimentari  in  cui  non sono ammessi come
additivi  alimentari  o aromi in quantita' superiori alle restrizioni
di cui all'allegato III del presente regolamento.»;
      c) l'articolo 9-bis,  come inserito dall'articolo 3 del decreto
ministeriale  26 aprile  1993,  n.  220,  e  modificato  dal  decreto
ministeriale 28 ottobre 1994, n. 735, e' modificato come segue:
        1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma 2-bis:
    «2-bis.  I  limiti  di  cui  al  comma 2  si applicano anche alle
sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, parte B»;
        2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «I  limiti  di  cui  ai  commi 1, 2 e 2-bis si applicano anche ai
materiali ed oggetti di cui al comma 4 dell'articolo 9»;
      d) dopo    l'articolo 9-bis    e'    inserito    il    seguente
articolo 9-ter:
    «Art.  9-ter.  -  1. Nelle fasi della commercializzazione diverse
dalla vendita al dettaglio i materiali ed oggetti di materia plastica
destinati  ad  essere  posti  a  contatto con i prodotti alimentari e
contenenti  gli  additivi  di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che fornisca,
per  le  sostanze  soggette  a  restrizioni  nei prodotti alimentari,
informazioni  adeguate,  ottenute  da  dati sperimentali o da calcoli
teorici  sul  livello  di  migrazione specifica, criteri di purezza a
norma  dei decreti ministeriali 27 febbraio 1996, n. 209, 27 novembre
1996,  n.  684 e 23 luglio 2003, onde consentire agli utilizzatori di
tali  materiali ed oggetti di rispettare le disposizioni sui prodotti
alimentari»;
      e) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo 14-bis:
    «1.  Chiunque  sia  interessato  a  che  una  sostanza  riportata
nell'allegato  II  -  Sezione  1: parte B, venga inserita nell'elenco
comunitario  deve  presentare  una richiesta ai sensi dell'art. 9 del
regolamento n. 1935/2004, entro il 31 dicembre 2006»;
      f) l'allegato   II  -  Sezione  1:  Parte  B,  come  sostituito
dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, e
modificato  da  ultimo  dall'allegato  IV  del  decreto  ministeriale
28 marzo 2003, n. 123, e' modificato come segue:
        1) il punto 1 delle «OSSERVAZIONI GENERALI» e' sostituito dal
seguente:
    «1. Il presente allegato contiene l'elenco seguente:
      a) sostanze   incorporate  nella  plastica  per  conseguire  un
effetto   tecnico   nel   prodotto   finito,  inclusi  gli  «additivi
polimerici». Dette sostanze sono presenti nel prodotto finito;
      b) sostanze  utilizzate per fungere da mezzo adeguato nel quale
realizzare la polimerizzazione.
    Ai fini del presente allegato, le sostanze di cui alle lettere a)
e b) sono in appresso denominate «additivi».
    Ai   fini   del  presente  allegato,  con  il  termine  «additivi
polimerici»   s'intende   qualsiasi   polimero  e/o  prepolimero  e/o
oligomero  che  puo'  essere aggiunto alla plastica per conseguire un
effetto tecnico, ma che non puo' essere impiegato in assenza di altri
polimeri  quale  componente  strutturale  principale  dei materiali e
degli  oggetti  finiti.  Con  esso  s'intendono anche le sostanze che
possono essere aggiunte al mezzo in cui avviene la polimerizzazione.
    L'elenco non comprende:
      a) le  sostanze  che incidono direttamente sulla formazione dei
polimeri;
      b) i coloranti;
      c) i solventi.».
        2)  l'elenco  delle  sostanze e' sostituito dall'allegato III
del presente regolamento.
          Avvertenze:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  i  regolamenti  CE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.U.E.).
          Note alle premesse:
              - La   direttiva   2004/1/CE   della   Commissione  del
          6 gennaio   2004   che  modifica  la  direttiva  2002/72/CE
          relativamente      alla     sospensione     dell'uso     di
          azodicarbonammide   come   agente   rigonfiante   e'  stata
          pubblicata  nella  G.U.U.E. del 13 gennaio 2004, serie L n.
          7.
              - La   direttiva   2004/13/CE   della  Commissione  del
          29 gennaio   2004  che  modifica  la  direttiva  2002/16/CE
          sull'uso  di  taluni  derivati  epossidici  in  materiali e
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari   e'   stata   pubblicata   nella  G.U.U.E.  del
          30 gennaio 2004, serie L n. 27.
              - La   direttiva   2004/19/CE   della  Commissione  del
          1° marzo 2004 che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa
          ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a
          venire  a  contatto  con  i  prodotti  alimentari  e' stata
          pubblicata nella G.U.U.E. del 10 marzo 2004, serie L n. 71.
              - Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del
          Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari   e   che   abroga  le  direttive  80/590/CEE  e
          89/109/CEE  e'  stato  pubblicato nella G.U.U.E. serie L n.
          338 del 13 novembre 2004.
              - Il   testo   dell'art.   3  del  decreto  legislativo
          25 gennaio   1992,   n.  108  (Attuazione  della  direttiva
          89/109/CEE  concernente i materiali e gli oggetti destinati
          a  venire  a  contatto  con  i  prodotti  alimentari) e' il
          seguente:
              «Art. 3. - 1. L'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  23 agosto  1982,  n.  777,  e'  sostituito  dal
          seguente:
              «Art.  3.  -  Con  decreti  del Ministro della sanita',
          sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
          per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella  loro  produzione,  e,  ove occorrano, i requisiti di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'   all'uso   cui   sono   destinati  nonche'  le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per  i  limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
              2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro,  di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata, di
          ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
          contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
          1974,  13 settembre  1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243.
              3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
          superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
          venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
          difformita'  da  quanto  stabilito  nei  decreti  di cui ai
          commi 1  e  2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a
          tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire cinquemilioni a lire
          quindicimilioni.».
              - Il   decreto  26 aprile  1993,  n.  220  (Regolamento
          recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
          1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
          recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
          sostanze   alimentari   e  con  sostanze  d'uso  personale.
          Recepimento   delle   direttive   82/711/CEE,   85/572/CEE,
          90/128/CEE e 92/39/CEE) e' stato pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  162 del 13 luglio
          1993.
              - Il   decreto  15 giugno  2000,  n.  210  (Regolamento
          recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
          1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
          recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
          sostanze   alimentari   o  con  sostanze  d'uso  personale.
          Recepimento   della   direttiva   n.  99/91/CE),  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 175 del 28 luglio
          2000.
              - Il decreto 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante
          aggiornamento   del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973,
          concernente   la   disciplina  igienica  degli  imballaggi,
          recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
          sostanze   alimentari   o  con  sostanze  d'uso  personale.
          Recepimento  della  direttiva  2001/62/CE,  della direttiva
          2002/16/CE   e   della   direttiva  2002/17/CE),  e'  stato
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003.
              - Il  decreto  22 dicembre  2005,  n.  299 (Regolamento
          recante  aggiornamento  del  decreto  ministeriale 21 marzo
          1973,  concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
          recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con le
          sostanze  alimentari  o  con  sostanze  d'uso personale) e'
          stato   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del
          14 febbraio 2006.
              - Il  testo  vigente dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta il testo dell'art. 5 del decreto 21 marzo
          1973, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
              «Art.   5.  -  Salvo  diverse  indicazioni  particolari
          riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II,
          i  materiali  e  gli  oggetti  non  devono  cedere  i  loro
          costituenti  ai  prodotti  alimentari  o  ai  simulanti dei
          prodotti  alimentari  in  quantita'  superiori  a  8 mg per
          decimetro  quadrato  (mg/dm2) di superficie del materiale o
          dell'oggetto (limite globale di migrazione).
              Salvo  diverse  indicazioni particolari riportate per i
          singoli  materiali  ed oggetti nel titolo II, i materiali e
          gli  oggetti  non  devono  cedere  i  loro  costituenti  ai
          prodotti  alimentari  in  quantita'  superiori  a  8 mg per
          decimetro  quadrato  (mg/dm2) di superficie del materiale o
          dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale
          limite  e'  pari a 50 mg di sostanza ceduta per chilogrammo
          di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi:
                a) oggetti  che siano recipienti o siano assimilabili
          a  recipienti  o  che possano essere riempiti, di capacita'
          non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 1;
                b) oggetti  che  possono essere riempiti ma dei quali
          non  e'  possibile  determinare  l'area della superficie di
          contatto con il prodotto alimentare;
                c) coperchi,  guarnizioni,  tappi o altri dispositivi
          di chiusura simili.
              Gli  stessi  criteri  di  espressione  dei risultati si
          applicano  per  il  controllo dell'osservanza dei limiti di
          cessione specifica eventualmente indicati.
              Nel  caso di accoppiati o di altri materiali complessi,
          deve  corrispondere  alle  condizioni e caratteristiche del
          presente decreto lo strato che viene a contatto diretto con
          gli  alimenti,  sempreche' tale strato esplichi la funzione
          di  barriera  capace di impedire, per permeabilita' o altra
          causa,  la  migrazione  di  costituenti dei materiali non a
          contatto  diretto con l'alimento, e cio' risulti alle prove
          di cessione indicate nell'allegato IV.
              Il  controllo dei limiti di migrazione specifici non e'
          obbligatorio  qualora si possa accertare che, assumendo una
          completa  migrazione della sostanza residua nel materiale o
          oggetto,  essa  non  possa  superare il limite specifico di
          migrazione.
              Il  controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei
          prodotti  alimentari  e' eseguito nelle peggiori condizioni
          di durata e temperatura prevedibili per l'uso.
              La  verifica  del  rispetto  dei  limiti  di migrazione
          specifica  prevista  al  paragrafo 1  puo' essere garantita
          dalla  determinazione  della  quantita' di una sostanza nel
          materiale  o  nell'oggetto  finito,  a  patto che sia stata
          definita  una  relazione  tra  tale  quantita' ed il valore
          della  migrazione  specifica  della sostanza attraverso una
          sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell'applicazione
          di  modelli  di  diffusione  universalmente  riconosciuti e
          basati   su  prove  scientifiche.  Per  dimostrare  la  non
          conformita'   di   un   materiale   o   di  un  articolo e'
          obbligatoria la conferma per via sperimentale del valore di
          migrazione stimato.
              La  verifica  del  rispetto  dei  limiti  di migrazione
          specifica di cui al paragrafo 1 non e' obbligatoria qualora
          il valore della determinazione della migrazione globale non
          comporti  il superamento dei limiti di migrazione specifica
          di cui allo stesso paragrafo.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 9 del decreto 21 marzo
          1973, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
              «Art.  9.  -  1.  Per  materia  plastica  si intende il
          composto     macromolecolare    organico    ottenuto    per
          polimerizzazione,    policondensazione,   poliaddizione   o
          qualsiasi  altro  procedimento  simile  da molecole di peso
          molecolare   inferiore   ovvero  per  modifica  chimica  di
          macromolecole  naturali.  A questi composti macromolecolari
          possono essere aggiunte altre sostanze.
              2.   Per  la  preparazione  di  materiali  ed  oggetti,
          costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da
          due  o  piu'  strati  -  ognuno  dei  quali  e'  costituito
          esclusivamente  di  materia  plastica  -  fissati  fra loro
          mediante  adesivi  o  con  qualunque  altro  mezzo, possono
          essere impiegati esclusivamente:
                a) i   monomeri  e  le  altre  sostanze  di  partenza
          indicate  nell'allegato  I,  sezioni  A  e  B, del presente
          decreto   alle   condizioni   e  limitazioni  eventualmente
          indicate per le singole voci;
                b) gli  additivi  riportati nell'allegato II, sezione
          I,  parte  B  del  decreto  ministeriale 21 marzo 1973 alle
          condizioni  e limitazioni di impiego eventualmente indicate
          per le singole voci.
                c) gli  additivi  di  cui  alla lettera b) consentiti
          come  additivi  alimentari  di  cui al decreto ministeriale
          27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai sensi del
          decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n. 107, non devono
          migrare:
                  1) nei prodotti alimentari finiti in quantita' tale
          da svolgere una funzione tecnologica;
                  2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come
          additivi  alimentari  o  aromi  in quantita' superiori alle
          restrizioni piu' basse loro applicabili;
                  3)  nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi
          come  additivi  alimentari  o  aromi in quantita' superiori
          alle  restrizioni  di  cui  all'allegato  III  del presente
          regolamento.
              3.   Per  quanto  riguarda  i  composti  a  basso  peso
          molecolare,  gli  intermedi,  i catalizzatori, i solventi e
          gli  agenti  emulsionanti utilizzati nella preparazione dei
          materiali e degli oggetti di cui al comma 1 si applicano le
          disposizioni dell'art. 10.
              4. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II,
          sezione  1,  parti A e B, del decreto ministeriale 21 marzo
          1973,  modificato  per  ultimo  con il decreto ministeriale
          30 ottobre  1991,  n.  408,  possono essere impiegati, alle
          condizioni  e  con  le  limitazioni  ivi  previste  per  la
          produzione di:
                rivestimenti  superficiali,  applicati  su  materiali
          diversi  da  quelli di cui al comma 1, ottenuti da prodotti
          resinosi  o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o
          dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;
                siliconi;
                resine epossidiche;
                materiali e oggetti composti di due o piu' strati, di
          cui  quello  destinato  al  contatto diretto con i prodotti
          alimentari  e'  costituito di materia plastica e almeno uno
          strato   non   e'   costituito  esclusivamente  di  materia
          plastica.
              4-bis.  Le  condizioni,  limitazioni  e  tolleranze  di
          impiego  di cui all'allegato I, sezioni A e B, si applicano
          anche alle resine di cui al precedente comma 4».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9-bis  del decreto
          21 marzo  1973,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato:
              «Art.  9-bis.  -  1.  I  materiali e gli oggetti di cui
          all'art.  9,  comma 2, non devono cedere i loro costituenti
          ai   prodotti   alimentari  o  ai  simulanti  dei  prodotti
          alimentari  in  quantita'  superiori  a 10 mg per decimetro
          quadrato   (mg/dm2)   di   superficie   del   materiale   o
          dell'oggetto (limite globale di migrazione); tale limite e'
          di  60  mg/kg  di  prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti
          casi:
                a) oggetti  che siano recipienti o siano assimilabili
          a  recipienti  o  che possano essere riempiti, di capacita'
          non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l;
                b) oggetti  che  possono essere riempiti ma dei quali
          non  e'  possibile  determinare  l'area della superficie di
          contatto con il prodotto alimentare;
                c) coperchi,  guarnizioni,  tappi o altri dispositivi
          di chiusura simili.
              2.   I   limiti   di   migrazione  specifica  riportati
          nell'allegato  I  del  presente  decreto  sono  espressi in
          mg/kg.  Tali  limiti  sono  espressi in mg/dm2 nei seguenti
          casi:
                a) oggetti  che siano recipienti o siano assimilabili
          a  recipienti  che  possono  essere  riempiti, di capacita'
          inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;
                b) fogli,  pellicole o altri articoli che non possono
          essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il
          rapporto  tra  l'area della superficie di tali oggetti e la
          quantita' di prodotti alimentari a contatto.
              In  tali  casi,  i  limiti  indicati  nell'allegato  I,
          espressi   in   mg/kg,  vanno  divisi  per  il  fattore  di
          conversione   convenzionale  6  per  poterli  esprimere  in
          mg/dm2.
              2-bis.  I  limiti  di cui al comma 2 si applicano anche
          alle  sostanze riportate nell'allegato II, Sezione I, parte
          B;
              3. I  limiti  di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano
          anche  ai  materiali ed oggetti di cui al comma 4 dell'art.
          9.».
              - L'allegato  II,  sezione  I,  Parte  B,  del  decreto
          ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito dall'allegato I
          del   decreto   ministeriale   24 settembre  1996,  n.  572
          (pubblicato   nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  264  dell'11 novembre  1996) e modificato da
          ultimo  dall'allegato  IV del decreto ministeriale 28 marzo
          2003,  n.  123, e' ulteriormente modificato dal regolamento
          qui pubblicato.