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LEGGE 20 febbraio 2006, n. 77

Misure speciali di tutela e fruizione dei siti ((e degli elementi)) italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2017)
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Testo in vigore dal: 21-4-2017
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Promulga la seguente legge: 
                               Art. 1. 
Valore simbolico dei siti ((e degli elementi del patrimonio culturale
                    immateriale)) italiani UNESCO 
 
  1. I siti ((e gli elementi del patrimonio  culturale  immateriale))
italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale»,  sulla  base
delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio mondiale culturale e ambientale firmata  a  Parigi  il  16
novembre 1972, dai Paesi aderenti  all'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite per l'educazione, la scienza  e  la  cultura  (UNESCO),  ((resa
esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione  per
la salvaguardia del  patrimonio  culturale  immateriale,  adottata  a
Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla  legge  27  settembre
2007, n. 167,)) di seguito denominati «siti ((ed elementi))  italiani
UNESCO»,  sono,  per  la  loro  unicita',  punte  di  eccellenza  del
patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e  della  sua
rappresentazione a livello internazionale.