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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 35

Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/5/2006
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Testo in vigore dal: 14-5-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo
per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio  1941,  n.  12,  per  il decentramento del Ministero della
giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio
di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza
della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico;
  Visti  in  particolare  gli  articoli 1,  comma 1, lettera g), e 2,
comma  8,  della  citata  legge  n. 150 del 2005, che conferiscono al
Governo  la delega ad adottare uno o piu' decreti legislativi diretti
a    disciplinare   le   forme   di   pubblicita'   degli   incarichi
extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 ottobre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  espressi  in  data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre
2005 e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005
ed  in data 15 novembre 2005, a norma dell'articolo 1, comma 4, della
citata legge n. 150 del 2005;
  Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione
giustizia  della  Camera  dei  deputati  ed esaminate le osservazioni
formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
        Pubblicita' degli incarichi extragiudiziari conferiti
                       ai magistrati ordinari
  1.  Il  Consiglio  superiore della magistratura rende noto ogni sei
mesi,  mediante  inserimento  in  apposita  sezione  del proprio sito
internet,  l'elenco  degli  incarichi  extragiudiziari  conferiti nel
semestre ai magistrati ordinari, autorizzati dal Consiglio medesimo.
  2.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  1  sono  indicati, per ciascun
incarico, l'ente che lo ha conferito, l'eventuale compenso percepito,
la  natura,  la  durata  ed il numero degli incarichi precedentemente
svolti dal magistrato nell'ultimo triennio.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse.
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Il  regio  decreto  30 gennaio  1941,  n.  12, reca:
          «Ordinamento giudiziario.».
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 1,  comma  1,
          lettera  g),  e  2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n.
          150  (Delega  al  Governo  per  la riforma dell'ordinamento
          giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
          per  il decentramento del Ministero della giustizia, per la
          modifica  della  disciplina  concernente  il  Consiglio  di
          presidenza,  della  Corte  dei  conti  e  il  Consiglio  di
          presidenza  della  giustizia  amministrativa,  nonche'  per
          l'emanazione di un testo unico.):
              «Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
          principi  e  dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi
          1,  2,  3,  4,  5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi
          diretti a:
                a)-f) (omissis).
                g)  prevedere  forme  di  pubblicita' degli incarichi
          extragiudiziari  conferiti  ai  magistrati di ogni ordine e
          grado.».
              «Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
          disposizioni ultenori). - 1.-7. (omissis).
              8.  Nell'attuazione  della  delega  di  cui all'art. 1,
          comma  1,  lettera  g),  il  Governo si attiene ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio
          superiore  della magistratura, sia reso noto l'elenco degli
          incarichi  extra  giudiziari  il  cui  svolgimento e' stato
          autorizzato   dal   Consiglio   stesso,   indicando  l'ente
          conferente,  l'eventuale compenso percepito, la natura e la
          durata   dell'incarico   e   il   numero   degli  incarichi
          precedentemente    assolti   dal   magistrato   nell'ultimo
          triennio;
                b) prevedere  che  analoga pubblicita' semestrale sia
          data,  per  i  magistrati  di  rispettiva  competenza,  dal
          Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal
          Consiglio   di   presidenza  della  Corte  dei  conti,  dal
          Consiglio della magistratura militare e dal Ministero della
          giustizia  relativamente  agli avvocati e procuratori dello
          Stato;
                c) prevedere  che  la pubblicita' di cui alle lettere
          a)   e   b)   sia  realizzata  mediante  pubblicazione  nei
          bollettini periodici dei rispettivi Consigli e Ministero.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma 4, della
          citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
              «4.   Gli   schemi  dei  decreti  legislativi  adottati
          nell'esercizio   della  delega  di  cui  al  comma  1  sono
          trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
          entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  dei  pareri. Entro i trenta giorni successivi
          all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
          conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
          esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
          rispetto    dell'articolo    81,    quarto   comma,   della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dai  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri  definitivi  delle  Commissioni competenti, che sono
          espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.».