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REGIO DECRETO 27 luglio 1905, n. 487

Che approva e contiene il regolamento per la profilassi delle malattie celtiche. (005U0487)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/10/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-10-1905 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 17 della legge 25 febbraio 1904, n. 57, col quale è stata data al Governo la facoltà di modificare il regolamento 27 ottobre 1891, n. 605;

Veduto l'art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Veduto l'art. 139 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza;

Veduto il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno, per la profilassi delle malattie celtiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE

A. Fortis.

Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.