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LEGGE 9 luglio 1905, n. 347

Modificazione alla tabella n. 14, degli ufficiali del corpo veterinario militare, del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra. (005U0347)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-7-1905 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla tabella n. XIV degli ufficiali del Corpo veterinario militare del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216, e 3 luglio 1904, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a «2 tenenti colonnelli veterinari» sostituire: «4 tenenti colonnelli veterinari»;

a «10 maggiori veterinari» sostituire: «12 maggiori veterinari»;
a «58 capitani veterinari» sostituire: «75 capitani veterinari»;
a «112 tenenti e sottotenenti veterinari» sostituire: «86 tenenti e sottotenenti veterinari»;

al totale «183» sostituire: «178».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 9 luglio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.

Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.