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REGIO DECRETO 19 gennaio 1905, n. 34

Che sostituisce l'art. 4 di quello in data 5 giugno 1902, n. 310, riguardante l'ordinamento del personale civile tecnico della R. marina. (005U0034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/03/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-3-1905 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 giugno 1902, n. 310, relativo all'ordinamento del personale civile tecnico della R. marina;

Vista la legge 2 giugno 1904, n. 235, relativa all'ordinamento del personale dei disegnatori della R. marina;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 4 del R. decreto 5 giugno 1902, n. 310, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 4.

Possono conseguire nomina o promozione fino a capo tecnico principale di 1ª classe gli ingegneri elettricisti, i chimici, gli assistenti, i calderai, i carpentieri, i congegnatori, i disegnatori e gli incisori.

Possono conseguire nomina o promozione fino a capo tecnico principale di 2ª classe gli attrezzatori, i cannonieri, i cordai, i fabbri, i fonditori ed i torpedinieri.

Possono conseguire nomina o promozione fino a capo tecnico principale di 3ª classe i calafati, i pittori, gli stipettai, i tappezzieri ed i velai.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

Visto, Il guardasigilli: RONCHETTI.