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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 ottobre 2005, n. 240

Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/12/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2012)
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Testo in vigore dal: 8-12-2005
al: 13-4-2012
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 
 
                                  e 
 
            IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  recante  «Ordinamento
delle  anagrafi  della  popolazione  residente»,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 4 e 5, come modificati dall'articolo 1-novies del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 31 maggio 2005, n. 88; 
  Vista la legge 27 ottobre 1988,  n.  470,  «Anagrafe  e  censimento
degli italiani all'estero» ed il regolamento di esecuzione  approvato
con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  323  in  data  6
settembre 1989; 
  Visto l'articolo 5 della  legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  che
dispone la realizzazione dell'elenco unico aggiornato  dei  cittadini
italiani residenti all'estero realizzato alla  predisposizione  delle
liste elettorali; 
  Visto l'articolo 1 del decreto-legge  n.  52  del  31  marzo  2003,
recante: «Differimento dei termini  relativi  alle  elezioni  per  il
rinnovo dei Comitati  degli  italiani  all'estero»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122; 
  Vista la legge 16 gennaio 1992, n. 15,  recante  «Modificazione  al
testo unico delle leggi per la disciplina  dell'elettorato  attivo  e
per la tenuta e la revisione delle  liste  elettorali  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223; 
  Visto il decreto-legge 15 gennaio  1993,  n.  6,  convertito  nella
legge 17 marzo 1993, n. 63,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  il
recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale», e, in
particolare, l'articolo 2 che disciplina  lo  scambio  dei  dati  nei
rapporti tra le  pubbliche  amministrazioni  e  tra  queste  e  altri
soggetti pubblici o privati, sulla  base  del  codice  fiscale  quale
elemento identificativo di ogni soggetto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio
1994, con il quale vengono  stabilite  le  modalita'  tecniche  e  la
ripartizione delle spese connesse  all'attivazione  dei  collegamenti
telematici tra  Comuni  ed  organismi  che  esercitano  attivita'  di
prelievo  contributivo  e  fiscale  o  erogano  servizi  di  pubblica
utilita'; 
  Vista la legge 21 luglio 1965, n. 903,  e  successive  integrazioni
recante: «Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti  di
pensione della previdenza sociale»; 
  Vista la legge 31 dicembre 1996,  n.  675,  recante  «Tutela  delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali», e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318, «Regolamento recante norme  per  l'individuazione  delle  misure
minime di sicurezza per il trattamento dei dati  personali,  a  norma
dell'articolo 15, comma 2, della predetta legge 31 dicembre 1996,  n.
675; 
  Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati  delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1,  lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», istitutivo  dell'Autorita'
per informatica nella pubblica Amministrazione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», il  quale,  tra
l'altro, ha trasformato  la  suddetta  «Autorita'  per  l'informatica
nella   pubblica   amministrazione»   in   «Centro   Nazionale    per
l'Informatica nella Pubblica Amministrazione»; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione  dell'Autorita'
per le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui  sistemi  delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive  modificazioni,
recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in
particolare, l'articolo  2,  comma  5,  che  dispone  che  «I  comuni
favoriscono... la trasmissione di dati o documenti  tra  gli  archivi
anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche  amministrazioni,
nonche' i gestori o esercenti  di  pubblici  servizi,  garantendo  il
diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati puo'
avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
ottobre 1999, n. 437, recante  caratteristiche  e  modalita'  per  il
rilascio  della  carta  d'identita'  elettronica  e   del   documento
d'identita' elettronico; 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 19  luglio
2000 recante «Regole tecniche e di sicurezza relative alla  carta  di
identita' e al documento di identita' elettronici»; 
  Visto l'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445  del  28
dicembre  2000,  come  modificato   dall'articolo   8   del   decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; 
  Visto  il  decreto-legge  27  dicembre  2000,   n.   392,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  enti  locali»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, che, all'articolo
2-quater, istituisce,  presso  il  Ministero  dell'interno,  l'Indice
Nazionale delle Anagrafi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante «Regolamento per la revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica  Sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
Testo   Unico   sulle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello   straniero   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il punto 7 del Piano di azione di e-government, approvato  il
23 giugno 2000; 
  Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 2000  concernente
l'individuazione delle modalita' di comunicazione,  tra  le  anagrafi
comunali, gli archivi dei lavoratori extracomunitari  e  gli  archivi
dei  competenti  organi   centrali   e   periferici   del   Ministero
dell'interno, dei  dati  relativi  ai  cittadini  stranieri  iscritti
nell'APR,  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2000, articolo
5, comma 1 e 4, recante «Specifiche tecniche per  l'allineamento  dei
dati  contenuti  nelle  anagrafi  comunali   con   quelli   contenuti
nell'archivio dell'Agenzia delle entrate»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23  aprile  2002
con il quale viene costituito presso il Dipartimento per  gli  Affari
Interni e Territoriali - Direzione centrale per i Servizi Demografici
il Centro Nazionale per i Servizi Demografici; 
  Visto il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322,  recante
norme sul  Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica; 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, articolo 2,  comma  1,
convertito in legge 30 maggio 2003, n. 122, che, per il completamento
dell'informatizzazione   e   l'aggiornamento    dell'AIRE,    prevede
l'utilizzo  dell'infrastruttura  informatica  di   base   dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi (INA); 
  Considerato  che,  ai  sensi  della   normativa   richiamata,   per
assicurare il migliore esercizio della funzione  di  vigilanza  e  di
gestione  dei  dati  anagrafici,  occorre  mantenere  la  coerenza  e
l'allineamento  delle  anagrafi  comunali  e  degli   archivi   delle
Pubbliche  Amministrazioni  per  la  componente   anagrafica   e   di
residenza, a livello nazionale; 
  Visto  il  parere  favorevole  espresso,  ai   sensi   del   citato
decreto-legge n. 392 del 2000, convertito nella legge n. 26 del 2001,
in ordine al testo del provvedimento, dal Gabinetto del Ministro  per
la funzione pubblica, con nota del 10 novembre 2003; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Sentito  il  Centro  Nazionale  per  l'Informatica  nella  Pubblica
Amministrazione (ex AIPA); 
  Sentito l'Istituto nazionale di statistica; 
  Udito il parere n. 6786/04 emesso dalla Sezione consultiva per  gli
atti normativi del Consiglio di Stato  nell'adunanza  del  19  aprile
2004, relativo alla necessita' di acquisire, sullo schema di  decreto
ministeriale, un puntuale pronunciamento del  Ministro  espressamente
delegato alle politiche per l'Innovazione e le Tecnologie e il parere
definitivo n. 6731/05, emesso dalla Sezione consultiva per  gli  atti
normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 luglio 2005; 
  Considerato che, con il  gia'  menzionato  decreto-legge  31  marzo
2005, n. 44, convertito nella legge 31 maggio 2005, n. 88,  e'  stato
previsto all'articolo  1-nonies,  che  il  regolamento  dell'INA  sia
adottato anche con il concerto del Ministro per  l'innovazione  e  le
tecnologie, oltre che per la funzione pubblica; 
  Acquisito, sulla base dei predetti pareri del Consiglio  di  Stato,
l'assenso formale sul presente testo di decreto da parte dell'Ufficio
legislativo del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14
aprile 2005; 
 
                             A d o t t a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto  verranno  utilizzate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  P.C.M.-D.I.T.:  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie; 
    a) I.S.T.A.T.: Istituto nazionale di statistica; 
    a) C.N.S.D.: Centro nazionale per i servizi demografici; 
    a) I.N.A.: Indice nazionale delle anagrafi; 
    a) S.I.S.T.A.N.: Sistema statistico nazionale; 
    a) BackBone INA: Infrastruttura informatica di  base  dell'Indice
nazionale delle anagrafi; 
    a)  Anagrafi:  Anagrafe  della  popolazione  residente  (APR)  ed
Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE),  tenute  dai
comuni; 
    a) Cittadino/i: cittadini italiani e cittadini stranieri iscritti
nelle anagrafi comunali; 
    a) Permesso/Carta: Permesso/carta di soggiorno; 
    a) C.I.E.: Carta d'identita' elettronica. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                              Note alle premesse: 
              - Il testo vigente del comma  3,  dell'art.  17,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il testo dell'art. 1, della legge 24  dicembre  1954,
          n.  1228  (Ordinamento  delle  anagrafi  della  popolazione
          residente), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  gennaio
          1955,  n.  8,  come  modificato  dall'art.   1-novies   del
          decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (Disposizioni urgenti in
          materia  di  enti  locali),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  1°  aprile  2005,   n.   75,   convertito,   con
          modificazioni, nella legge 31 maggio 2005,  n.  88,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1. - In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe
          della popolazione residente. 
              Nell'anagrafe   della   popolazione   residente    sono
          registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
          famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato  nel  comune
          la residenza, nonche' le posizioni  relative  alle  persone
          senza fissa  dimora  che  hanno  stabilito  nel  comune  il
          proprio  domicilio,  in  conformita'  del  regolamento  per
          l'esecuzione della presente legge. 
              Gli atti anagrafici sono atti pubblici. 
              Per l'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza  di  cui
          all'art.   12,   e'   istituito,   presso   il    Ministero
          dell'interno,  l'Indice  nazionale  delle  anagrafi  (INA),
          alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
          informatico, da tutti i comuni. 
              L'INA  promuove  la  circolarita'  delle   informazioni
          anagrafiche  essenziali  al   fine   di   consentire   alle
          amministrazioni pubbliche centrali e  locali  collegate  la
          disponibilita', in tempo  reale,  dei  dati  relativi  alle
          generalita' delle persone residenti in Italia,  certificati
          dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia
          delle entrate. 
              Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          di concerto con il Ministro per la funzione pubblica  e  il
          Ministro per l'innovazione  e  le  tecnologie,  sentiti  il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione (CNIPA), il Garante per la  protezione  dei
          dati  personali  e  l'Istituto  nazionale   di   statistica
          (ISTAT),  e'   adottato   il   regolamento   dell'INA.   Il
          regolamento  disciplina  le  modalita'   di   aggiornamento
          dell'INA da parte dei comuni e le modalita'  per  l'accesso
          da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e  locali
          al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'.». 
              -  La  legge  27  ottobre  1988,  n.  470  (Anagrafe  e
          censimento degli italiani all'estero), e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   6
          settembre 1989, n. 323 (Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione  della  legge  27ottobre  1988,  n.  470),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre  1989,  n.
          223. 
              - Il testo dell'art. 5, della legge 27  dicembre  2001,
          n. 459 (Norme per  l'esercizio  del  diritto  di  voto  dei
          cittadini italiani residenti all'estero), pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4, e' il seguente: 
              «Art. 5. - 1. Il  Governo,  mediante  unificazione  dei
          dati dell'anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  e
          degli schedari consolari, provvede  a  realizzare  l'elenco
          aggiornato  dei  cittadini  italiani  residenti  all'estero
          finalizzato alla predisposizione  delle  liste  elettorali,
          distinte secondo le ripartizioni di cui all'art. 6, per  le
          votazioni di cui all'art. 1, comma 1. 
              2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in  Italia
          solo i cittadini residenti all'estero che hanno  esercitato
          l'opzione di cui all'art. 1, comma 3.». 
              - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 marzo 2003,
          n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile  2003,
          n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
          2003,  n.  122  (Differimento  dei  termini  relativi  alle
          elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli   italiani
          all'estero, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31  maggio
          2003, n. 125), e' il seguente: 
              «Art. 1. - 1. Le elezioni per il rinnovo  dei  Comitati
          degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate  rispetto
          alla scadenza prevista dall'art.  1  del  decreto-legge  23
          novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo
          entro il 31 dicembre 2003. 
              2. Gli attuali componenti dei Comitati  degli  italiani
          all'estero restano in carica fino all'entrata  in  funzione
          dei nuovi Comitati.». 
              - La legge 16 gennaio 1992,  n.  15  (Modificazioni  al
          testo unico delle leggi per la  disciplina  dell'elettorato
          attivo  e  per  la  tenuta  e  la  revisione  delle   liste
          elettorali, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al  testo  unico  delle
          leggi recanti  norme  per  la  elezione  della  Camera  dei
          deputati,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17. 
              - Il testo dell'art. 2  del  decreto-legge  15  gennaio
          1993, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  gennaio
          1993, n. 12, convertito nella legge 17 marzo  1993,  n.  63
          (Disposizioni  urgenti  per  il  recupero  degli   introiti
          contributivi in  materia  previdenziale,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64), e' il seguente: 
              «Art. 2 (Scambio dati attraverso il  codice  fiscale  e
          acquisizione  degli  indirizzi).  -  1.  I   rapporti   tra
          pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste
          e altri soggetti pubblici o privati  devono  essere  tenuti
          sulla base del codice fiscale.  Il  codice  fiscale,  quale
          elemento  identificativo  di  ogni  soggetto,  deve  essere
          pertanto  indicato  in  ogni  atto  relativo   a   rapporti
          intercorrenti    con    la    pubblica     amministrazione.
          L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale  e
          i  dati   anagrafici   registrati   nel   proprio   sistema
          informativo agli organismi legittimati a richiederli. 
              2. Le disposizioni dell'art.  8  del  decreto-legge  11
          luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto  1992,  n.  359,  sono  estese  a  tutte  le
          aziende, istituti, enti e societa' che stipulano  contratti
          di somministrazione e di fornitura di servizi,  individuati
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
          cui al comma 6 del presente  articolo.  L'acquisizione  del
          codice fiscale alle anagrafi automatizzate  dei  vari  enti
          deve essere completata entro il 30 giugno 1993. 
              3. I comuni che  dispongono  o  si  servono  di  centri
          elaborazione dati, ovvero che sono  collegabili  alla  rete
          videotel gestita dagli organismi tecnici  dell'Associazione
          nazionale comuni italiani, devono consentire  l'attivazione
          di collegamenti telematici  con  tutti  gli  organismi  che
          esercitano attivita' di prelievo contributivo e  fiscale  o
          che   eroghino   servizi   di   pubblica   utilita'.   Tali
          collegamenti dovranno permettere  l'accesso,  da  parte  di
          detti organismi, a tutte  le  variazioni  che  intervengono
          nelle anagrafi comunali e, da parte  dei  comuni,  ai  dati
          informatizzati   degli   organismi   sopracitati,   purche'
          funzionali all'assolvimento dei compiti  istituzionali  dei
          comuni stessi. 
              4. I collegamenti devono assicurare  piena  trasparenza
          alle anagrafi dello stato civile, nonche'  alle  risultanze
          degli archivi  automatizzati  costituiti  per  la  gestione
          delle licenze  di  esercizio.  I  comuni  e  le  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano
          agli organismi centrali i  dati  per  via  telematica  sono
          sollevati dall'onere di inviare  i  medesimi  dati  con  le
          modalita' precedentemente adottate. 
              5. Qualora i  comuni  non  dispongono  di  collegamenti
          automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i
          dati sono resi disponibili agli  altri  enti  indicati  nel
          presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che  li
          rileva dalle comunicazioni rese dai comuni  stessi  con  le
          modalita' attualmente in vigore. 
              6.  Le  modalita'  tecniche   per   l'attivazione   dei
          collegamenti e la ripartizione delle  spese  connesse  alla
          realizzazione  e  uso  dei  collegamenti   medesimi,   sono
          stabilite, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, sentiti i  Ministri  interessati  e
          l'Associazione nazionale comuni italiani. 
              7. Il mancato scambio delle  informazioni  e  dei  dati
          comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto
          del Ministro vigilante, per un periodo  di  sei  mesi,  dei
          legali  rappresentanti  degli  enti  di  cui  al  comma  4,
          dell'art. 14 della citata  legge  n.  412  del  1991,  come
          modificato dal  comma  1,  dell'art.  1,  o  dei  dirigenti
          specificamente   preposti   al   compimento   degli    atti
          necessari.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          5 maggio 1994  (Modalita'  tecniche  e  ripartizione  delle
          spese   connesse   alla   realizzazione   di   collegamenti
          telematici  tra  comuni  ed   organismi,   che   esercitano
          attivita' di prelievo  contributivo  e  fiscale  o  erogano
          servizi di pubblica utilita) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148. 
              - La legge 21 luglio  1965,  n.  903  (Avviamento  alla
          riforma e miglioramento dei trattamenti di  pensione  della
          previdenza sociale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
          31 luglio 1965, n. 190 
              - La legge 31  dicembre  1996,  n.  675  (Tutela  delle
          persone e di altri soggetti  rispetto  al  trattamento  dei
          dati personali) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          gennaio 1997, n. 5. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28  luglio
          1999,   n.   318    (Regolamento    recante    norme    per
          l'individuazione delle misure minime di  sicurezza  per  il
          trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15,  comma
          2, della legge 31 dicembre 1996,  n.  675),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1999, n. 216. 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  12
          febbraio  1993,  n.  39  (Norme  in  materia   di   sistemi
          informativi automatizzati delle amministrazioni  pubbliche,
          a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          20 febbraio 1993, n. 42, e' il seguente: 
              «Art. 4. - 1. E'  istituito  il  Centro  nazionale  per
          l'informatica nella  pubblica  amministrazione,  che  opera
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   per
          l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione
          e  le  tecnologie,  con  autonomia   tecnica,   funzionale,
          amministrativa, contabile e finanziaria e con  indipendenza
          di giudizio. 
              2. L'Autorita'  e'  organo  collegiale  costituito  dal
          presidente e da quattro membri, scelti tra  persone  dotate
          di alta e riconosciuta competenza e professionalita'  e  di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza.  Il  presidente  e'
          nominato con  decreto  del  presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri.
          Entro quindici  giorni  dalla  nomina  del  presidente,  su
          proposta di quest'ultimo, il Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri nomina con proprio decreto,  previa  deliberazione
          del Consiglio  dei  Ministri,  gli  altri  quattro  membri.
          L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno
          dei  quattro  membri  dell'Autorita'  sono  comprovate  dal
          relativo curriculum di cui  e'  disposta  la  pubblicazione
          nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  in
          allegato ai suddetti decreti. 
              3. Il presidente e i quattro membri  durano  in  carica
          quattro anni e possono essere confermati  una  sola  volta.
          Per  l'intera  durata  dell'incarico   essi   non   possono
          esercitare,  a  pena   di   decadenza,   alcuna   attivita'
          professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di
          qualsiasi   natura,   essere   imprenditori   o   dirigenti
          d'azienda;  nei  due  anni   successivi   alla   cessazione
          dell'incarico non  possono  altresi'  operare  nei  settori
          produttivi dell'informatica.  I  dipendenti  statali  ed  i
          docenti universitari, per  l'intera  durata  dell'incarico,
          sono collocati, rispettivamente, nella posizione  di  fuori
          ruolo e di aspettativa. 
              4.  Al  funzionamento  degli  uffici  e   dei   servizi
          dell'Autorita', al fine  della  corretta  esecuzione  delle
          deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima, sovrintende
          un  direttore  generale,  che  ne  risponde  al  presidente
          dell'Autorita' ed e' nominato dal Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il
          direttore generale dura in carica  tre  anni,  puo'  essere
          confermato, anche piu' di una volta, ed  e'  soggetto  alle
          disposizioni di cui al comma 3. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del  tesoro,   sono
          determinate le indennita' da corrispondere  al  Presidente,
          ai quattro membri ed al direttore generale.». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174. 
              -  La  legge  31  luglio  1997,  n.  249   (Istituzione
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. 
              - Il testo del comma 5, dell'art.  2,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione  e  di  controllo,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113), e' il seguente: 
              «5.  I  comuni  favoriscono,  per  mezzo  di  intese  o
          convenzioni, la trasmissione di dati o  documenti  tra  gli
          archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
          amministrazioni, nonche' i gestori o esercenti di  pubblici
          servizi, garantendo  il  diritto  alla  riservatezza  delle
          persone.  La  trasmissione  di  dati  puo'  avvenire  anche
          attraverso sistemi informatici e telematici.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          22   ottobre   1999,   n.    437    (Regolamento    recante
          caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta  di
          identita'  elettronica  e  del   documento   di   identita'
          elettronico, a norma dell'art. 2, comma 10, della legge  15
          maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma  4,
          della legge 16 giugno 1998, n.  191)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1999, n. 277. 
              -  Il  testo  dell'art.  3  del  decreto  del  Ministro
          dell'interno 19 luglio 2000 (Regole tecniche e di sicurezza
          relative alla carta d'identita' e al documento  d'identita'
          elettronici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21  luglio
          2000, n. 169), e' il seguente: 
              «Art.  3  (Modalita'   di   connessione).   -   1.   Le
          amministrazioni e gli enti che, ai  sensi  della  normativa
          vigente e del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   esercitano   funzioni   e   svolgono    compiti
          nell'ambito delle procedure  di  produzione,  trasmissione,
          formazione, rilascio,  rinnovo,  aggiornamento  e  relativa
          verifica dei documenti si connettono  al  S.S.C.E.  con  le
          modalita'  di  cui  all'allegato  B  e  devono   provvedere
          all'aggiornamento dell'I.N.A. e all'accesso ai  servizi  di
          convalida anagrafica tramite collegamento  su  backbone  al
          C.N.S.D.». 
              - Il testo dell'art. 25 della legge 24  novembre  2000,
          n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e  per
          la semplificazione di procedimenti amministrativi  -  legge
          di  semplificazione  1999),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275, e' il seguente: 
              «Art. 25 (Accesso alle banche dati pubbliche). - 1.  Le
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  che  siano
          titolari di programmi applicativi realizzati su  specifiche
          indicazioni del committente  pubblico,  hanno  facolta'  di
          darli in uso gratuito ad altre  amministrazioni  pubbliche,
          che li adattano alle proprie esigenze. 
              2. Le pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, del decreto  legislativo  n.  29  del  1993  hanno
          accesso gratuito ai dati contenuti  in  pubblici  registri,
          elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.». 
              - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  28
          dicembre 2000,  n.  445  (testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa - Testo  A)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42. 
              -  Il  decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n.  10
          (Attuazione  della  direttiva  1999/93/CE  relativa  ad  un
          quadro comunitario per le firme elettroniche) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2002, n. 39. 
              - Il testo  dell'art.  2-quater  del  decreto-legge  27
          dicembre 2000, n. 392 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          enti  locali,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   30
          dicembre 2000, n. 303), convertito con modificazioni  dalla
          legge 28 febbraio 2001, n. 26,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° marzo 2001, n. 50, e' il seguente: 
              «Art. 2-quater (Indice nazionale delle anagrafi e carta
          d'identita'  elettronica).  -  1.  Per  l'esercizio   delle
          funzioni di vigilanza di cui  all'art.  12,  e'  istituito,
          presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale  delle
          anagrafi  (INA),  alimentato  e  costantemente  aggiornato,
          tramite collegamento informatico, da tutti i comuni. 
              L'INA  promuove  la  circolarita'  delle   informazioni
          anagrafiche  essenziali  al   fine   di   consentire   alle
          amministrazioni pubbliche centrali e  locali  collegate  la
          disponibilita', in tempo  reale,  dei  dati  relativi  alle
          generalita' delle persone residenti in Italia,  certificati
          dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia
          delle entrate. 
              Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   ai   sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          di concerto con il Ministro per la funzione pubblica  e  il
          Ministro per l'innovazione  e  le  tecnologie,  sentiti  il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione (CNIPA), il Garante per la  protezione  dei
          dati  personali  e  l'Istituto  nazionale   di   statistica
          (ISTAT),  e'   adottato   il   regolamento   dell'INA.   Il
          regolamento  disciplina  le  modalita'   di   aggiornamento
          dell'INA da parte dei comuni e le modalita'  per  l'accesso
          da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e  locali
          al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'. 
              2. All'utilizzazione  della  quota  del  fondo  di  cui
          all'art.  103  della  legge  23  dicembre  2000,  n.   388,
          destinata alla realizzazione del piano di informatizzazione
          delle amministrazioni locali regionali e  centrali  del  22
          giugno 2000, come approvato dal Comitato dei  Ministri  per
          la  societa'  dell'informazione,  e  prioritariamente  alla
          realizzazione  del  sistema  di  accesso  ed   interscambio
          anagrafico e dell'Indice nazionale  delle  anagrafi  (INA),
          nonche'  alla  sperimentazione  della   carta   d'identita'
          elettronica, si provvede con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri competenti,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, in deroga a quanto previsto
          dal comma 2 del citato art. 103. 
              3.   Gli   oneri   derivanti,    per    l'anno    2001,
          dall'attuazione del comma 2 sono imputati, relativamente al
          sistema di accesso ed interscambio anagrafico,  all'INA  ed
          alla   carta   d'identita'   elettronica    e    all'unita'
          previsionale  di  base  3.2.1.4.,  concernente  i  progetti
          finalizzati, da istituire nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno, cui affluiranno  i  relativi  fondi
          secondo le procedure di cui al comma 2.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
          2000,  n.  396  «Regolamento  per   la   revisione   e   la
          semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
          norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 
          127) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre
          2000, n. 303, supplemento ordinario. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi ) e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
          del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. 
              - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto  1998,  n.
          191, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  ministeriale  del  18   dicembre   2000
          (Modalita' di comunicazione dei dati relativi ai  cittadini
          stranieri extracomunitari fra  gli  uffici  anagrafici  dei
          comuni, gli archivi dei lavoratori  extracomunitari  e  gli
          archivi dei competenti organi  centrali  e  periferici  del
          Ministero dell'interno, nonche' le modalita' tecniche ed il
          termine per l'aggiornamento e la verifica  delle  posizioni
          anagrafiche  dei  cittadini  stranieri  gia'  iscritti  nei
          registri della popolazione residente) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2001, n. 8. 
              - Il testo  dell'art.  5  del  decreto  ministeriale  6
          ottobre 2000 (Procedura per la comunicazione ai comuni  del
          codice fiscale) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  25
          ottobre 2000, n. 250, e' il seguente: 
              «Art. 5 (Fase iniziale di  confronto).  -  1.  Ai  fini
          dell'allineamento  iniziale  dei   dati   contenuti   nelle
          anagrafi comunali con quelli  contenuti  nell'archivio  del
          Ministero delle finanze, i comuni trasmettono  al  predetto
          Ministero le informazioni  anagrafiche  necessarie  per  la
          validazione  dei  codici  fiscali  degli   iscritti   nelle
          anagrafi   comunali.   La   trasmissione   delle   predette
          informazioni e' effettuata per via telematica,  tramite  il
          SAIA  ovvero  tramite  il  SIATEL,   oppure   su   supporto
          informatico, secondo le  specifiche  tecniche  che  saranno
          indicate con apposita circolare dal Ministero dell'interno,
          d'intesa con il Ministero  delle  finanze,  entro  sessanta
          giorni dall'emanazione del presente decreto. 
              2. Il Ministero delle finanze, effettuato il controllo,
          trasmette i codici validati ai comuni con le  modalita'  di
          cui al comma 1. 
              3. I comuni aggiornano le proprie anagrafi con i codici
          validati  dal  Ministero  delle  finanze,  informandone  il
          Ministero dell'interno tramite il SAIA. 
              4.  Le  posizioni  che  dopo  il   predetto   confronto
          risultassero ancora non allineate saranno definite  con  le
          modalita' indicate nella circolare di cui al  comma  1  del
          presente articolo.». 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322
          (Norme   sul   Sistema   statistico   nazionale   e   sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  1989,  n.
          222. 
              - Il testo dell'art. 2, comma 1  del  decreto-legge  31
          marzo 2003, n. 52, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  1°
          aprile 2003, n. 76, convertito nella legge 30  maggio  2003
          n. 122 (Differimento dei termini relativi alle elezioni per
          il  rinnovo  dei  Comitati   degli   italiani   all'estero,
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  31  maggio  2003,  n.
          125), e' il seguente: 
              «Art.    2.    -    1.     Per     il     completamento
          dell'informatizzazione e per l'aggiornamento  dell'anagrafe
          degli italiani residenti all'estero tramite il  sistema  di
          accesso e  interscambio  anagrafico  (SAIA),  il  Ministero
          dell'interno si avvale della infrastruttura informatica  di
          base dell'indice nazionale delle anagrafi  (INA),  previsto
          dall'art. 2-quater del decreto-legge 27 dicembre  2000,  n.
          392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2001, n. 26, allocato presso  il  centro  nazionale  per  i
          servizi demografici, costituito con decreto ministeriale 23
          aprile 2002 del Ministro dell'interno.».