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DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 132

Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal: 16-7-2005
al: 29-5-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
  Vista  la  direttiva  2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003,
recante   modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari
e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;
  Visto  il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo 1993, n. 93, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
226;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 30 aprile 1996,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180
del 2 agosto 1996;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26  maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 238 dell'11 ottobre 2000, e successive modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 2004;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e per gli
affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali

  1.  Il  presente  decreto  legislativo  stabilisce le condizioni di
polizia  sanitaria  da  applicare agli scambi ed alle importazioni di
sperma  di  animali della specie bovina; ai fini del presente decreto
si intende per:
    a)   "sperma":   il  prodotto  dell'eiaculazione  di  un  animale
domestico della specie bovina, preparato e diluito;
    b)   "centro   di   raccolta   dello  sperma":  uno  stabilimento
riconosciuto  e  sorvegliato,  situato  nel  territorio  di uno Stato
membro  o  di  un  Paese  terzo,  presso  il quale e' prodotto sperma
destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
    c)  "centro  di  magazzinaggio  dello  sperma":  uno stabilimento
riconosciuto  e  sorvegliato,  situato  nel  territorio  di uno Stato
membro  o  di un Paese terzo, presso il quale e' immagazzinato sperma
destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale;
    d)  "veterinario  responsabile  di  un  centro":  il  veterinario
responsabile  del  rispetto  quotidiano, nel centro di raccolta e nel
centro  di  magazzinaggio,  delle  disposizioni  di  cui  al presente
decreto;
    e)  "veterinario  ufficiale":  veterinario designato tra i propri
dipendenti  dal  Ministero  della  salute  o  dalla  regione, o dalla
U.S.L., secondo le rispettive competenze;
    f)  "partita":  una  quantita'  di  sperma compresa in uno stesso
certificato;
    g)  "Paese  di  raccolta":  lo  Stato membro o il Paese terzo nel
quale  lo  sperma  e' raccolto e dal quale e' spedito verso uno Stato
membro;
    h)   "laboratorio   riconosciuto":   il  laboratorio  autorizzato
dall'autorita'   sanitaria   competente   ad   effettuare  gli  esami
prescritti dal presente regolamento;
    i) "raccolta": un quantitativo di sperma prelevato da un donatore
in qualsiasi momento.
  2.  Sono  applicabili,  ove necessario, le altre definizioni di cui
all'articolo  2  della  legge  30  aprile  1976, n. 397, e successive
modificazioni,  e  all'articolo  2  del  decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre l982, n. 889.
  3.  Restano  salve  le  disposizioni  comunitarie  o  nazionali del
settore    zootecnico   che   disciplinano   l'organizzazione   della
fecondazione  artificiale in generale e la distribuzione di sperma in
particolare.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo 10,   comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  L'art.1,  commi  1  e  3, e l'allegato B della legge
          31 ottobre  2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2003), cosi' recitano
              "Art. 1. Delega al Governo per Pattuazione di direttive
          comunitarie. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  i  decreti  legislativi recanti le
          norme   occorrenti   per  dare  attuazione  alle  direttive
          comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
              1. (Omissis).
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
                                                         Allegato B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
              96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
          alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
          zoologici.
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
              2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
          Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
          European  Regions Airline Association (ERA) e Internationai
          Air Carrier Association (IACA).
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  200l,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
          completa  lo  Statuto  della  Societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
          l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
          contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
              2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
          direttiva  particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
          1, della direttiva 89/391/CEE).
              2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
          gestione del rumore ambientale.
              2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
          e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
          comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
          privata e alle comunicazioni elettroniche).
              2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
          distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
          modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
          direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
              2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
          Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
          parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
          riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
          promozione professionali e le condizioni di lavoro.
              2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
          Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
          subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
              2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
          sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato dalle navi.
              2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
          sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
          sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
          conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
          73/239/CEE,  79/267/CEE,  92/49/CEE,  92/96/CEE, 93/6/CEE e
          93/22/CEE   del   Consiglio   e  le  direttive  98/78/CE  e
          2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
          modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
          protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
          organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
          contro la loro diffusione nella Comunita'.
              2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
          definire  il  favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
          del soggiorno illegali.
              2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
              2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
          sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
          elettroniche.
              2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
          ed elettroniche (RAEE).
              2003/4/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
          ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
          Consiglio, del 7 giugno 1990.
              2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
          privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
          mercato).
              2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
          alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
              2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
          Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
          norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
              2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
          stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
              2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
          favore dei prodotti del tabacco.
              2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
          modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
          esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
          intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
          della specie bovina.
              2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          riguardanti le imbarcazioni da diporto.
              2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'il giugno  2003,  che
          modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
          rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
          caprini.".
              La direttiva 2003/43/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 143
          l'11 giugno  2003. La direttiva 88/407/CEE e' pubblicata in
          GUCE n. L. 194 del 22 luglio 1988.
              Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
                "Attuazione  delle  direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE
          relative  ai  controlli  veterinari  e zootecnici di taluni
          animali  vivi  e su prodotti di origine animale applicabili
          negli scambi intracomunitari".
              Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca:
                "Attuazione  delle  direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE
          relative  all'organizzazione  dei  controlli  vetermari  su
          prodotti   e  animali  in  provenienza  da  Paesi  terzi  e
          introdotti nella Comunita' europea".
              Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1° marzo
          1992, n. 226, reca:
                "Regolamento di attuazione della direttiva 88/407/CEE
          concernente  le norme di polizia sanitaria applicabili agli
          scambi  intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di
          animali  della  specie  bovina,  tenuto  anche  conto della
          direttiva 90/120/CEE.".
              Il decreto del Ministro della Sanita' in data 30 aprile
          1996, reca:
                "Attuazione   della   direttiva   93/60/CEE   recante
          modificazioni  alla  direttiva 88/407/CEE che stabilisce le
          esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
          intracomunitari  e alle importazioni di sperma surgelato di
          animali  delle  specie bovina, e che ne estende il campo di
          applicazione  allo  sperma  bovino fresco. Modificazioni al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
          226".
                Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          in data 26 maggio 2000, reca:
                "Individuazione  delle  risorse  umane,  finanziarie,
          strumentali  ed organizzative da trasferire alle regioni in
          materia  di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del
          titolo  IV,  capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112".
          Note all'art. 1.
              La legge 30 aprile 1976, n. 397, reca:
                "Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia
          e   gli   altri  Stati  membri  della  Comunita'  economica
          europea".
              Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
          1982, n. 889, reca:
                "Attuazione  delle  direttive  comunitarie  n. 72/462
          relativa  ai  problemi  sanitari  e  di  polizia  sanitaria
          all'importazione  di  animali delle specie bovina e suina e
          di  carni  fresche in provenienza da Paesi terzi nonche' n.
          77/96 relativa alla ricerca delle trichine all'importazione
          da  Paesi  terzi  di  carni  fresche provenienti da animali
          domestici  della  specie  suina"  ed  e'  Pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1982, n. 333, S.O.