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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 128

Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2011)
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vigente al 19/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-7-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo  1,  comma  1,  della  legge  31  ottobre  2003, n. 306, e
l'allegato A;
  Vista   la  direttiva  2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'8  maggio  2003, che stabilisce che gli Stati membri
provvedono  affinche'  una  percentuale  minima di biocarburanti e di
altri  carburanti  rinnovabili  sia  immessa sui loro mercati e a tal
fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali;
  Visto  il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, concernente
l'attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla promozione
dell'energia  elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita';
  Visto  l'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005;
  Vista  la  legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo
di  Kyoto  e la successiva delibera CIPE, n. 123 del 19 dicembre 2002
di  approvazione del Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni
di  gas  ad  effetto  serra ed il potenziamento degli assorbimenti di
carbonio;
  Considerato  che  l'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, di
delega  al  Governo  per  la  riforma del sistema fiscale, prevede di
privilegiare l'uso di prodotti ecocompatibili, tra i quali ricadono i
biocarburanti e altri carburanti rinnovabili;
  Ritenuto   di   dover   fissare   obiettivi   indicativi  nazionali
realistici, compatibili con il potenziale nazionale di produzione di'
biocarburanti  a  partire  dalla  biomassa,  anche  alla  luce  degli
obiettivi  indicativi  nazionali  fissati  ai  sensi  della direttiva
2001/77/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001,  sulla  promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie, del
Ministro  delle  attivita'  produttive e del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con  i  Ministri dell'ambiente e della
tutela  del  territorio, degli affari esteri, della giustizia e delle
politiche agricole e forestali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il presente decreto e' finalizzato a promuovere l'utilizzazione
di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di
carburante  diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire
al  raggiungimento  degli obiettivi nazionali in materia di riduzione
delle   emissioni   di   gas   a   effetto   serra   e  di  sicurezza
dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e
di promozione delle fonti di energia rinnovabili.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita:
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                (Omissis).
              - L'art.   1   della  legge  31 ottobre  2003,  n.  306
          (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria  2003),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
          alla  Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2003, cosi'
          recita:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello Stato.».
              - Si riporta l'allegato A della citata legge n. 306 del
          2003:
                                                           Allegato A
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
              2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
          al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
          allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
              2002/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 febbraio  2002,  sulle formalita' di dichiarazione delle
          navi  in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri
          della Comunita'.
              2002/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 ottobre  2002,  che  modifica  le direttive 90/425/CEE e
          92/118/CEE  del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie
          relative ai sottoprodotti di origine animale.
              2002/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno  2002,  relativa  all'istituzione  di  un sistema
          comunitario   di   monitoraggio   del   traffico  navale  e
          d'informazione  e  che  abroga  la  direttiva 93/75/CEE del
          Consiglio.
              2002/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.
              2002/86/CE  della  Commissione,  del  6 novembre  2002,
          recante  modifica  della  direttiva  2001/101/CE per quanto
          concerne  il  termine  a  partire  da  cui sono vietati gli
          scambi  di  prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/91/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
              2002/93/CE  del  Consiglio,  del  3 dicembre  2002, che
          modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga
          della facolta' di autorizzare gli Stati membri ad applicare
          un'aliquota   IVA   ridotta   su  taluni  servizi  ad  alta
          intensita' di lavoro.
              2002/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003,  che  stabilisce  norme  di qualita' e di
          sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
          conservazione  e  la  distribuzione  del sangue umano e dei
          suoi  componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.
              2002/99/CE  del  Consiglio,  del  16 dicembre 2002, che
          stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la
          trasformazione,   la   distribuzione  e  l'introduzione  di
          prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
              2003/8/CE  del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a
          migliorare  l'accesso  alla  giustizia  nelle  controversie
          transfrontaliere  attraverso la definizione di norme minime
          comuni  relative  al patrocinio a spese dello Stato in tali
          controversie.
              2003/9/CE  del  Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante
          norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
          negli Stati membri.
              2003/12/CE  della  Commissione,  del  3 febbraio  2003,
          riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel
          quadro   della   direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del
          14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
               2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 febbraio  2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del
          Consiglio,    del    27 luglio    1976,    concernente   il
          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri
          relative ai prodotti cosmetici.
              2003/30/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 maggio   2003,   sulla   promozione   dell'uso   dei
          biocarburanti   o   di  altri  carburanti  rinnovabili  nei
          trasporti.
              2003/32/CE   della  Commissione,  del  23 aprile  2003,
          recante modalita' specifiche relative ai requisiti previsti
          dalla  direttiva  93/42/CEE  del  Consiglio,  del 14 giugno
          1993,  per  i  dispositivi medici fabbricati con tessuti di
          origine animale.
              2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
          di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto forma di
          pagamenti di interessi
              2003/49/CE    del   Consiglio,   del   3 giugno   2003,
          concernente   il   regime  fiscale  comune  applicabile  ai
          pagamenti  di interessi e di canoni fra societa' consociate
          di Stati membri diversi.
              2003/61/CE  del  Consiglio, del 18 giugno 2003, recante
          modifica   delle   direttive   66/401/CEE   relativa   alla
          commercializzazione  delle  sementi  di  piante  foraggere,
          66/402/CEE  relativa alla commercializzazione delle sementi
          di  cereali,  68/193/CEE  relativa alla commercializzazione
          dei  materiali  di  moltiplicazione  vegetativa della vite,
          92/33/CEE  relativa alla commercializzazione delle piantine
          di  ortaggi  e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi,
          ad   eccezione   delle  sementi,  92/34/CEE  relativa  alla
          commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
          piante  da  frutto  e delle piante da frutto destinate alla
          produzione    di    frutti,    98/56/CE    relativa    alla
          commercializzazione  dei materiali di moltiplicazione delle
          piante     ornamentali,     2002/54/CE     relativa    alla
          commercializzazione    delle   sementi   di   barbabietole,
          2002/55/CE  relativa alla commercializzazione delle sementi
          di  ortaggi,  2002/56/CE  relativa alla commercializzazione
          dei  tuberi  seme  di  patate,  e  2002/57/CE relativa alla
          commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
          fibra,   per   quanto   riguarda   le  analisi  comparative
          comunitarie.».
              - La direttiva 2003/30/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          123 del 17 maggio 2003.
              - Il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25
          nel   supplemento   ordinario,   reca:   «Attuazione  della
          direttiva  2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
          elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche rinnovabili nel
          mercato interno dell'elettricita».
              - La direttiva 2001/77/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          283 del 27 ottobre 2001.
              - Si  riporta  il testo dei commi 520 e 521 dell'art. 1
          della   legge   30 dicembre   2004,  n.  311,  concernenti:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria  2005)»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306:
              «Art. 1. - 1-519 (Omissis).
              520  (Differimento  al 1° gennaio 2005 della decorrenza
          dell'inizio    del    progetto    sperimentale    triennale
          «bioetanalo»).   -   All'art.  22,  comma  2,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388, e successive modificazioni, le
          parole:   "dal   1° gennaio  2003"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  dal  "1° gennaio  2005".  Al decreto legislativo
          26 ottobre  1995,  n.  504,  all'art.  21,  comma 6-ter, le
          parole:  "lire  30  miliardi  annui"  sono sostituite dalle
          seguenti: "73 milioni di euro annui".
              521.  (Esecuzione  dell'accisa  per il biodiesel). - Il
          comma  6  dell'art.  21  del  testo unico di cui al decreto
          legislativo   26 ottobre   1995,   n.   504,  e  successive
          modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
              6.  Le  disposizioni  del comma 2 si applicano anche al
          biodiesel  (codice  NC  3824  90 99) usato come carburante,
          come  combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
          volume   finale  dei  carburanti  e  dei  combustibili.  La
          fabbricazione  o  la  miscelazione  con  oli  minerali  del
          biodiesel  e'  effettuata  in  regime  di deposito fiscale.
          Nell'ambito  di  un  programma  della durata di sei anni, a
          decorrere  dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
          biodiesel,  puro  o miscelato con oli minerali, e' esentato
          dall'accisa  nei  limiti di un contingente annuo di 200.000
          tonnellate.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,   di  concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'
          produttive,  dell'ambiente  e della tutela del territorio e
          delle  politiche  agricole  e forestali, sono determinati i
          requisiti  che  gli  operatori,  e i rispettivi impianti di
          produzione,  nazionali  e  comunitari, devono possedere per
          partecipare    al   programma   pluriennale,   nonche'   le
          caratteristiche  fiscali del prodotto con i relativi metodi
          di  prova,  le  percentuali  di  miscelazione  con  gli oli
          minerali  consentite,  le  modalita'  di distribuzione e di
          assegnazione  dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
          more  dell'entrata  in  vigore del suddetto decreto trovano
          applicazione,  in  quanto  compatibili, le disposizioni del
          regolamento  di cui al decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  25 luglio  2003, n. 256. Per il trattamento
          fiscale  del  biodiesel destinato al riscaldamento valgono,
          in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.
              6.1.  Entro  il  1° settembre di ogni anno di validita'
          del  programma  di  cui  al  comma  6,  i  Ministeri  delle
          attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali
          comunicano  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze i
          costi  industriali medi del biodiesel e delle materie prime
          necessarie  alla  sua produzione, rilevati nell'anno solare
          precedente.  Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine
          di  evitare  la  sovracompensazione  dei  costi addizionali
          legati   alla   produzione,   con   decreto   del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
          delle  attivita'  produttive,  dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  e delle politiche agricole e forestali, da
          emanare  entro  il 30 ottobre di ogni anno di validita' del
          programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata
          la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.
              6.2. Per ogni anno di validita' del programma di cui al
          comma  6,  i quantitativi del contingente che risultassero,
          al  termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono
          ripartiti  tra  gli  operatori proporzionalmente alle quote
          loro  assegnate  per  l'anno  in questione, purche' vengano
          immessi  in  consumo entro il successivo 30 giugno. In caso
          di  rinuncia,  totale  o  parziale,  delle quote risultanti
          dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le
          stesse  sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative
          assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
              - La  legge  1° giugno  2002,  n.  120,  pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 19 giugno
          2002, reca: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto
          alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
          climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997».
              - L'art.  7 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al
          Governo   per  la  riforma  del  sistema  fiscale  statale)
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2003, n. 91,
          cosi' recita:
              «Art.   7   (Accisa).  -  1.  La  riforma  del  sistema
          dell'accisa    e'    ispirata    ai   principi   ordinatori
          dell'efficienza,   ottimalita'   e  semplificazione  ed  e'
          improntata ai seguenti criteri direttivi:
                a) salvaguardia    della   salute   e   dell'ambiente
          privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;
                b) eliminazione   graduale  degli  squilibri  fiscali
          esistenti  tra  le  diverse  zone del Paese e previsione di
          un'aliquota  di  accisa sugli oli minerali da riscaldamento
          diversificata,  correlata  alla  quantita'  di consumi, che
          consenta    la    riduzione   dell'incidenza   nelle   aree
          climaticamente  svantaggiate,  e  di  un'aliquota di accisa
          sugli  oli  minerali  diversificata  per  le  isole minori,
          compatibilmente con la disciplina comunitaria;
                c) adeguamento   delle   strutture   dei  sistemi  di
          prelievo  tributario  alle nuove modalita' di funzionamento
          del  mercato  nei  settori  oggetto di liberalizzazione, in
          coerenza  con le deliberazioni dell'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas;
                d) revisione  dei  presupposti  per il rilascio delle
          autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale,
          tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessita'
          operative  degli  impianti,  ovvero  anche  delle  esigenze
          territoriali di approvvigionamento;
                e) previsione   di   nuove   figure  di  responsabili
          solidali per il pagamento dell'accisa;
                f) rimodulazione  e  armonizzazione  dei  termini  di
          prescrizione e decadenza;
                g) revisione  delle  agevolazioni  in modo da ridurre
          l'incidenza   dell'accisa   sui   servizi  e  sui  prodotti
          essenziali  e  previsione  di forme di partecipazione degli
          enti  territoriali  alla gestione stessa delle agevolazioni
          nell'ambito  di  quote  assegnate  ovvero  di  stanziamenti
          previsti;
                h) snellimento  degli  adempimenti  e delle procedure
          anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;
                i) coordinamento  della  tassazione  sui combustibili
          impiegati  per  la  produzione  di  energia  elettrica  con
          l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
                l) coordinamento dell'attivita' di controllo posta in
          essere da soggetti diversi.
              2.  Per  accisa,  ai  fini  della  presente  legge,  si
          intende:
                a) l'accisa  armonizzata  relativa agli oli minerali,
          all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;
                b) l'imposta   erariale   di   consumo   sull'energia
          elettrica;
                c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;
                d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio
          e  bitume  di  origine  naturale  emulsionato con il 30 per
          cento   di   acqua,   denominato  "orimulsion"  (NC  2714),
          impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla
          direttiva 88/609/CEE del 24 novembre 1988 del Consiglio;
                e) la  tassa  sulle  emissioni  di anidride solforosa
          (SO2)  e  di  ossidi  di  azoto  (NOx)  applicata ai grandi
          impianti di combustione.»