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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 maggio 2005, n. 121

Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2024)
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Testo in vigore dal: 20-7-2005
al: 19-2-2024
aggiornamenti all'articolo
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  11  febbraio  1971,  n.  50,  e
successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto; 
  Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739,  recante  l'adesione  alla
Convenzione internazionale sugli standard di addestramento  e  tenuta
della guardia (STCW 78/95), adottata a Londra il 7 luglio 1978; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 10 del decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  647,
che  istituisce  i  titoli  professionali  di   conduttore   per   le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime  e
di conduttore per le imbarcazioni  da  diporto  adibite  al  noleggio
nelle acque interne; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  5
ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n.
248, come modificato  dal  decreto  ministeriale  22  dicembre  2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  gennaio  2001,   n.   24,
concernente requisiti, limiti  delle  abilitazioni  e  certificazioni
della gente di mare; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  324  del  9
maggio 2001 relativo ai requisiti minimi di formazione per  la  gente
di mare in attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE; 
  Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, concernente  le  disposizioni
per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del  turismo
nautico; 
  Visto l'articolo 2, comma 3, lettere a) e c), della predetta legge,
concernenti rispettivamente il conseguimento del titolo di comandante
di nave da diporto adibita al noleggio e l'individuazione dei  titoli
e delle qualifiche professionali per lo svolgimento  dei  servizi  di
bordo delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio; 
  Visto l'articolo 3 della  citata  legge  8  luglio  2003,  n.  172,
recante disposizioni in materia di navi destinate  esclusivamente  al
noleggio per finalita' turistiche; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli
atti normativi - espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2005; 
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 13 aprile 2005; 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Il presente regolamento si applica al personale imbarcato  sulle
imbarcazioni e navi da diporto impiegate in  attivita'  di  noleggio,
sulle  navi  destinate  esclusivamente  al  noleggio  per   finalita'
turistiche di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003,
n. 172, ed al personale che svolge attivita' lavorativa sulle navi da
diporto, ferma restando la disciplina in materia di  patente  nautica
per il comando di navi da diporto di cui all'articolo 4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  La  legge  11 febbraio  1971,  n.  50,  e successive
          modificazioni,   recante:   «Norme   sulla  navigazione  da
          diporto»  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo
          1971, n. 69.
              - La legge 21 novembre 1985, n. 739, recante: «Adesione
          alla  convenzione  del  1978,  sulle  norme  relative  alla
          formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed
          alla  guardia,  adottata  a  Londra il 7 luglio 1978, e sua
          esecuzione»  e'  pubblicata  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295.
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              -  Il  decreto-legge  21 ottobre 1996, n. 535, recante:
          «Disposizoni  urgenti  per  i  settori portuale, marittimo,
          cantieristico   ed   armatoriale,  nonche'  interventi  per
          assicurare  taluni  collegamenti  aerei»,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  22 ottobre  1996,  n.  248,  e'  stato
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre
          1996,  n.  647,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          dicembre 1996, n. 300.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
          2001,  n.  324,  recante:  «Regolamento di attuazione delle
          direttive  n.  94/58/CE e n. 98/35/CE relative ai requisiti
          minimi  di  formazione  per la gente di mare» e' pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 agosto
          2001, n. 187.
              -   La   legge   8 luglio   2003,   n.   172,  recante:
          «Disposizioni  per  il riordino e il rilancio della nautica
          da  diporto  e  del  turismo  nautico»  e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003.
              -  L'art.  2,  comma  3,  della legge n. 172/2003 cosi'
          recita:
              «3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno
          o piu' regolamenti concernenti:
                a) il      conseguimento     della     qualificazione
          professionale  di  comandante di nave da diporto adibita al
          noleggio di cui al comma 2;
                b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita'
          da  diporto  impiegate in attivita' di noleggio, nonche' la
          determinazione    del    numero   minimo   dei   componenti
          l'equipaggio,  d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative;
                c) i  titoli  e  le  qualifiche  professionali per lo
          svolgimento  dei  servizi  di bordo delle unita' da diporto
          impiegate in attivita' di noleggio e delle navi da diporto;
                d) l'attuazione  delle  disposizioni dell'art. 10 del
          decreto-legge  21 ottobre  1996,  n.  535,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 647, come
          modificato dal presente articolo.».
              - L'art. 3 della legge n. 172/2003 cosi' recita:
              «Art.  3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per
          finalita'  turistiche).  -  1.  Possono essere iscritte nel
          registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge
          30 dicembre  1997,  n.  457, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   27 febbraio   1998,  n.  30,  e  successive
          modificazioni,   ed   essere   assoggettate  alla  relativa
          disciplina,  le  navi con scafo di lunghezza superiore a 24
          metri  e  comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000
          tonnellate,    adibite    in   navigazione   internazionale
          esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche.
              2.  Le  navi  di  cui al comma 1, iscritte nel registro
          internazionale:
                a) sono  abilitate  al trasporto di passeggeri per un
          numero non superiore a 12, escluso equipaggio;
                b) sono munite di certificato di classe rilasciato da
          uno  degli  organismi  autorizzati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  3  agosto  1998,  n.  314, come modificato dal
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
                c) sono   sottoposte   alle   norme   tecniche  e  di
          conduzione  previste dal regolamento di sicurezza di cui al
          comma 3.
              3.  Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai  sensi dell'art. 17,
          comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il
          regolamento  di  sicurezza  recante  le norme tecniche e di
          conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
              4.  Le  navi di cui al comma 1 sono armate di norma con
          equipaggio   di   due   persone,  piu'  il  comandante,  di
          nazionalita'  italiana  o di altro Stato membro dell'Unione
          europea.  Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo'
          aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'.
              5.  Alle  navi  di  cui  al  comma  1 non si applica la
          limitazione  concernente  i  servizi di cabotaggio disposta
          dall'art.  1,  comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
          n.   457,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
              6.  Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione
          di  quelle  di  cui  al  comma 3, hanno effetto a decorrere
          dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
          regolamento di cui al comma 2, lettera c).
              7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a  4,338  milioni di euro per l'anno 2003,
          7,288  milioni  di  euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di
          euro  a  decorrere  dall'anno  2005,  si  provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2003-2005,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          medesimo Ministero.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
          Note all'art. 1:
              -  Per  l'art.  3 della legge n. 172/2003 si veda nelle
          note alle premesse.
              -  L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre   1997,   n.  431,  recante:  «Regolamento  sulla
          disciplina   delle   patenti  nautiche»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293, cosi' recita:
              «Art. 4 (Patente per il comando delle navi da diporto).
          -  1.  La  patente  per  navi da diporto abilita al comando
          delle  unita' destinate alla navigazione da diporto, aventi
          una lunghezza superiore a 24 metri.
              2.  Coloro  che sono in possesso della patente per nave
          da  diporto  possono comandare e condurre unita' da diporto
          di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela
          con motore ausiliario e motoveliero.».