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DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 108

Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2015)
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Testo in vigore dal: 9-7-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003;
  Vista  la  direttiva  1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999,
relativa  all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della Comunita'
europea  (ECSA)  e  dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori
dell'Unione europea (FST);
  Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, delle intrastrutture e dei trasporti e della salute;
               Emana il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                   Oggetto e campo di applicazione
  1.  Il  presente  decreto  legislativo,  nel  dare  attuazione alla
direttiva 1999/63/CE, e' diretto a regolamentare alcuni profili della
disciplina  del  rapporto di lavoro dei lavoratori marittimi connessi
all'organizzazione dell'orario di lavoro.
  2.  Il  presente  decreto  legislativo  si  applica  ai  lavoratori
marittimi  che  prestano servizio a bordo di tutte le navi mercantili
battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima.
  3.  A  bordo  di  tutte  le  navi  mercantili di cui al comma 2 non
possono essere imbarcati lavoratori di eta' inferiore a 16 anni.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubbliqa italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca:
              «Disposizioni  per  l'adempimento di obblighi derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 2003.»
              - La  direttiva 1999/63/CE, e' pubblicata in GUCE n. L.
          167 del 2 luglio 1999.
              - Il  decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626,
          reca:
              «Attuazione   della   direttiva   89/39   1/CEE,  della
          direttiva  89/654/CEE,  della  direttiva  89/655/CEE, della
          direttiva  89/656/CEE,  della  direttiva  90/269/CEE, della
          direttiva  90/270/CEE,  della  direttiva  90/394/CEE, della
          direttiva  90/679/CEE,  della  direttiva  93/88/CEE,  della
          direttiva   95/63/CE,   della   direttiva  97/42/CE,  della
          direttiva   98/24/CE,  della  direttiva  99/38/CE  e  della
          direttiva   99/92/CE  riguardanti  il  miglioramento  della
          sicurezza   e   della  salute  dei  lavoratori  durante  il
          lavoro.».
              - Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, reca:
              «Adeguamento  della  normativa sulla sicurezza e salute
          dei  lavoratori  marittimi a bordo delle navi mercantili da
          pesca  nazionali,  a norma della legge 31 dicembre 1998, n.
          485.».
          Nota all'art. 1:
              - Per la direttiva 1999/63/CE, vedi note alle premesse.